I Dirigenti scolastici non possono pretendere dai genitori degli alunni contributi per attività didattiche: ravvisabile il reato di truffa
I contributi scolastici sono volontari.
Di recente, però, in molte scuole come per incanto sono diventati obbligatori.
Di recente il Ministero, ha ribadito che i contributi scolastici sono volontari. Se ci sono scuole che lo richiedono in forma obbligatoria, il Ministero provvederà a segnalarle all'Ufficio
Scolastico Regionale.
I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell'obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento (a 16 anni, corrispondente ai primi tre anni di scuola secondaria di secondo grado), ha tra l'altro stabilito che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”. (fonte MIUR: www.istruzione.it/web/hub/urp/lo‐sai‐che)
Un contributo si distingue dalle tasse erariali perché viene pagato direttamente all'Istituto dove siete iscritti. Pertanto il bollettino
postale ( o il bonifico) è intestato all'Istituto stesso e non all'Agenzia delle Entrate, come avviene per le tasse erariali. Vengono
presentati con diversi nomi: contributo scolastico, contributo interno, contributo e via dicendo.
I contributi scolastici possno essere obbligatori o volontari. In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle
connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (16 anni, corrispondente ai primi 3 anni di scuola secondaria superiore) (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es.: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze,
gite scolastiche, ecc.). Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria. (fonte MIUR: www.istruzione.it/web/hub/urp/lo‐sai‐che)
La scuola non puo' rifiutare la domanda di iscrizione se non si paga il contributo volontario. Le scuole non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e
contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Quindi non possono obbligare il cittadino a pagare alcun tipo di somma e non possono rifiutare una domanda di iscrizione a causa del mancato pagamento.
Gli studenti che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico (l'obbligo gratuito comprende le scuole dalla Primaria ai primi 3 anni della Secondaria di Secondo grado, ndr) sono obbligati a versare le cosiddette tasse scolastiche.
L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 Testo Unico D.Lvo 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
1. Tassa di iscrizione: E' esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari (esclusi i primi 3 anni che rientrano nell'obbligo scolastico e quindi sono esenti da tasse, ndr), non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
2. Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno (dopo i primi 3 anni di scuola secondaria superiore, ndr). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido, in caso di
trasferimento di uno studente da istituto statale ad un altro statale, dalla nuova scuola. Costo 15,13 euro.
3. Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di
qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro.
4. Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo
di studio. Costo euro 15,13.
I contributi scolastici dovrebbero essere finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (L. n° 40/2007 Legge Bersani). Nella realtà le scuole li utilizzano spesso per coprire le spese ordinarie: pulizie, manutenzione, fotocopie, supplenze brevi, ecc.
Tutti contributi volontari versati alle scuole durante l'arco dell'anno scolastico, possono essere detratti dalle persone fisiche nella misura del 19%, purché venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata
specificata la seguente dicitura: erogazione liberale per (almeno una delle seguenti motivazioni) innovazione
tecnologica; ampliamento dell'offerta formativa; edilizia scolastica. Spesso le scuole, per evitare di far scoprire alle famiglie che il contributo è volontario, non forniscono questa indicazione. Così il contributo pagato non può
essere nemmeno detratto dalle tasse.
In definitiva ogni studente ha diritto ad usufruire dei servizi didattici essenziali
senza dover pagare, proprio perché il contributo scolastico volontario dovrebbe essere destinato ad ampliare l'offerta formativa. Pertanto l'unico contributo che uno studente è tenuto a pagare alla propria scuola è rappresentato dal rimborso delle spese sostenute dalla stessa per conto delle famiglie: libretto delle giustificazioni, carta per le pagelle (che alla fine del quinquennio restano allo studente) e polizza assicurativa,
sempre che la scuola ne abbia sottoscritta una. Queste voci di spesa non possono superare i 20‐25 euro.
Le scuole sono obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa con l'INAIL per ogni alunno, che in questo caso viene considerato come un lavoratore a tutti gli effetti (Circolare INAIL n. 19 del 4 aprile 2006). Quest'ultima
garantisce solo per gli infortuni che si svolgono nel corso delle attività di laboratorio e di educazione fisica. Per questo motivo spesso le scuole sottoscrivono un'ulteriore polizza assicurativa che offra maggiori tutele e che
viene fatta pagare attraverso il contributo volontario, trattandosi di un rimborso spese.
IL CONSIGLIO FINALE:
Si consiglia sempre di pagare se la vostra famiglia ne ha la possibilità, perché la richiesta delle scuole è giustificata spesso da una reale necessità di sopravvivenza. Inoltre potete giudicare voi stessi se questo denaro è
speso bene o male attraverso il servizio erogato dalla scuola. Per contro se non ne avete la possibilità economica, oppure per principio non volete sottostare a questo abuso, la legge vi tutela e vi offre la possibilità di sottrarvi al
pagamento del contributo.
Fonte Skuola net
23-10-2011 00:00
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