I costi della politica. I Consiglieri Provinciali possono cumulare i gettoni di presenza con le indennità percepite per incarichi espletati presso altri enti
Tar Veneto Sez. Prima - Sent. del 06.10.2011, n. 1471
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2010, proposto da:
F. V., B. A., L. Z., D. D. C., A. M.,
contro
Provincia di Verona;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego dd. 4.5.2010 prot. n. 0047944 a firma del Dirigente della Provincia intimata, ad oggetto la risposta a richiesta di percepire gettoni di altro ente locale, con cui la Provincia ha respinto la domanda proposta dai ricorrenti di richiesta di poter percepire il gettone di presenza per gli incarichi svolti presso la Provincia intimata nonostante la concomitante percezione dell'indennità per la funzione svolta presso altri enti locali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La sezione ha già delibato la questione con la sentenza n. 3464 del 2009 che ritiene di confermare.
In essa si sosteneva che “Considerato che, pur dando atto dell'intervenuta abrogazione della norma contenuta nel sesto comma dell'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000, l'intervento del legislatore appare chiaramente finalizzato a riordinare la materia, disciplinando in maniera organica la disciplina de qua nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento ai cd. “costi della politica”;
che, proprio in relazione a ciò, lo stesso legislatore ha provveduto a dettare espresse previsioni in materia di cumulo delle indennità, indicando all'art. 83 le ipotesi in cui è puntualmente previsto il divieto di cumulare la percezione di gettoni o indennità in ragione degli incarichi ricoperti, così come ivi individuati;
che in tale disposizione non è contemplata l'ipotesi, riconducibile alla fattispecie in esame, relativa agli incarichi espletati presso enti locali diversi ;
che di conseguenza, in assenza di un espresso divieto sancito dal legislatore ed a fronte di una norma specifica che individua puntualmente le ipotesi in cui è espressamente imposto il divieto di cumulo, non si ravvedono motivi per ritenere giustificata, in punto di diritto, la decisione assunta dall'amministrazione intimata;”.
Orbene non conducono a diversa determinazione le tesi svolte dalla Corte dei conti sulla ratio della manovra, ben potendo il legislatore, ove ritenutolo, esplicitare la volontà di escludere il cumulo.
Per le suddette ragioni il ricorso può trovare accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il diniego in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 06.10.2011
11-10-2011 00:00
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