Esami di Abilitazione all’esercizio della Professione Forense - Annullata la prova scritta per indebito segno di riconoscimento.Tar Liguria Sez. Prima - Sent. del 26.08.2011, n. 1369
Esami di Abilitazione all'esercizio della Professione Forense - Annullata la prova scritta per indebito segno di riconoscimento
Tar Liguria Sez. Prima - Sent. del 26.08.2011, n. 1369
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2011, proposto da:
B. D. B. ,
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Abilitazione Esercizio Professione Forense c/o Corte Appello Cagliari, Commissione Esami di Abilitazione Esercizio Professione Forense c/o Corte Appello Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento di annullamento delle prove scritte (e conseguente esclusione dall'accesso alla successiva fase di esame orale) della ricorrente, contenuto nel verbale della I Sottocommissione della Corte d'Appello di Cagliari nell'ordinanza del 15 aprile 2011, ed espresso in calce agli elaborati di esame scritto; per la condanna delle parti resistenti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, alla correzione degli elaborati ed attribuzione di un giudizio di merito secondo e nei termini e modi infra specificati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami di Abilitazione Esercizio Professione Forense c/o Corte Appello Cagliari e di Commissione Esami di Abilitazione Esercizio Professione Forense c/o Corte Appello Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2011 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che non si può qualificare come indebito segno di riconoscimento un qualsivoglia elemento suscettibile di differenziare un elaborato scritto dagli altri; altrimenti, paradossalmente, sarebbero ammissibili solo gli elaborati che siano tutti perfettamente identici fra loro, anche nei minimi particolari, e ciò renderebbe inutile la prova, non potendosi stabilire alcuna graduatoria di valore. Si ritiene, invece, che costituiscano indebiti segni di riconoscimento, innanzitutto, quelli che hanno oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita, ecc.) e, ancora, quei segni che sono oggettivamente anomali ed estranei alle ordinarie modalità di espressione del pensiero e di redazione di uno scritto (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 04 maggio 2011 , n. 2451);
Rilevato che le modalità di scrittura degli elaborati non paiono costituire segno univoco di riconoscimento atteso che non assumono carattere di anomalia ed estraneità alle ordinarie modalità di espressione del pensiero e di redazione dello scritto (C.G.A., 27 maggio 1997 n. 144);
Rilevato che le spese debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2000, 00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/08/2011
30-08-2011 00:00
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