Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense - Nella eventualità di non ammissione i voti negativi numerici vanno motivati
Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Nella eventualità di non ammissione i voti negativi numerici vanno motivati
Tar Calabria - Sent. del 10.10.2011, n. 719
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2011, proposto da:
I. Z.,
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Ministero della Giustizia -Commissione Centrale per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato; Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense C/ Corte di Appello di Catania, Sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione forense C/ Corte di Appello di Catania, Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense C/ Corte di Appello di Reggio Calabria;
per l'annullamento
previa sospensione
- del verbale del 22 giugno 2011, con il quale la Commissione costituita presso la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato la ricorrente inidonea a sostenere le prove orali dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2010 e per l'effetto dell'elenco degli ammessi alla medesima in cui non è contemplato il nominativo della ricorrente;
- del verbale dell'8 aprile 2011, adottato dalla IV Sottocommissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2010, costituita presso la Corte di Appello di Catania, nella parte in cui è stato espresso il giudizio negativo su due degli elaborati della ricorrente per effetto della valutazione complessiva di punti 77 attribuita alle tre prove scritte;
- del verbale dell'8 aprile 2011, adottato dalla IV Sottocommissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2010, costituita presso la Corte di Appello di Catania, nella parte in cui non è annotato in calce all'elaborato costituente la terza prova di esame, l'attribuzione del voto in tutte lettere ed apposta la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, a ciò onerati, in violazione di quanto disposto dall'art 24 R.D. n 37/1934 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del verbale di correzione delle prove scritte del giorno 8 aprile 2011, adottato dalla IV Sottocommissione per gli esami di avvocato, sessione 2010, istituita presso la Corte di Appello di Catania, nella parte in cui è stato annotato solo numericamente e non anche in lettere, in violazione di quanto disposto dall'art 24 R.D. n 37/1934, il giudizio sugli elaborati della ricorrente con un punteggio rispettivamente pari a 27, 30 e 20 e senza espressione di alcuna motivazione in particolare a sostegno del giudizio negativo, per come invece dalla stessa Commissione deliberato nella prima riunione plenaria in data 18 gennaio 2011;
- del verbale di correzione delle prove scritte dell'8 aprile 2011, adottato dalla IV Sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato, sessione 2010, istituita presso la Corte di Appello di Catania, nella parte in cui non è stato verbalizzato l'attribuzione del voto da parte di ciascun commissario;
- di ogni altro atto, oltre quelli specificati, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e consequenziale, con riferimento altresì alla composizione delle Sottocommissioni, dal momento della loro costituzione, al momento del termine di correzione delle prove scritte, con successiva pubblicazione del provvedimento con cui sono state rese note le valutazioni numeriche riguardanti le prove della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso quanto rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, notificato il 24 agosto 2011, depositato l'1 settembre 2011;
Premesso che la ricorrente Dott.ssa I. Z. non è stata ammessa alle prove orali, avendo conseguito il seguente punteggio:
- parere di diritto civile : punti 27/50;
- parere di diritto penale : punti 30/50;
- atto giudiziario: punti 20/50.
A - Visti l'art. 23, comma 7, l'art. 24, comma 1, e l'art. 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellati dal D.L. 21 maggio 2003 n. 112, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180, in base ai quali, nel valutare le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Commissione giudicatrice assegna dei voti numerici ai singoli elaborati;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 8 giugno 2011 n. 175, con la quale il Giudice delle Leggi, ha affermato testualmente:
” … il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame de quo è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale.
Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.
Inoltre, il punteggio espresso deve trovare specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazione contemplati nell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; ed è soggetto a controllo da parte del giudice amministrativo che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice, può tuttavia sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, previo accesso agli atti del procedimento …”.
Ritenuto che secondo tale linea interpretativa, seguita dal Giudice di appello (Cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 4 maggio 2010, n. 2544) e fatta propria da questo Tribunale (Cfr. Tar Reggio Calabria, 18 ottobre 2010 n. 934), il semplice voto numerico deve ritenersi sufficiente ad esprimere il giudizio di idoneità o inidoneità delle prove scritte.
Rilevato, tuttavia, che con verbale del 18 gennaio 2011 la Commissione esami di avvocato presso la Corte di appello di Catania, nel recepire i criteri per la valutazione degli elaborati relativi alla prova scritta stabiliti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia con verbale del 9 dicembre 2010, ha deliberato di “esprimere, nella eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla Commissione Centrale”:
Rilevato che con tale deliberazione la predetta Commissione si è autolimitata, introducendo delle prescrizioni volte a garantire la trasparenza del proprio operato, ed ha vincolando l'esercizio della discrezionalità tecnica al rispetto di regole che non possono essere disattese, non essendo né illogiche né arbitrarie (basti ricordare, in materia di concorso notarile, la previsione di cui all'art. 11, comma 5, del Decreto Leg.vo 24 aprile 2006 n. 166).
Rilevato peraltro che, nei casi di valutazione negativa, ove sussista l'obbligo della motivazione, la competente Commissione è costretta ad un più attento esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell'Autorità giurisdizionale, il che sicuramente rafforza l'osservanza del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione.
Ritenuto che, in presenza di tale autoregolamentazione, la IV Sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato, sessione 2010, presso la Corte di Appello di Catania avrebbe dovuto motivare espressamente l'attribuzione dei voti negativi assegnati alla ricorrente, il che, nella specie, non è avvenuto, con conseguente violazione di regole dell'azione amministrativa spontaneamente e liberamente poste in essere.
Ritenuto, per le ragioni che precedono, di annullare l'impugnato verbale dell'8 aprile 2011, redatto dai componenti la 4^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato di Catania, incaricata della correzione degli elaborati scritti, limitatamente alla correzione degli elaborati della ricorrente, ed il conseguenziale provvedimento (implicito) di non idoneità alla prova orale, emesso dalla Commissione per l'esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, sussistendo la denunciata violazione dei criteri di valutazione degli elaborati scritti, introdotti dalla Commissione esami di avvocato presso la Corte di appello di Catania con verbale del 18 gennaio 2011.
Ritenuto, per il resto, di assorbire le ulteriori censure.
B - Ritenuto che dalla superiore pronuncia deriva l'obbligo per l'Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti della ricorrente, conformandosi ai principi di diritto enucleati dal Collegio, e che tale valutazione dovrà essere effettuata dalla Commissione per gli esami di Avvocato di Catania, con l'osservanza di ogni modalità utile a garantire l'anonimato degli elaborati, e, in ogni caso, con una composizione diversa rispetto a quella della Sottocommissione che ha effettuato la prima valutazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 20 febbraio 1998, n. 6250; Tar Veneto, Sezione I, 15 gennaio 2004, n. 62; Cons. Stato, V, 29 agosto 2005 n. 4407; Tar Napoli, Sezione II, 20 gennaio 2006 n. 764; Tar Veneto, Sezione III, 8 settembre 2006 n. 2882; Tar Catania, Sezione IV, 5 ottobre 2006 n. 1622).
Ritenuto che il Presidente della Commissione per gli esami di avvocato di Reggio Calabria dovrà pertanto trasmettere le fotocopie autenticate degli elaborati scritti della ricorrente - dalle quali dovranno essere stati cancellati i voti precedentemente attribuiti ed il precedente numero identificativo del candidato - alla Commissione per gli esami di Avvocato di Catania, affinché questa compia le valutazioni di competenza, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei predetti elaborati.
Ritenuto che, all'atto della trasmissione, le predette fotocopie dovranno essere collocate in una busta nuova, provvista di nuovo numero identificativo progressivo, all'interno della quale sarà collocata una busta più piccola contenete le generalità della candidata, e che nella lettera di trasmissione dovrà essere indicata la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Catania che aveva effettuato la prima valutazione, per evitare che questa sia utilizzata per la seconda valutazione (Cfr. Tar Catania, Sezione IV, 5 ottobre 2006 n. 1622).
Ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nei modi di cui in motivazione e con le prescrizioni ivi indicate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2011
19-10-2011 00:00
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