E' irricevibile il ricorso per tardività se quando viene presentato sono trascorsi 30 giorni dalla formazione del silenzio rigetto. Cons. Stato, Sez. VI, 2 settembre 2011, n. 4922
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RICORSI AMMINISTRATIVI
E' irricevibile il ricorso per tardività qualora, presentato nel rito dell'accesso e, in relazione alla fattispecie, disciplinato dalla normativa vigente ratione temporis di cui all'art. 25 della legge n. 241 del 1990, risulti già formatosi il silenzio rigetto di cui al comma 4 del citato articolo, nonché notificato dopo la scadenza dei trenta giorni per l'impugnazione del silenzio rigetto previsti dal successivo comma.
09-09-2011 00:00
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