E' illegittimo il silenzio rifiuto su istanza di richiesta della cittadinanza Italiana. Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 04.08.2011, n. 7005
Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 04.08.2011, n. 7005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4587 del 2011, proposto da:
K.I.,
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Bologna;
per l'annullamento
SILENZIO RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - RISARCIMENTO DANNI - ART. 117 C.P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto che si assume formatosi sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f) della legge_91_1992, presentata dalla ricorrente presso la Prefettura di Bologna in data 27 agosto 2008.
Preliminarmente occorre precisare che il contenzioso instaurato non può investire la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale e, quindi, l'accertamento del diritto della medesima al conseguimento del provvedimento richiesto, ed ancora meno l'adozione da parte di questo Tribunale dei provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il Ministero dell'Interno, ma unicamente l'accertamento dei presupposti cui le norme riconducono l'obbligo della stessa amministrazione di esprimersi sull'interesse del cittadino con un provvedimento conclusivo ed espresso (cfr. T.A.R. Lazio sez. II Quater 2/2/2010 n. 1418).
Il ricorso, diretto a contestare il silenzio-rifiuto che si assume formatosi sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 27 agosto 2008, risulta fondato, in accoglimento della censura con la quale la ricorrente deduce la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sulla predetta istanza entro il termine di settecentotrenta giorni fissato dall'art. 3 del DPR_362_1994.
Al riguardo giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.
La legge 5 febbraio 1992 n. 91, all'art. 9, individua le ipotesi in cui “la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno”. Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all'art. 3, espressamente prevede che “per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge_241_1990, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”. A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che “La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell'interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni”.
Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell'Interno aveva l'obbligo di concludere il procedimento e di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Nella specie, non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del silenzio-rifiuto, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall'odierna ricorrente il giorno 27 agosto 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
Deve essere invece respinta la domanda risarcitoria.
Seppure l'art. 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, la norma, come si evince dal suo tenore testuale, non consente il risarcimento del danno da ritardo fine a se stesso ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo. L'onere di provare il danno incombe sul danneggiato. In altri termini, ciò che si risarcisce non è una aspettativa all'agire legittimo dell'Amministrazione, bensì il mancato conseguimento del bene della vita cui si anelava al momento della proposizione dell'istanza. La norma, infatti, subordina il risarcimento alla causazione di un danno ingiusto (art. 2043 c.c.), a sua volta generato (nesso di causalità) dalla tardiva conclusione del procedimento ovvero mediante una condotta illecita imputabile all'Amministrazione apparato a titolo di dolo o colpa (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II 5/1/11 n. 28).
Tenuto conto di tali principi (che rimontano al noto precedente giurisprudenziale dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato espresso nella decisione 15 settembre 2005 n. 7), il soggetto che presenta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana al fine di poter pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa della ingiustificata durata del relativo procedimento dovrebbe dimostrare di essere in possesso dei requisiti per la concessione del titolo, possibilità che gli è preclusa essendo l'atto altamente discrezionale e condizionato alla sussistenza dell'interesse pubblico da valutarsi a cura della stessa Amministrazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 3/2/2011 n. 766; 10/1/2011 n. 52; 26/7/2010 n. 4862; T.A.R. Emilia Romagna Sez. I Bologna 23/11/2010 n. 8073).
Ne consegue l'infondatezza della domanda risarcitoria.
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall'odierna ricorrente il giorno 27 agosto 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
Respinge la domanda risarcitoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2011
09-08-2011 00:00
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