Diritto allo studio del minore disabile Tar Palermo Sez. I, sentenza n. 488 del 16 marzo 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2011, proposto da: Luisa Anselmo, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Giovanni Piazzese, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso l'avv. Stefania A.M. Sutera in Palermo, via Nicolò Turrisi N.13;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Direzione Didattica Statale F.S.Cavallari di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
per l'annullamento
• Del provvedimento, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale la Direzione Didattica "F.S. Cavallari" di Palermo ha attribuito al piccolo Piazzese Giovanni, un insegnante di sostegno per sole 15 ore settimanali, anziché per 24 (22 più 2 di programmazione) ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;
• Dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento e l'Ufficio Scolastico Regionale, hanno assegnato alla Dirczione Didattica "F.S. Cavallari" di Palermo, un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico, ai disabili gravi iscritti presso tale Direzione Didattica;
• Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO
Del diritto del minore Giovanni Piazzese ad essere assistito da un insegnante di sostegno per 24 ore settimanali (22 più 2 di programmazione) cosi come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;
ED ALTRESÌ' PER LA CONDANNA
Delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del minore Giovanni Piazzese, di un insegnante di sostegno per 24 ore settimanali (22 più due di programmazione) cosi come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo e di Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e di Direzione Didattica Statale F.S.Cavallari di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso in epigrafe si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha assegnato al minore interessato, affetto da disabilità grave ex art. 3 l. 104/1992 (documentata come in atti, e comunque non contestata), un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore al numero delle ore in relazione alle quali lo stesso minore necessita del sostegno, secondo quanto stabilito dal piano educativo individualizzato, e dal verbale del G.L.I.S. in data 7 giugno 2010.
Considerato, in particolare, che dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale, risulta che la stessa Istituzione scolastica intimata ha ritenuto necessario, per l'odierno ricorrente, l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per ventidue ore settimanali, sul presupposto della sua indispensabilità (dal che si evince come il minore versi in situazione di disabilità talmente grave da rendere del tutto inutile la frequenza scolastica in assenza della costante presenza dell'insegnante di sostegno).
Rilevato che le censure proposte lamentano il sacrificio del diritto allo studio del minore interessato, in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno, funzionali a consentire la proficua partecipazione dei minori stessi alle attività didattiche, altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.
Considerato che, nella dialettica fra prestazioni che la pubblica amministrazione deve erogare in attuazione del modello di stato sociale fatto proprio dalla Costituzione, ed esigenze di bilancio pubblico, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha affermato la natura incomprimibile - rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica - del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo, ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest'ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato.
Rilevato anzitutto che, in conseguenza della ridetta qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, si versa nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 113, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.vo.
Rilevato inoltre che, in conseguenza di tale arresto del giudice delle leggi, il parametro normativo del potere amministrativo in materia è stato modificato dallo stesso legislatore, che ha emanato il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che autorizza il superamento del contingente degli insegnanti di sostegno qualora ricorrano – come nel caso dedotto – le condizioni di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (è appena il caso di osservare, in proposito, che ancorché la disposizione sia strutturata – per superare il precedente ostacolo normativo – in chiave autorizzatoria, l'unico significato costituzionalmente compatibile della stessa è quello che tenga conto della citata sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale, nella parte in cui questa ha chiaramente affermato che la soppressione della riserva che consentiva di assumere insegnati di sostegno a tempo determinato “non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave”).
Considerato, pertanto, che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l'amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l'ipotesi di disabilità grave, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va evidentemente parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.
Ritenuto che il potere amministrativo, alla stregua dei superiori parametri normativi, debba essere quindi esercitato, in un'ottica di risultato, in funzione dell'interesse pubblico a garantire al minore disabile opportune ed adeguate misure di sostegno non già avulse dal riferimento allo specifico contesto formativo, o – il che è lo stesso – ad esso connesse in modo soltanto parziale ed insufficiente (come è avvenuto nel caso di specie), ma piuttosto orientate ad assicurare l'effettività dell'inserimento dell'interessato nel percorso scolastico frequentato.
Considerato che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto di tale fondamentale esigenza, avendo assegnato ai minori indicati in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello di cui si compone la frequenza scolastica corrispondente al corso di studi in concreto seguito: così di fatto vanificando l'esigenza formativa degli interessati, e fornendo agli stessi una prestazione scolastica puramente nominale, non essendo la stessa fruibile in assenza dei necessari meccanismi di compensazione della disabilità previsti dalla legge (in questo senso, oltre alla consolidata giurisprudenza di questa Sezione, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenza 7 ottobre 2010 n. 2577).
Ritenuto, pertanto, che appare fondata la censura di violazione degli artt. 2, 3, 34, 38 e 97 della Costituzione; degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992; dell'art. 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), con assorbimento di ogni altra questione in rito e nel merito.
Considerato che, pertanto, in accoglimento del ricorso:
- devono essere annullati in parte qua i provvedimenti impugnati;
- deve essere riconosciuto il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno per ventidue ore settimanali, secondo quanto risulta dalla stessa richiesta formulata dall'Istituzione scolastica;
- devono essere condannate le amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del predetto minore, di un insegnante di sostegno per l' orario scolastico settimanale come sopra definito (ventidue ore settimanali);
- devono essere condannate le stesse amministrazioni, in solido fra loro, ad eccezione della Istituzione scolastica intimata (che ha correttamente formulato la richiesta di ore di sostegno), al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate come in dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza (tenuto conto, peraltro, del costante orientamento giurisprudenziale in materia, anche prima del citato intervento della Corte costituzionale).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto:
a) annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato al minore indicato in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a ventidue;
b) dichiara il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistitp da un insegnante di sostegno per ventidue ore settimanali;
c) condanna le amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del predetto minore, di un insegnante di sostegno per ventidue ore settimanali;
d) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2011
IL SEGRETARIO
24-06-2011 00:00
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