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Sentenza

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 136 Attuazione della direttiva 2008/106/CE...
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 136 Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 136
Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare. (11G0175)
GU n. 185 del 10-8-2011 - Suppl. Ordinario n.187
testo in vigore dal: 25-8-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare,
gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A;
Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice
delle comunicazioni elettroniche;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, concernente il regolamento recante riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
324, e successive modificazioni, concernente il regolamento di
attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti
minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003, con la quale
l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti
alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, ad adottare
misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di
certificati adeguati;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, concernente
l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare,
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST);
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente
l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n.
246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive
2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE
concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n.
55, recante regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che
modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani,
ai lavoratori marittimi di Stati membri ed a quelli di Paesi terzi
titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che
prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite
alla navigazione marittima ad eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi
di proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate
esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico
commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nelle sue articolazioni centrali individuate secondo le
competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211;
b) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi
del combinato disposto dell'articolo 16, comma 2, del codice della
navigazione e dell'articolo 2, comma 1, del regolamento per
l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
c) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 16 del
codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di
mare;
d) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi
titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha
ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato, se
richiesto dall'abilitazione posseduta, conforme ai requisiti
riportati nell'allegato I;
e) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
f) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante,
nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
g) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di
navigazione qualificato in conformita' al capitolo II dell'allegato
I;
h) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il
comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della
nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo;
i) allievo ufficiale di coperta: un membro dell'equipaggio che
svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la
competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;
l) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile
della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione
degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
m) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in
macchina qualificato in conformita' al capitolo III dell'allegato I;
n) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina,
immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al
quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del
funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed
elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di
esercitarla;
o) allievo ufficiale di macchina: un membro dell'equipaggio che
svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la
competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;
p) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un
certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione
competente di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, che
abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi
e di stazioni terrene di navi;
q) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una
nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;
r) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una
nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;
s) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di
una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;
t) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da
quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque
protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in
cui si applicano i regolamenti portuali;
u) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata
in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del
medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di
quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono
equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
v) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto
alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa, in base
al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di
navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa
(IBC code);
z) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo
stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei
trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
aa) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo
stato liquefatto, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del
codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code);
bb) nave da passeggeri: la nave adibita alla navigazione marittima
abilitata al trasporto di piu' di dodici passeggeri;
cc) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre
risorse vive del mare;
dd) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri espressamente
progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco
e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali od in
contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di
ruote;
ee) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa
come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
ff) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima
nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di
propulsione principali della nave che appare sul certificato di
iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
gg) norme radio: le norme radio, relative al servizio mobile
marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni;
hh) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della
guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione
tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti
raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
ii) Convenzione STCW: la Convenzione internazionale sui requisiti
minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia,
adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre
1985, n. 739, nella sua versione aggiornata;
ll) annesso alla Convenzione STCW: il documento allegato alla
Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della
Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
mm) codice STCW: il codice di addestramento, certificazione e
tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla
Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima
internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
nn) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e
resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi
emendamenti;
oo) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica
proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica,
quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che
abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti alla
conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le
responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni
del presente decreto;
pp) certificato adeguato: un certificato rilasciato e convalidato,
di cui all'annesso alla Convenzione STCW, dalla amministrazione
italiana competente, conformemente al presente decreto legislativo,
che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica ed a
svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilita'
menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle
caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e
nel particolare viaggio cui essa e' adibita;
qq) attestato di addestramento conseguito: qualsiasi documento
valido, diverso da un certificato adeguato, rilasciato
dall'amministrazione italiana competente o da istituti, enti e
societa' autorizzate dall'amministrazione italiana competente, che
dimostri l'avvenuto addestramento prescritto;
rr) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilita', come
specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la
conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la
tutela dell'ambiente marino;
ss) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave
rilevante ai fini del rilascio di un certificato adeguato ovvero per
il conseguimento di un'altra qualifica;
tt) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana
competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto;
uu) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione
europea;
vv) convalida: il documento di riconoscimento emesso dall'autorita'
competente di uno Stato membro;
zz) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorita' italiana
competente del certificato adeguato o del certificato rilasciato da
un altro Stato parte della Convenzione STCW;
aaa) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo
chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato o di un altro
certificato;
bbb) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera , in possesso dei requisiti
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;
ccc) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante
dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;
ddd) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 novembre 2002;
eee) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima,
istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 giugno 2002.
Art. 3
Autorita' competenti
1. Le autorita' marittime rilasciano, secondo il riparto di
competenze di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, i
certificati adeguati, redatti su carta valori, con oneri a carico del
richiedente, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Le autorita' marittime di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), rilasciano, sulla base della documentazione di cui all'articolo
6, comma 4, presentata dal lavoratore marittimo, l'attestato di
addestramento conseguito in conformita' al punto 6 dell'allegato IV.
3. Il Ministero della salute rilascia gli attestati di
addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I.
4. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati
adeguati di cui al capo IV dell'allegato I.
5. Le rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, di cui
all'articolo 127 del codice della navigazione, rilasciano la
convalida, redatta su carta valori, con oneri a carico del
richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da
Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte
dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di
riconoscimento ai sensi del presente decreto legislativo.
6. Le autorita' competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 provvedono
altresi' al rinnovo dei certificati adeguati.
Art. 4
Certificato
1. Un certificato e' qualsiasi documento valido a prescindere dalla
denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorita'
competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima
conformemente all'articolo 7 ed ai requisiti di cui all'allegato I.
Art. 5
Formazione ed abilitazione
1. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della
salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie
funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una
formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui
all'allegato I.
2. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della
salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie
funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, siano in possesso
di un certificato o di un certificato adeguato.
3. L'Amministrazione assicura che i membri dell'equipaggio, che
devono essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4 della
Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte
certificazioni di cui al presente decreto.
4. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della
salute comunicano alla Commissione europea le disposizioni adottate
nelle materie di rispettiva competenza.
Art. 6
Disposizioni generali in materia di addestramento
1. L'addestramento dei lavoratori marittimi e' disciplinato ai
sensi dell'articolo 123, comma 1, del codice della navigazione ed e'
oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a
istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con
provvedimenti dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione, con uno o piu' decreti, disciplina:
a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per
l'ottenimento del certificato adeguato;
b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per
l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.
3. I decreti di cui al comma 2, lettera b), stabiliscono, altresi':
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del
lavoro, e le modalita' di svolgimento dei corsi secondo quanto
previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti
sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori
che e' formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di
esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici
tipi e livelli dell'attivita' di addestramento. In ogni caso, ogni
istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del
particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se
l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, una
formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano
l'uso di simulatori ed ha maturato sufficiente esperienza pratica
nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni
davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame
teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da persone
in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle
conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste. Prima di
assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere
un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione,
maturare, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio
di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore
medesimo, come strumento di valutazione;
d) la conoscenza da parte di ciascun istruttore del programma e
degli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento
nonche', qualora l'addestramento sia effettuato con l'ausilio di
simulatori, l'obbligo di formazione adeguata circa le tecniche di
insegnamento che comportano l'uso di simulatori, oltre al possesso di
sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di
simulatore utilizzato;
e) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni
davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame
teorico-pratico;
f) che la commissione sia composta da persone in grado di valutare
il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle
abilita' pratiche richieste;
g) che prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore
riceva un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di
valutazione ed abbia maturato, se l'attivita' di valutazione e'
effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza
pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
4. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma 1
rilasciano l'attestato dell'addestramento conseguito a chi ha
superato l'esame di cui al comma 3, lettera c).
5. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle
normali operazioni della nave.
6. L'Amministrazione controlla che le attivita' di formazione ed
addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al comma
1, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le
qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.
7. Ai fini di cui al comma 6, con i decreti previsti dal comma 1,
per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche
norme di qualita' che identificano gli obiettivi dell'addestramento
ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita'
professionale da conseguire.
8. Ad intervalli non superiori a cinque anni, l'Amministrazione
effettua una valutazione della gestione del sistema di addestramento,
al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di
qualita' e dei relativi controlli.
9. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 8,
l'Amministrazione trasmette alla Commissione europea una relazione
sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli
eventuali correttivi adottati.
10. Le spese derivanti dalle attivita' espletate
dall'Amministrazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a
istituti, enti e societa' di addestramento sono a carico dei
richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo
effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei
richiedenti le spese connesse con l'attivita' di controllo.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del
servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le
attivita' autorizzative e di controllo e le relative modalita' di
versamento.
12. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui
alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della
corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi
gestiti da strutture sanitarie pubbliche. Le relative spese sono a
carico dei richiedenti.
Art. 7
Certificati e convalide
1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di
coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina,
i radioperatori e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi
contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, deve
essere in possesso di un certificato adeguato rilasciato o di un
certificato convalidato da una delle amministrazioni indicate
all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze
menzionate nel certificato stesso.
2. Il certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, e'
rilasciato al lavoratore marittimo in possesso dei requisiti
prescritti dal decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008.
3. Il certificato adeguato riporta la sola indicazione della regola
di cui alla Convenzione STCW relativa alla abilitazione prevista dal
decreto di cui al comma 2, posseduta dal lavoratore marittimo e le
eventuali limitazioni.
4. In applicazione delle modalita' di rinnovo di cui all'allegato
IV, al lavoratore marittimo e' rilasciato l'attestato di
addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII.
5. L'attestato di addestramento conseguito e' parte integrante del
certificato adeguato e da esso, in caso di mancanza di addestramento
specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni alle
abilitazioni conseguite come riportate sul certificato di cui al
comma 3.
6. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i
relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo
3, comma 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero
progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, comma
4.
7. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed
il primo ufficiale di coperta, se svolge funzioni del comandante,
sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro
Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo.
L'accesso a tali funzioni e' disciplinato dall'articolo 292-bis del
codice della navigazione.
8. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1,
abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina,
ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno
validita' di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati,
sospesi od annullati.
9. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1,
abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di
macchina non sono soggetti a scadenza.
10. I certificati di convalida di riconoscimento di cui
all'articolo 3, comma 5, hanno la validita' del certificato adeguato
riconosciuto o fino a quando lo stesso non e' revocato, sospeso od
annullato e comunque non superiore a sessanta mesi.
11. I certificati di convalida di riconoscimento indicano la
qualifica in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare
servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla
sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili
alle unita' battenti bandiera italiana.
12. Il comandante della nave custodisce, in originale, i
certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori
marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le
prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della
domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri o da
Paesi terzi non ancora convalidati dall'amministrazione competente di
cui all'articolo 3, comma 5.
13. Per i radioperatori, il Ministero dello sviluppo economico
rilascia un certificato adeguato separato nel quale e' indicato che
il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti
norme.
14. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del
certificato adeguato o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico.
Art. 8
Requisiti della formazione
1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita in forma
adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilita' pratiche richieste
nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di
salvataggio e per la lotta antincendio.
2. La formazione di cui al comma 1 e' disciplinata con
provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione della materie di
rispettiva attribuzione.
Art. 9
Viaggi costieri
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti
bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti dell'Amministrazione possono essere
determinate disposizioni piu' favorevoli in materia di istruzione e
formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a
bordo di unita' adibite esclusivamente a viaggi costieri. I relativi
provvedimenti sono comunicati alla commissione europea.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano
servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o
di uno Stato parte della Convenzione STCW adibite a viaggi costieri,
prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione
equivalenti a quelli stabiliti per i marittimi italiani.
4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che
effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri,
di cui all'articolo 2, devono soddisfare i requisiti previsti dalla
Convenzione STCW per la navigazione non costiera.
Art. 10
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali
1. I certificati di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sono conformi
rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI e sono
stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali
falsificazioni.
2. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e
della salute, ciascuno per le materie di propria competenza:
a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati
membri ed ai Paesi terzi con i quali hanno concluso un accordo di
riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche
fraudolente riscontrate;
b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticita' dei
certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a
richiesta dello Stato membro o del Paese terzo con il quale hanno
concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20.
Art. 11
Norme di qualita'
1. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e
della salute, ciascuno per le materie di propria competenza,
istituiscono con propri provvedimenti un sistema di norme di qualita'
che comprendono:
a) le modalita' di controllo dell'attivita' di rilascio e rinnovo
dei certificati adeguati e di convalida degli stessi, condotta da
enti od agenzie indipendenti dalla pubblica amministrazione;
b) la gestione del sistema di abilitazione, i corsi ed i programmi
di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli stessi o
sotto la loro autorita', le qualifiche e l'esperienza di istruttori
ed esaminatori;
c) le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne
della qualita' adottati al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi definiti;
d) una valutazione indipendente, ad intervalli non superiori a
cinque anni, condotta da esperti nel settore della certificazione di
qualita' non aventi interessi nell'attivita' di cui al comma 1, sulle
conoscenze, le capacita' di comprensione, le abilita' e le competenze
acquisite.
2. L'attivita' di valutazione e della gestione del sistema di
abilitazione di cui al comma 1, prevede che:
a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le
attivita' conseguenti siano conformi alle disposizioni previste ed
alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento
degli obiettivi definiti;
b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e
sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della
valutazione;
c) siano intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze
riscontrate.
3. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 2,
l'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico, della
salute, ciascuno per le materie di propria competenza, trasmettono
alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione
stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
Art. 12
Norme sanitarie, rilascio e registrazione dei certificati
1. Per il rilascio di uno dei certificati adeguati di cui
all'articolo 3, comma 1, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli
appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, hanno:
a) eta' non inferiore a quella prevista per ciascun certificato
adeguato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) i requisiti di idoneita' fisica, in particolare per quanto
riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22
gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;
c) effettuato servizio di navigazione e le attivita' di formazione
e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla
Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
d) sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il
possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole
dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del
codice STCW.
2. Per il rilascio degli attestati di addestramento di cui
all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono, l'esame
teorico-pratico in materia di primo soccorso sanitario, dopo la
frequenza di corsi, definiti con decreto del Ministero della salute.
3. Il decreto di cui al comma 2, viene adottato di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e disciplina i contenuti, metodi,
mezzi di insegnamento, procedure di qualificazione dei docenti dei
corsi e le relative norme di qualita'.
4. Per il rilascio dei certificati adeguati di cui all'articolo 3,
comma 4, i lavoratori marittimi devono possedere i requisiti previsti
dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alle regole
IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
5. Presso l'Amministrazione opera il registro, anche elettronico,
dei certificati adeguati rilasciati e convalidati dalle
amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sul quale, per
ogni certificato, sono annotati:
a) il numero progressivo;
b) le generalita' del titolare;
c) il codice fiscale del titolare;
d) la data del rilascio;
e) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
f) la scadenza, se prevista;
g) il rinnovo, se previsto;
h) eventuali limitazioni;
i) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di
annullamento;
l) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
m) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
6. Presso l'Amministrazione, opera il registro delle dispense
concesse ai sensi dell'articolo 17.
7. L'Amministrazione comunica le informazioni concernenti i
certificati adeguati, le convalide e le dispense agli altri Stati
membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione
STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticita' e la
validita' dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il
riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una
nave.
Art. 13
Rinnovo dei certificati adeguati
1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato adeguato
di cui all'articolo 3, comma 1, che prestano servizio in mare ovvero
intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a
terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano, secondo
le modalita' stabilite dall'allegato IV, il certificato adeguato
dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 12, comma
1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle
funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
2. I radioperatori, titolari di un certificato adeguato di cui
all'articolo 3, comma 4, che prestano servizio in mare ovvero
intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a
terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad
intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro
certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 12, comma
1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle
funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
3. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), e' soddisfatto se
l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o piu'
periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno,
nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha
svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da
rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario,
per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve
soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in
soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da
rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di
assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da
rinnovare;
b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare
di possedere la competenza professionale necessaria per
l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.
4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta
e di macchina ed i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo
di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale
ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la
relativa formazione.
5. Con provvedimenti dei soggetti di cui all'articolo 3, ciascuno
per le materie di propria competenza, sono disciplinati:
a) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le
modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria
in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela
dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli
di competenza richiesti dalle predette normative;
b) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola
I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.
Art. 14
Uso di simulatori
1. Le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla
sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte
A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano:
a) a tutte le attivita' di addestramento obbligatorio da attuarsi
mediante simulatori;
b) alla valutazione delle competenze previste dalla parte A del
codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
c) a qualsiasi dimostrazione di perdurante idoneita' prescritta
dalla parte A del codice STCW.
Art. 15
Responsabilita' delle compagnie di navigazione
1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle sue navi:
a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato adeguato ovvero
un certificato munito di convalida, in conformita' alle disposizioni
del presente decreto;
b) l'equipaggio sia formato in conformita' alle disposizioni in
materia di tabella minima di sicurezza di cui all' articolo 16, commi
4 e 5, del presente decreto;
c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi
siano conservati, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, e tenuti a
disposizione ed includano, tra l'altro, documenti e dati relativi
alla loro esperienza, formazione, idoneita' fisica e competenza ai
fini dei compiti loro assegnati;
d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio su
una nave, familiarizzino con i loro compiti specifici e con i
regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le
caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti
abituali e di emergenza;
e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attivita'
nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini
della sicurezza e della prevenzione o del contenimento
dell'inquinamento.
2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri
dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la
parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di
cui al comma 1, nonche' dell'adozione di ogni altra misura
eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro
dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e
capacita' alla sicurezza della nave.
3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave
istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della
Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice, che indicano le
strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro
dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilita' di
familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure
operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto
assolvimento dei suoi compiti, prima che essi gli siano demandati.
Tali strategie e procedure includono la previsione di un lasso di
tempo ragionevole durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto
abbia l'opportunita' di conoscere:
a) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o fara' funzionare;
b) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e
di emergenza specifiche della nave e' le disposizioni necessarie per
il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;
c) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avra'
la responsabilita' di assicurargli la comunicazione delle
informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.
Art. 16
Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia
1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia
di navigazione ovvero servizio di guardia in macchina fruiscono, ogni
ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di
dieci ore, suddivisibile in non piu' di due periodi, uno dei quali ha
una durata di almeno sei ore.
2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo
di riposo e' riducibile a non meno di sei ore consecutive, purche'
tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e
siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni
sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il
servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non
compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio
stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di
riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto nei
commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del
viaggio e quello addetto alle guardie successive e' sufficientemente
riposato e comunque idoneo al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del
servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel
rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita
dall'Amministrazione. Il comandante puo' delegare l'organizzazione
del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, e'
effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108.
6. Gli orari di guardia sono affissi in un luogo facilmente
accessibile.
7. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono
chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che
compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative
e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate.
8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di
esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le
situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative
eccezionali in occasione delle quali attivita' essenziali non sono
rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non
e' stato possibile eseguire tali attivita' in precedenza, il
comandante puo' disporre diversamente rispetto a quanto prescritto
nel presente articolo.
Art. 17
Dispensa
1. In caso di straordinaria necessita', anche dovuta ad accertata
indisponibilita' di lavoratori marittimi in possesso del certificato
adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il
comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorita'
consolare, se cio' non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o
all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa
che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore
a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un
certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente
inferiore.
2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il
possesso di un certificato adeguato, la dispensa e' rilasciata a
lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano
equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare.
3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non
possiede alcun certificato, e' sottoposto ad una prova disciplinata
con provvedimento dell'Amministrazione a dimostrazione che la
dispensa puo' essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza
adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del
porto o l'autorita' consolare prescrivono che il comandante della
nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore
marittimo titolare della prescritta certificazione.
4. La dispensa non puo' essere concessa per lo svolgimento delle
funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto
previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio
radioelettrico di bordo.
5. La dispensa non e' concessa per lo svolgimento delle funzioni di
comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza
maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
Art. 18
Comunicazioni a bordo
1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili
strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace
comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai
fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle
disposizioni impartite.
2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti o dirette ad un
porto di uno Stato membro, e' stabilita e riportata, nel registro di
bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci
dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da
passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita
e' riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante,
determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone
che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso,
impartire ordini ed istruzioni, nonche' riferire in tale lingua. Se
la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e gli elenchi da
affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base
al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni
di emergenza, deve essere facilmente individuabile e dotato di
sufficienti capacita' di comunicazione valutate in relazione ai
seguenti criteri:
a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai
passeggeri delle principali nazionalita' trasportati su una rotta
determinata;
b) capacita' di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per
impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un
passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro
dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi
non verbali;
d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di
sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua;
e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono
trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire
accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri
dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti
bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in
grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni.
5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti
adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di
terra in conformita' al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della
Convenzione SOLAS.
6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualita' di Stato
d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli
ispettori, controllano anche che le navi battenti bandiera di un
Paese membro osservino il presente articolo.
Art. 19
Riconoscimento dei certificati emessi
da uno Stato membro dell'Unione europea
1. I certificati adeguati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
pp), rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia.
2. Il riconoscimento dei certificati adeguati e' limitato alle
qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati
ed e' corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento
dell'Amministrazione possono essere stabilite ulteriori limitazioni
alle capacita', funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi
costieri, ai sensi dell'articolo 9, o certificati alternativi
rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 7, con
provvedimento dell'Amministrazione sono stabilite modalita' per
accertare che i lavoratori marittimi che chiedono il riconoscimento
di certificati per le mansioni a livello direttivo posseggano
un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana,
riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.
Art. 20
Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi
1. I lavoratori marittimi che non possiedono il certificato di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera pp), relativo all'espletamento di
funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di
coperta, sono autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che
battono bandiera italiana, se e' stata adottata, secondo la procedura
di cui all'allegato II, lettera B), una decisione in merito al
riconoscimento del loro certificato.
2. Ai certificati di convalida di riconoscimento di certificati
adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7.
3. I Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, per le materie di competenza, che intendono
riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato
da un Paese terzo per prestare servizio a bordo di una nave battente
bandiera italiana, presentano alla Commissione europea una domanda
motivata di riconoscimento.
4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di una
Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui
all'allegato III, lettera A), entro tre mesi dalla data di
presentazione della domanda di riconoscimento.
5. Una volta concesso, il riconoscimento e' valido fatto salvo
l'allegato III, lettera B).
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 11, i
lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di
validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora
convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, possono
essere autorizzati, in caso di necessita', a prestare servizio a
bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non
superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da
quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonche' da
quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalle
normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 12, la prova dell'avvenuta
presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida
dei certificati adeguati di cui al comma 6, e' custodita a bordo
della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio
per un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 21
Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo
1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto
i tipi di nave esclusi dall'articolo 1, sono soggette, mentre si
trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori,
per verificare che i lavoratori marittimi che prestano servizio a
bordo abbiano un certificato adeguato o ne siano stati debitamente
dispensati.
2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che:
a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano in
possesso di un certificato adeguato rilasciato ai sensi della
Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati o che siano
in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento oppure
forniscano prova documentale di aver presentato domanda di
riconoscimento del certificato all'autorita' dello Stato di bandiera;
b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano
servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza
previste dallo Stato di bandiera della nave.
3. Gli ispettori valutano, in conformita' con le norme stabilite
nella parte A del codice STCW, l'idoneita' dei lavoratori marittimi
in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci sono
fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate
in una delle seguenti situazioni:
a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in un arenamento
od in un incaglio;
b) si e' verificato, durante la navigazione o mentre la nave era
alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla
nave in violazione di convenzioni internazionali;
c) la nave e' stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per
la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di manovra
adottate dall'Organizzazione marittima internazionale od alle
disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela
dell'ambiente marino;
d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un
pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
e) un certificato e' stato ottenuto con la frode od il possessore
di un certificato non e' la persona a cui questo e' stato
originariamente rilasciato;
f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la
Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono in
possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha
ratificato la Convenzione STCW.
4. Oltre a verificare il possesso dei certificati, gli ispettori
valutano se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della
valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive
competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale
dimostrazione puo' includere la verifica dell'osservanza delle
prescrizioni operative in materia di guardia e di capacita' di
ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di
emergenza a livello delle proprie competenze.
5. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a
disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori i
testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in
materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela
dell'ambiente marino.
Art. 22
Fermo
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello
Stato di approdo le autorita' competenti decidono il fermo nave se
riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le
persone, le cose o l'ambiente:
a) il lavoratore marittimo non possiede il certificato adeguato
ovvero il certificato ne' fornisce prova documentale di aver
presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del
certificato alle autorita' dello Stato di bandiera o non e' stato
validamente dispensato;
b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di
sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;
c) non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia
in navigazione od in macchina prescritte alla nave dallo Stato di
bandiera;
d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento
di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la
sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione
dell'inquinamento marino;
e) non e' stata comprovata l'idoneita' professionale per i compiti
imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed
alla prevenzione dell'inquinamento;
f) non e' possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio
del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone
sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.
Art. 23
Illeciti amministrativi
1. L'armatore ovvero il comandante della nave che ammette a far
parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei
certificati prescritti e' punito con la sanzione amministrativa di
cui all'articolo 1178 del codice della navigazione.
2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta
dei certificati e' punito con la sanzione amministrativa di cui al
comma 1.
3. L'armatore ovvero il comandante della nave che consente
l'esercizio di una funzione per la quale e' richiesto il certificato
ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della
dispensa di cui all'articolo 16 e' punito con la sanzione
amministrativa da 150 euro a 900 euro.
Art. 24
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati.
a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
324;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n.
246;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55;
d) gli articoli 248, 249, 250, 251, 253, 253-bis, 256, 266, 267,
268, 270, comma 5, numero 1), lettere a) e b), e numero 2, lettere
a), b) e d), 270-bis, comma 6, numero 1), lettere a), b) e c), 271,
numero 1, lettera a), e numero 2, lettera b), 272, 298, commi 1 e 3,
299 e 300 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23
luglio 2008, n. 141.
2. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6,
comma 2, e 8, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina di cui al
decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e del decreto
direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 16 gennaio 2008.
Art. 25
Modifiche
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministri dello sviluppo economico e della salute
si puo' procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche
delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni
internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere z), aa), dd),
gg) ed mm), che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state
integrate dalla Commissione europea nella direttiva 2008/106/CE
secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal
regolamento CE n. 2099/2002.
Art. 26
Clausola d'invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Amministrazione e i
Ministeri dello sviluppo economico e della salute provvedono
all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011
Allegato I
(previsto dall'articolo 2, comma 1)
REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI
DALLA CONVENZIONE STCW
Capo I
Disposizioni generali
1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle
disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad
eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
2. Qualsiasi riferimento ad un requisito previsto da una regola va
inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte
A del codice STCW.
3. I lavoratori marittimi devono possedere le adeguate competenze
linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e
A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro
specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera italiana.
4. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che
devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida
di certificati abilitanti in virtu' delle disposizioni della
Convenzione STCW. Le disposizioni sull'abilitazione alternativa del
capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV
le idoneita' specificamente indicate nei livelli di competenza sono
state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
a) navigazione;
b) maneggio e stivaggio del carico;
c) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a
bordo;
d) macchine e motori marini;
e) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
f) manutenzione e riparazioni;
g) radiocomunicazioni,
ai seguenti livelli di responsabilita':
1) livello direttivo;
2) livello operativo;
3) livello ausiliario.
5. Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai
sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella
parte A, capi II, III e IV del codice STCW.
Capo II
Comandante e sezione di coperta
Regola II/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali
responsabili della guardia di navigazione su navi pari o superiori
a 500 GT.
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che
presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima pari o
superiore a 500 GT deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un
periodo non inferiore ad un anno nell'ambito di un programma di
formazione riconosciuto, in cui sia compresa attivita' di formazione
a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del
codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione
riconosciuto oppure aver prestato un servizio di navigazione
riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;
2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di
navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del
comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del
capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio
definiti conformemente alle norme radio;
2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.
Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e
primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 500 GT.
1) Comandante e Primo ufficiale di coperta di navi pari o superiori
a 3000 GT:
1. ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite
alla navigazione marittima pari o superiore a 3000 GT devono
possedere un certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di
ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o
superiori a 500 GT ed aver prestato un servizio di navigazione
riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta,
per non meno di 12 mesi;
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di
36 mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di 24
mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati
prestati in qualita' di primo ufficiale di coperta;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti
e i primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 3000 GT.
2) Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra 500 e 3000
GT:
1. ogni comandante e primo ufficiale di coperta di n avi adibite
alla navigazione marittima tra 500 e 3000 GT deve possedere un
certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta,
possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a
500 GT;
2.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti
per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della
guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT e aver
prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per
non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a
non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione
sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di coperta;
2.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato
alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi
ufficiali di coperta di navi tra 500 e 3000 GT.
Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali
responsabili della guardi di navigazione e di comandanti di navi
inferiori a 500 GT.
1) Navi non adibite a viaggi costieri:
1. ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che
presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di
stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi
Avv. Antonino Sugamele

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