Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 136: Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (GU n. 185 del 10-8-2011 - Suppl. Ordinario n.187)
Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 136: Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (GU n. 185 del 10-8-2011 - Suppl. Ordinario n.187)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare, gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A;
Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e successive modificazioni, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003, con la quale l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, ad adottare misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguati;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, concernente l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, recante regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 5 e dell'allegato A della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino principi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.».
«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE (9);
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta' .».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, edizione speciale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, supplemento ordinario.
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2009, n. 3.
- Il decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare.».
- La direttiva 94/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L 319.
- La direttiva 98/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 giugno 1998, n. L 172.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145.
- La direttiva 1999/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153.
- La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.».
- La direttiva 2003/103/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 dicembre 2003, n. L 326.
- La direttiva 2005/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 marzo 2005, n. L 62.
- La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. L 136.
- La direttiva 2008/106/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 3 dicembre 2008, n. L 323.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.».
- La direttiva 2005/45/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255.
- La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. L 136.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle sue articolazioni centrali individuate secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211;
b) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 2, del codice della navigazione e dell'articolo 2, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;
d) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato, se richiesto dall'abilitazione posseduta, conforme ai requisiti riportati nell'allegato I;
e) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
f) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
g) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformita' al capitolo II dell'allegato I;
h) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo;
i) allievo ufficiale di coperta: un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;
l) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
m) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformita' al capitolo III dell'allegato I;
n) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di esercitarla;
o) allievo ufficiale di macchina: un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;
p) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto all'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;
q) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;
r) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;
s) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;
t) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
u) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
v) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa, in base al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC code);
z) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
aa) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code);
bb) nave da passeggeri: la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di piu' di dodici passeggeri;
cc) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare;
dd) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali od in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;
ee) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
ff) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
gg) norme radio: le norme radio, relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
hh) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
ii) Convenzione STCW: la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, nella sua versione aggiornata;
ll) annesso alla Convenzione STCW: il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
mm) codice STCW: il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
nn) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
oo) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto;
pp) certificato adeguato: un certificato rilasciato e convalidato, di cui all'annesso alla Convenzione STCW, dalla amministrazione italiana competente, conformemente al presente decreto legislativo, che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica ed a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilita' menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita;
qq) attestato di addestramento conseguito: qualsiasi documento valido, diverso da un certificato adeguato, rilasciato dall'amministrazione italiana competente o da istituti, enti e societa' autorizzate dall'amministrazione italiana competente, che dimostri l'avvenuto addestramento prescritto;
rr) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilita', come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
ss) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;
tt) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto;
uu) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea;
vv) convalida: il documento di riconoscimento emesso dall'autorita' competente di uno Stato membro;
zz) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorita' italiana competente del certificato adeguato o del certificato rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW;
aaa) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato o di un altro certificato;
bbb) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera , in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;
ccc) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;
ddd) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;
eee) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.
Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, si vedano le note alle premesse.
- Il comma 2 dell'art. 16 del citato codice della navigazione approvato con regio decreto n. 327 del 1942, cosi' recita:
«Art. 16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario.
Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
- Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato col citato decreto del Presidente della repubblica n. 328 del 1952, cosi' recita:
«Art. 2 (Mare territoriale). - Sono soggetti alla sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza e' superiore a ventiquattro miglia marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.
E' soggetta altresi' alla sovranita' dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.».
- Il comma 1, art. 1, punti 37, 39 e 40, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione: 1)-36) (omissis);
37) navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa;
38) navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa;
39) navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso dalla quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa;
40) navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa;
(omissis).».
- Per la legge 21 novembre 1985, n. 739, si vedano le note alle premesse.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2011, n. 96.
- L'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324, cosi' recita:
«Art. 3 (Istituzione di un comitato). - 1. La Commissione e' assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ("comitato COSS").
2. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 8 della stessa.
I termini stabiliti all'art. 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.
3. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'art. 5-bis, paragrafi da 1 a 4, e l'art. 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 8 della stessa.».
- Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.
Art. 3
Autorita' competenti
1. Le autorita' marittime rilasciano, secondo il riparto di competenze di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, i certificati adeguati, redatti su carta valori, con oneri a carico del richiedente, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Le autorita' marittime di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), rilasciano, sulla base della documentazione di cui all'articolo 6, comma 4, presentata dal lavoratore marittimo, l'attestato di addestramento conseguito in conformita' al punto 6 dell'allegato IV.
3. Il Ministero della salute rilascia gli attestati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I.
4. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati adeguati di cui al capo IV dell'allegato I.
5. Le rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione, rilasciano la convalida, redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi del presente decreto legislativo.
6. Le autorita' competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 provvedono altresi' al rinnovo dei certificati adeguati.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 124 e 127 del citato codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, cosi' recita:
«Art. 124 (Rilascio dei documenti di abilitazione). - Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'art. precedente e' di competenza del direttore marittimo.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali e' di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.».
«Art. 127 (Assunzione all'estero). - All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.».
Art. 4
Certificato
1. Un certificato e' qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all'articolo 7 ed ai requisiti di cui all'allegato I.
Art. 5
Formazione ed abilitazione
1. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.
2. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, siano in possesso di un certificato o di un certificato adeguato.
3. L'Amministrazione assicura che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto.
4. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano alla Commissione europea le disposizioni adottate nelle materie di rispettiva competenza.
Art. 6
Disposizioni generali in materia di addestramento
1. L'addestramento dei lavoratori marittimi e' disciplinato ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del codice della navigazione ed e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione, con uno o piu' decreti, disciplina:
a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato adeguato;
b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.
3. I decreti di cui al comma 2, lettera b), stabiliscono, altresi':
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalita' di svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che e' formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attivita' di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed ha maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione, maturare, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione;
d) la conoscenza da parte di ciascun istruttore del programma e degli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento nonche', qualora l'addestramento sia effettuato con l'ausilio di simulatori, l'obbligo di formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori, oltre al possesso di sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
e) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico;
f) che la commissione sia composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste;
g) che prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore riceva un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione ed abbia maturato, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
4. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma 1 rilasciano l'attestato dell'addestramento conseguito a chi ha superato l'esame di cui al comma 3, lettera c).
5. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.
6. L'Amministrazione controlla che le attivita' di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al comma 1, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.
7. Ai fini di cui al comma 6, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualita' che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
8. Ad intervalli non superiori a cinque anni, l'Amministrazione effettua una valutazione della gestione del sistema di addestramento, al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di qualita' e dei relativi controlli.
9. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 8, l'Amministrazione trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
10. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dall'Amministrazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e societa' di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attivita' di controllo.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative e di controllo e le relative modalita' di versamento.
12. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.
Note all'art. 6:
- L'art. 123 del citato codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, cosi' recita:
«Art. 123 (Titoli professionali del personale marittimo). - Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di certificazione. Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
a. medico di bordo;
b. marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.
Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresi' i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.».
Art. 7
Certificati e convalide
1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina, i radioperatori e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, deve essere in possesso di un certificato adeguato rilasciato o di un certificato convalidato da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.
2. Il certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, e' rilasciato al lavoratore marittimo in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008.
3. Il certificato adeguato riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW relativa alla abilitazione prevista dal decreto di cui al comma 2, posseduta dal lavoratore marittimo e le eventuali limitazioni.
4. In applicazione delle modalita' di rinnovo di cui all'allegato IV, al lavoratore marittimo e' rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII.
5. L'attestato di addestramento conseguito e' parte integrante del certificato adeguato e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni alle abilitazioni conseguite come riportate sul certificato di cui al comma 3.
6. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4.
7. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge funzioni del comandante, sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni e' disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della navigazione.
8. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno validita' di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati.
9. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina non sono soggetti a scadenza.
10. I certificati di convalida di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, hanno la validita' del certificato adeguato riconosciuto o fino a quando lo stesso non e' revocato, sospeso od annullato e comunque non superiore a sessanta mesi.
11. I certificati di convalida di riconoscimento indicano la qualifica in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unita' battenti bandiera italiana.
12. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 5.
13. Per i radioperatori, il Ministero dello sviluppo economico rilascia un certificato adeguato separato nel quale e' indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.
14. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato adeguato o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico.
Note all'art. 7:
- L'art. 292-bis del citato codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, cosi' recita:
«Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta). - A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni e' subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e' investito. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonche' l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.».
Art. 8
Requisiti della formazione
1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilita' pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio. 2. La formazione di cui al comma 1 e' disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione della materie di rispettiva attribuzione.
Art. 9
Viaggi costieri
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti dell'Amministrazione possono essere determinate disposizioni piu' favorevoli in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente a viaggi costieri. I relativi provvedimenti sono comunicati alla commissione europea.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di uno Stato parte della Convenzione STCW adibite a viaggi costieri, prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti per i marittimi italiani.
4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri, di cui all'articolo 2, devono soddisfare i requisiti previsti dalla Convenzione STCW per la navigazione non costiera.
Art. 10
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali
1. I certificati di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni.
2. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, ciascuno per le materie di propria competenza:
a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati membri ed ai Paesi terzi con i quali hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate;
b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticita' dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20.
Art. 11
Norme di qualita'
1. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, ciascuno per le materie di propria competenza, istituiscono con propri provvedimenti un sistema di norme di qualita' che comprendono:
a) le modalita' di controllo dell'attivita' di rilascio e rinnovo dei certificati adeguati e di convalida degli stessi, condotta da enti od agenzie indipendenti dalla pubblica amministrazione;
b) la gestione del sistema di abilitazione, i corsi ed i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli stessi o sotto la loro autorita', le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;
c) le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualita' adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti;
d) una valutazione indipendente, ad intervalli non superiori a cinque anni, condotta da esperti nel settore della certificazione di qualita' non aventi interessi nell'attivita' di cui al comma 1, sulle conoscenze, le capacita' di comprensione, le abilita' e le competenze acquisite.
2. L'attivita' di valutazione e della gestione del sistema di abilitazione di cui al comma 1, prevede che:
a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attivita' conseguenti siano conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
c) siano intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.
3. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 2, l'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico, della salute, ciascuno per le materie di propria competenza, trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
Art. 12
Norme sanitarie, rilascio e registrazione dei certificati
1. Per il rilascio di uno dei certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, hanno:
a) eta' non inferiore a quella prevista per ciascun certificato adeguato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) i requisiti di idoneita' fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;
c) effettuato servizio di navigazione e le attivita' di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
d) sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.
2. Per il rilascio degli attestati di addestramento di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono, l'esame teorico-pratico in materia di primo soccorso sanitario, dopo la frequenza di corsi, definiti con decreto del Ministero della salute.
3. Il decreto di cui al comma 2, viene adottato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e disciplina i contenuti, metodi, mezzi di insegnamento, procedure di qualificazione dei docenti dei corsi e le relative norme di qualita'.
4. Per il rilascio dei certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 4, i lavoratori marittimi devono possedere i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
5. Presso l'Amministrazione opera il registro, anche elettronico, dei certificati adeguati rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sul quale, per ogni certificato, sono annotati:
a) il numero progressivo;
b) le generalita' del titolare;
c) il codice fiscale del titolare;
d) la data del rilascio;
e) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
f) la scadenza, se prevista;
g) il rinnovo, se previsto;
h) eventuali limitazioni;
i) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;
l) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
m) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
6. Presso l'Amministrazione, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17.
7. L'Amministrazione comunica le informazioni concernenti i certificati adeguati, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave.
Note all'art. 12:
- Il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1934, n. 4.
- La legge 22 gennaio 1934, n. 244, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1934, n. 50.
Art. 13
Rinnovo dei certificati adeguati
1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano, secondo le modalita' stabilite dall'allegato IV, il certificato adeguato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
2. I radioperatori, titolari di un certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 4, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
3. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), e' soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o piu' periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno, nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario, per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare;
b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per
l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.
4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.
5. Con provvedimenti dei soggetti di cui all'articolo 3, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:
a) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;
b) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.
Art. 14
Uso di simulatori
1. Le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano:
a) a tutte le attivita' di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
b) alla valutazione delle competenze previste dalla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
c) a qualsiasi dimostrazione di perdurante idoneita' prescritta dalla parte A del codice STCW.
Art. 15
Responsabilita' delle compagnie di navigazione
1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle sue navi:
a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato adeguato ovvero un certificato munito di convalida, in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
b) l'equipaggio sia formato in conformita' alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui all' articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto;
c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, e tenuti a disposizione ed includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneita' fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio su una nave, familiarizzino con i loro compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.
2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacita' alla sicurezza della nave.
3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice, che indicano le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilita' di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei suoi compiti, prima che essi gli siano demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l'opportunita' di conoscere:
a) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o fara' funzionare;
b) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e' le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;
c) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avra' la responsabilita' di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.
Art. 16
Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia
1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia in macchina fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore.
2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo e' riducibile a non meno di sei ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive e' sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita dall'Amministrazione. Il comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, e' effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108.
6. Gli orari di guardia sono affissi in u
11-08-2011 00:00
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