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Sentenza

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123 Riforma dei controlli di regolarita' ...
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123 Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123
Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(11G0165)
GU n. 179 del 3-8-2011
testo in vigore dal: 18-8-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento
di attuazione della predetta legge di contabilita';
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente
l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante
unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a
norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione
pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, concernente il regolamento di semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, concernente regolamento recante le attribuzioni dei
dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di
organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3 della
legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in
particolare gli articoli 14, 16, 17, 39, 40, 41, 42 e 49;
Considerato che l'articolo 39 della suddetta legge n. 196 del 2009
prevede e disciplina, anche su basi innovative, lo svolgimento delle
attivita' di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni
centrali dello Stato, indicandone modalita', finalita' ed obiettivi;
Visto l'articolo 40 della suddetta legge n. 196 del 2009, il quale
prevede un'apposita delega per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato;
Considerato che l'articolo 41 della richiamata legge n. 196 del
2009 stabilisce la predisposizione di un rapporto triennale sulla
spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, che tiene conto
delle attivita' svolte nell'ambito dei nuclei di valutazione della
spesa di cui al citato articolo 39;
Considerato che l'articolo 42, comma 1, lettera d), della citata
legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, prevede, tra gli altri, quale
principio direttivo, la previsione di un sistema di controlli
preventivi sulla legittimita' contabile e amministrativa
dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e consolidati;
Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 49 della stessa
legge n. 196 del 2009, che dispone la delega al Governo per il
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa
anche mediante il potenziamento delle strutture e degli strumenti di
controllo e monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e per la riforma del controllo di regolarita'
amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del predetto articolo 49, al
riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli
successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonche' la
revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con
previsione di programmi annuali basati sulla complessita' degli atti,
sulla loro rilevanza, ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia
dell'esercizio del controllo;
Ritenuto, inoltre, di dover determinare i principi e le misure per
il potenziamento delle attivita' di analisi e valutazione della spesa
relativa alle amministrazioni centrali dello Stato, svolto ai sensi
degli articoli 39 e 41 della medesima legge, e la loro graduale
estensione alle altre pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge 7 aprile 2011,
n. 39, con il quale e' stato portato a 18 mesi il termine di un anno
originariamente previsto dall'articolo 49 della legge 196 del 2009,
per l'esercizio delle deleghe oggetto del presente decreto
legislativo;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti,
espresso nell'adunanza del 16 giugno 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DIRETTIVI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, le disposizioni del presente decreto recano la disciplina del
controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge, e
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
nonche' disposizioni volte al rafforzamento ed alla graduale
estensione a tutte le amministrazioni pubbliche delle attivita' di
analisi e valutazione della spesa.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell'ambito delle sue competenze, adotta i provvedimenti necessari
per assicurare l'adeguatezza e la coerenza del controllo, al fine di
garantire la proficuita', la correttezza e la regolarita' delle
gestioni. In particolare:
a) valuta e verifica la regolarita' dei sistemi contabili;
b) svolge l'analisi dei programmi e concorre, con le
amministrazioni interessate, alla revisione delle procedure di spesa
e dell'allocazione delle risorse in bilancio nell'ambito dei nuclei
di analisi e valutazione di cui all'articolo 4, comma 4;
c) svolge un costante monitoraggio della programmazione e della
corretta applicazione delle disposizioni sul contenimento della
spesa, valutando gli oneri delle funzioni e dei servizi
istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti presentati dalle
amministrazioni.
Art. 2
Principi del controllo
di regolarita' amministrativa e contabile
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
ha per oggetto gli atti aventi riflessi finanziari sui bilanci dello
Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi
pubblici.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli organi
appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi
comparti della pubblica amministrazione e, in particolare,
nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici
centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica,
nonche' dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e
organismi pubblici, al fine di assicurare la legittimita' e
proficuita' della spesa.
3. L'Ispettorato generale di finanza esercita le funzioni di
vigilanza e coordinamento sulle attivita' di controllo svolte dagli
uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e dai collegi di revisione e sindacali. Per ogni
esercizio finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta una
relazione sull'attivita' svolta al Ragioniere generale dello Stato,
che la comunica con le proprie eventuali osservazioni al Ministro
dell'economia e delle finanze. La relazione e' trasmessa dal Ministro
dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti.
4. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di
controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi
dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
5. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' volto
a garantire la legittimita' contabile e amministrativa, al fine di
assicurare la trasparenza, la regolarita' e la correttezza
dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o
successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi
effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal presente
decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito positivo del
controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile,
l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione.
7. Il procedimento di controllo e' svolto nei termini e secondo le
modalita' previste dal presente decreto.
8. I controlli di cui al presente articolo si adeguano al processo
di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche
per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo
a garantirne la conformita' agli originali, secondo la vigente
normativa di riferimento.
Art. 3
Organi di controllo
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli
atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche e'
svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti
presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di
ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito
di competenza.
2. Agli effetti del presente decreto, gli Uffici centrali del
bilancio, l'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello
Stato sono definiti uffici di controllo, che costituiscono il sistema
delle ragionerie.
3. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni centrali dello
Stato sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali
del bilancio e dall'Ufficio centrale di ragioneria presso
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
4. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni periferiche
dello Stato sono assoggettati al controllo dalle Ragionerie
territoriali dello Stato, secondo la rispettiva competenza.
5. Gli atti adottati dalle amministrazioni periferiche organizzate
su base interprovinciale o interregionale sono sottoposti all'ufficio
di controllo territorialmente competente rispetto alla sede
dell'ufficio che ha adottato l'atto. Per particolari e motivate
esigenze, con determina del Ragioniere generale dello Stato puo'
essere stabilita una diversa competenza territoriale.
6. Il controllo sui decreti interministeriali e' svolto dagli
Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di
previsione della spesa sui quali il decreto produce effetti
finanziari.
7. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli
atti adottati dagli enti ed organismi pubblici e' svolto dai collegi
dei revisori dei conti e sindacali, ai sensi degli articoli 19, e
seguenti.
Art. 4
Analisi e valutazione della spesa
1. L'analisi e valutazione della spesa e' l'attivita' sistematica
di analisi della programmazione e della gestione delle risorse
finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa,
finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia
della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica. Essa viene attuata mediante
l'elaborazione e l'affinamento di metodologie per la definizione dei
fabbisogni di spesa, per la verifica e il monitoraggio dell'efficacia
delle misure volte al miglioramento della capacita' di controllo
della stessa, in termini di quantita' e di qualita', nonche' la
formulazione di proposte dirette a migliorare il rapporto
costo-efficacia dell'azione amministrativa. Le attivita' di cui al
precedente periodo sono realizzate avvalendosi anche di metodologie
provenienti dall'analisi economica e statistica.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato svolgono le attivita' di
analisi e valutazione della spesa con le modalita' di cui ai commi 4
e 5.
3. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma
2, nell'ambito della propria autonomia, svolgono attivita' di analisi
della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, al fine
di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore
efficienza ed efficacia della spesa pubblica.
4. L'analisi e la valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali dello Stato si svolge nell'ambito dei nuclei di analisi e
valutazione istituiti ai sensi dell'articolo 39 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Ciascun nucleo e' costituito da rappresentanti
del Ministero interessato e del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne
cura il coordinamento. Ai nuclei partecipa anche un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
5. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale del bilancio - supporta il programma di lavoro
dei nuclei di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali e propone strumenti e misure per rafforzare il monitoraggio
della spesa e la valutazione delle politiche pubbliche, anche tramite
il rapporto triennale sulla valutazione e analisi della spesa delle
amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della
legge del 31 dicembre 2009, n. 196.
Titolo II
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE SUGLI ATTI DELLE
AMMINISTRAZIONI STATALI
Capo I
Controllo preventivo
Art. 5
Atti sottoposti al controllo preventivo
1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarita'
amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti
finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti
in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello
Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti
atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di
cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi
titolo;
d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del
personale statale in servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque
livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e
contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni
centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da
parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal
bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione
dell'entrata e della spesa, nonche' del conto del patrimonio.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono inviati all'ufficio
di controllo e, per il suo tramite, alla Corte dei conti. La
documentazione che accompagna l'atto viene inviata al competente
ufficio di controllo, per il successivo inoltro alla Corte dei conti.
Gli eventuali rilievi degli uffici di controllo sono trasmessi
all'amministrazione che ha emanato l'atto.
Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti trasmesse
all'ufficio di controllo e, per il suo tramite, alla Corte dei conti,
unitamente all'atto corredato dalla relativa documentazione. La Corte
si pronuncia nei termini di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 e all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo
di documentazione, dall'ufficio di controllo competente.
4. I contratti dichiarati segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sottoposti unicamente al
controllo contabile di cui all'articolo 6, fatto salvo, in ogni caso,
il controllo della Corte dei conti.
Art. 6
Controllo contabile
1. L'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle
somme relative agli atti di spesa di cui all'articolo 5, con
conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme
ad essa riferite.
2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:
a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilita' del
31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa,
fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di
provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre
dell'anno;
b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio, ovvero
dell'articolo, qualora il capitolo sia suddiviso in articoli;
c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di
bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che
ai residui;
d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a
talune categorie di spesa;
e) non si rinviene la compatibilita' dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40-bis
del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
Art. 7
Controllo amministrativo
1. A seguito della registrazione contabile prevista dall'articolo
6, sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del
pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di
spesa sotto il profilo della regolarita' amministrativa, con
riferimento alla normativa vigente.
2. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le
osservazioni nei termini indicati dall'articolo 8.
3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli
atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo
che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al
provvedimento, sotto la responsabilita' del dirigente titolare della
spesa ai sensi dell'articolo 10.
Art. 8
Termini del controllo
1. Gli atti di cui all'articolo 5, contestualmente alla loro
adozione, sono inviati all'ufficio di controllo che, entro trenta
giorni dal ricevimento, provvede all'apposizione del visto di
regolarita' amministrativa e contabile. Per i provvedimenti di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l'ufficio di controllo si
pronuncia entro sessanta giorni. Per gli accordi in materia di
contrattazione integrativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e), restano fermi i termini previsti dalle vigenti disposizioni
contrattuali.
2. Fatte salve le norme in materia di controllo da parte della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, trascorso il termine di cui al comma 1 senza che
l'ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o richiesto
ulteriore documentazione, l'atto e' efficace e viene restituito
munito di visto.
3. In presenza di osservazioni o di richiesta di chiarimenti, i
termini per l'espletamento del controllo di cui al comma 1 sono
interrotti fino al momento in cui l'ufficio di controllo riceve i
documenti o i chiarimenti richiesti.
4. Il controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere
b), c) e d), puo' essere espletato secondo un programma annuale
approvato dal Ragioniere generale dello Stato, basato sulla
complessita' degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza
pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
Art. 9
Documentazione giustificativa
1. Gli atti sottoposti al controllo sono corredati da titoli,
documenti, certificazioni previste da specifiche norme e da ogni
altro atto o documento giustificativo degli stessi.
2. La documentazione di cui al comma 1 e' allegata in originale.
Nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile
della spesa, in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare
gli originali presso l'ufficio emittente, e' possibile allegare
copie, munite della certificazione di conformita' all'originale.
Espletato il controllo, gli atti e la relativa documentazione sono
restituiti all'amministrazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
dematerializzazione degli atti e dei flussi informativi tra le
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle
disposizioni in materia di Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
Art. 10
Effetti delle osservazioni
1. Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui
all'articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta
giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per
conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo.
Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria
responsabilita', puo' disporre di dare comunque seguito al
provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di
osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto e
trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa
documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei
conti.
2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre senza
alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del
medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista
efficacia, e' improduttivo di effetti contabili e viene restituito,
non vistato, all'amministrazione emittente.
3. E' esclusa la possibilita' di disporre l'ulteriore corso del
provvedimento nei seguenti casi:
a) provvedimenti non sorretti da un'obbligazione giuridicamente
perfezionata o che dispongono l'utilizzo di somme destinate ad altre
finalita';
b) provvedimenti concernenti pagamenti in conto sospeso emessi ai
sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modificazioni, non derivanti da provvedimenti
giurisdizionali o da lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.
Capo II
Controllo successivo
Art. 11
Atti sottoposti al controllo successivo
e soggetti obbligati
1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarita'
amministrativa e contabile i seguenti atti:
a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito
alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari
delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari
di contabilita' speciale di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonche'
da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;
c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilita'
speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale
per la realizzazione di accordi di programma;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di
legge;
e) conti giudiziali.
2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla a)
alla d), devono rendere il conto finanziario della loro gestione al
competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio
finanziario, nonche' alla conclusione dell'intervento delegato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la quota
parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene
effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo
di controllo e' individuato in sede di accordo di programma o
dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la
prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del
controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per
i relativi provvedimenti di competenza.
4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all'articolo
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in
considerazione della complessita' della gestione e della rilevanza
delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all'ufficio di
controllo copia dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su
specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati
trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l'attivita'
contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse ricevute e
ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo
controllo del rendiconto.
5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da commissari
delegati o commissari straordinari o funzionari delegati alla
realizzazione di opere specifiche o urgenti, possono essere stabilite
procedure di controllo di tipo concomitante sui contratti di
particolare rilevanza e complessita', secondo criteri e modalita' da
definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo restando
l'obbligo di rendicontazione.
6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza
territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonche' tutte le
speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo
successivo.
Art. 12
Programma di controllo
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei
rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), puo' essere
esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In
ogni caso, il programma deve ricomprendere i rendiconti assoggettati
annualmente al controllo della Corte dei conti.
2. I frontespizi dei rendiconti amministrativi non inclusi nel
programma di controllo sono restituiti all'amministrazione emittente
con esplicita annotazione di esclusione dal controllo.
Art. 13
Contenuto dei rendiconti
1. I rendiconti amministrativi dimostrano, nella sezione
finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o
le spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei
soggetti beneficiari e della tipologia delle spese sostenute, secondo
lo schema predisposto con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i rendiconti dei commissari
delegati, straordinari o comunque denominati contengono anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinti
in certi, esigibili e di difficile riscossione, nonche' dei debiti
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa scadenza.
Art. 14
Procedimento di controllo dei rendiconti
1. I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di
controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al
termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla
documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia
conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo
periodo. Per le Prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo
giorno. Sono fatte salve tutte le disposizioni normative di carattere
speciale che prevedono termini diversi o la preventiva trasmissione
dei rendiconti alla competente amministrazione centrale per i
riscontri che ritenga necessari.
2. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, il rendiconto
e' reso a cura del funzionario delegato in carica alla data prevista
per la sua presentazione, sulla base di specifici passaggi di
consegne. I relativi verbali sono allegati al rendiconto. In caso di
oggettiva impossibilita', al rendiconto e' allegata una specifica
dichiarazione del funzionario in carica che ne attesti le ragioni. In
tale ipotesi, ciascun funzionario delegato e' comunque responsabile
per gli atti di spesa della propria gestione.
3. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa
documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture
di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e,
separatamente, delle somme prelevate in contanti.
4. Gli uffici di controllo, entro l'esercizio finanziario
successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico
di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario
delegato muniti del visto di regolarita' amministrativo-contabile,
unitamente alla documentazione originale, debitamente obliterata.
5. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', gli uffici di
controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario
delegato una nota di osservazione. I funzionari delegati rispondono
ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di
osservazione.
6. Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle
osservazioni dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non
siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono
discaricati. In tali casi, l'ufficio di controllo restituisce i
rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone
contestualmente l'amministrazione che ha disposto l'apertura di
credito.
7. In caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine
previsto, l'ufficio di controllo diffida il funzionario delegato
inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione, e ne
informa l'amministrazione centrale di appartenenza. Decorso senza
esito tale termine, il rendiconto e' predisposto d'ufficio a cura
dell'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito, con oneri
finanziari a carico del funzionario delegato inadempiente.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, l'ufficio di controllo
informa la competente sezione di controllo della Corte dei conti.
Fatte salve le eventuali responsabilita' amministrativo-contabili e
disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene conto anche
ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico
accessorio collegato alla produttivita' individuale e della
retribuzione di risultato.
Art. 15
Relazione sulla realizzazione degli interventi delegati
1. Fermo l'obbligo di presentazione degli atti cui all'articolo 11,
i funzionari delegati, i commissari delegati, i commissari del
Governo o i soggetti, in qualunque altro modo denominati, autorizzati
alla gestione di fondi statali per la realizzazione di specifici
interventi o progetti trasmettono annualmente all'ufficio di
controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministero delegante ed
alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una
relazione sullo stato di attuazione dell'intervento indicando,
qualora esso non sia concluso nei tempi prestabiliti, le ragioni
ostative. Del contenuto della relazione si tiene conto ai fini della
valutazione della performance individuale.
2. La relazione e' trasmessa all'ufficio di controllo per il
successivo inoltro al Ministero delegante ed anche alla competente
sezione di controllo della Corte dei conti. Di essa si tiene conto
anche ai fini della valutazione della performance individuale.
Art. 16
Controllo dei conti giudiziali
1. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e
dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme
dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o
hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonche'
coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti,
devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni
centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui
amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltro ai
competenti uffici di controllo.
2. Il conto giudiziale e' reso entro i due mesi successivi alla
chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla
data della cessazione della gestione.
3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare,
appongono sui singoli conti il visto di regolarita'
amministrativo-contabile e li trasmettono alla Corte dei conti entro
i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella
della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di
osservazione.
Art. 17
Controlli sull'attivita' di riscossione
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente
con l'Agenzia delle entrate, attivita' di verifica sugli agenti della
riscossione, secondo criteri selettivi e linee guida individuati con
direttive impartite d'intesa tra il Ragioniere generale dello Stato e
il Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio delle
verifiche svolte ai sensi del comma 1, puo' proporre, d'intesa con le
amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per
migliorare l'attivita' di riscossione.
3. L'agente della riscossione deve allegare al conto giudiziale di
fine anno un documento illustrativo dei residui attivi risultanti
dalle singole contabilita', con la valutazione del loro grado di
esigibilita' e delle eventuali cause ostative alla mancata
riscossione. Con le direttive di cui al comma 1, sono fissati
annualmente criteri quantitativi e qualitativi per l'individuazione
delle posizioni da sottoporre alla valutazione di cui al primo
periodo.
Art. 18
Relazione annuale sull'esito del controllo
1. Gli uffici di controllo, entro il mese di febbraio di ciascun
anno, trasmettono alla amministrazione interessata una relazione
sintetica sulle principali irregolarita' riscontrate nell'esercizio
del controllo preventivo e successivo relativo all'anno precedente,
con una elencazione dei casi in cui non e' stato apposto il visto di
regolarita'.
2. La relazione di cui al comma 1 e' inviata anche alla Corte dei
conti, nonche' all'Ispettorato generale di finanza.
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riferisce
annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle
attivita' di verifica, valutazione e monitoraggio espletate,
nell'ambito della relazione di cui all'articolo 25, comma 1. A tale
fine gli uffici di controllo effettuano un costante monitoraggio
finanziario sugli andamenti delle spese, per singola legge o per
determinate tipologie di spese, secondo le disposizioni e con le
modalita' indicate dalle leggi vigenti. Le conclusioni del
monitoraggio finanziario di cui al comma precedente sono trasmesse
anche al Ministero competente all'adozione delle misure correttive.
Nella relazione di cui al primo periodo viene dato, in particolare,
conto della complessiva attivita' di monitoraggio svolta ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
evidenziando, con riferimento a ciascuna clausola di salvaguardia,
l'andamento effettivo degli oneri rispetto alle previsioni di spesa.
Titolo III
I CONTROLLI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E SINDACALI PRESSO GLI
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
Art. 19
Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e sindacali
1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed
organismi pubblici, escluse le societa', sono costituiti con la
nomina disposta da parte della amministrazione vigilante ovvero
mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari.
2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla
costituzione dei collegi ai sensi del comma 1, l'amministrazione
vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni,
un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti.
Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede
il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri
funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni
all'atto di nomina del nuovo collegio.
Art. 20
Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali
1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza
delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono
agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente,
compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare,
devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto
consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla
contabilita' generale tenuta nel corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza
delle attivita' e passivita' e l'attendibilita' delle valutazioni di
bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati
contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi
allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in
ordine alla stabilita' dell'equilibrio di bilancio e, in caso di
disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e
le prospettive di riassorbimento affinche' venga, nel tempo,
salvaguardato l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa
dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione
e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o
bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte
degli organi a cio' deputati sulla base degli specifici ordinamenti
dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla
consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di
proprieta' e sui depositi e i titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci
preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto
consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla
relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni
prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione
da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i
risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai
principi della continuita', del campionamento e della programmazione
dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono
nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi
pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste
almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono
procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale,
nonche' delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi
e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio e'
redatto apposito verbale.
Art. 21
Indipendenza dei revisori e dei sindaci
presso gli enti ed organismi pubblici
1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle
funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci
presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di
onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall'articolo
2387 del codice civile.
Art. 22
Vigilanza sulle attivita' dei collegi
dei revisori dei conti e sindacali
1. I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
negli organi di cui all'articolo 21 sono tenuti a trasmettere i
verbali e i documenti contabili al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, anche mediante forme di comunicazione
telematica, secondo la normativa vigente, nonche' a fornire alla
stessa ogni informazione richiesta.
Titolo IV
I CONTROLLI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Art. 23
Verifiche sulla regolarita' amministrativa e contabile
1. I Servizi ispettivi di finanza pubblica svolgono le verifiche
amministrativo-contabili in conformita' agli obiettivi generali
delineati nelle direttive annuali del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'attivita' ispettiva e' diretta a ricondurre a economicita' e
regolarita' amministrativo-contabile le gestioni pubbliche, a
verificare la regolare produzione dei servizi, nonche' a suggerire le
misure dalle quali possano derivare miglioramenti dei saldi delle
gestioni finanziarie pubbliche e della qualita' della spesa.
Art. 24
Modalita' di svolgimento dei controlli ispettivi
1. I soggetti destinatari dei controlli ispettivi sono tenuti a
consentire l'accesso all'ispettore incaricato e ad esibire allo
stesso e, su sua richiesta, a rilasciargli copia, atti, documenti e
dati, anche rilevati dai sistemi informatici, ritenuti necessari ai
fini della verifica.
2. A seguito della verifica, l'ispettore incaricato predispone la
relazione ispettiva. Le criticita' eventualmente riscontrate,
unitamente al testo della relazione, sono comunicate ai soggetti
sottoposti a verifica ed alle amministrazioni vigilanti, ai fini
dell'adozione delle opportune misure correttive. I soggetti
ispezionati devono fornire ai Servizi ispettivi di finanza pubblica
le risposte ai rilievi formulati ed ogni inerente e successiva
informazione.
3. Nel caso in cui la relazione evidenzi ipotesi di danno erariale,
e' effettuata una apposita segnalazione alla Procura regionale della
Corte dei conti competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6
della legge 16 agosto 1962, n. 1291.
Titolo V
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA
Art. 25
Analisi e valutazione della spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato
1. L'analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali dello Stato e' svolta secondo un programma di lavoro
triennale concordato nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione
della spesa di cui all'articolo 4, comma 4. Ciascun nucleo predispone
una relazione annuale che illustra le attivita' svolte e gli esiti
raggiunti. Il programma e la relazione sono trasmessi annualmente ai
Ministri competenti, i quali possono indicare ulteriori ambiti di
interesse e di approfondimento. I risultati conseguiti sono
utilizzati ai fini dell'elaborazione del Rapporto triennale sulla
spesa di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
inviato alle Camere, entro il 30 settembre del triennio di
riferimento, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
alle sezioni riunite della Corte dei conti.
2. Nell'ambito dei nuclei possono essere costituiti appositi gruppi
di lavoro a cui possono partecipare anche rappresentanti di altre
amministrazioni o istituzioni pubbliche nonche' professori
universitari e altri soggetti con comprovata competenza in materia di
economia e finanza pubblica, senza diritto a compensi o rimborsi
spese di alcun genere, per affrontare tematiche specifiche relative
all'elaborazione e affinamento di metodologie di previsione della
spesa e del fabbisogno associato ai programmi di spesa e di
valutazione dei relativi obiettivi. I nuclei possono effettuare
audizioni di esperti e di esponenti dei settori della societa' civile
interessati all'attivita' delle amministrazioni.
3. Nell'ambito dei nuclei e' svolta la verifica delle attivita'
previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento
all'analisi delle cause di formazione dei debiti pregressi delle
amministrazioni centrali e alle proposte di revisione delle correlate
procedure di spesa. I nuclei collaborano, inoltre, al completamento
della riforma del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante la formulazione di proposte
sulla revisione della struttura del bilancio statale. Le proposte di
revisione sono, in particolare, volte ad accrescere la flessibilita'
del bilancio ed a favorire il contenimento della spesa attraverso la
revisione della struttura e del numero dei programmi, degli
stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa
legislazione, anche attraverso l'accorpamento delle autorizzazioni di
spesa. L'attivita' di revisione dei programmi e della legislazione di
spesa deve prevedere la verifica dell'efficacia, dell'efficienza,
dell'attualita' e della congruita' delle singole autorizzazioni di
spesa nonche' un puntuale riesame della ripartizione delle spese in
non rimodulabili e rimodulabili, al fine, in particolare, di
attribuire la qualifica di spese rimodulabili alle spese attualmente
considerate non rimodulabili non correlate a diritti soggettivi e
suscettibili di essere ridotte in via amministrativa attraverso
appropriate scelte gestionali. La relazione di cui al comma 1 da'
conto dell'attivita' svolta dai nuclei ai sensi del presente comma.
4. All'attivita' di analisi e valutazione della spesa concorrono:
a) gli Uffici centrali del bilancio, attraverso la diretta
partecipazione ai nuclei di cui al comma 1;
b) le Ragionerie territoriali dello Stato, attraverso l'analisi
delle spese statali soggette al loro controllo e il concorso al
monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno degli enti
locali presenti nel territorio di propria competenza, secondo ambiti
e modalita' definiti con determina del Ragioniere generale dello
Stato;
c) i Servizi ispettivi di finanza pubblica, attraverso il
monitoraggio finalizzato alla verifica dell'efficacia delle misure
volte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica al
miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e
delle connesse procedure di spesa. Con determina del Ragioniere
generale dello Stato, possono essere disposte attivita' di analisi di
particolari tipologie di spese o di specifici comparti di
amministrazioni pubbliche i cui risultati sono presi in
considerazione per l'elaborazione del Rapporto triennale di cui
all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 26
Potenziamento delle strutture e degli strumenti del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato per lo svolgimento delle
attivita' di analisi e revisione della spesa
1. Al fine di potenziare l'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato ad avvalersi di collaborazioni, anche mediante la stipula
di apposite convenzioni, con universita' pubbliche e private e con
altri soggetti pubblici. Allo stesso fine, il medesimo dipartimento
e' autorizzato a promuovere, per il tramite della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, iniziative di formazione sulle
tecniche di analisi economica e statistica e sugli aspetti macro e
micro di analisi della spesa nel settore pubblico.
2. Al fine di potenziare le capacita' di analisi statistica ed
economica della spesa e per lo svolgimento delle attivita' connesse
alla realizzazione dei programmi di analisi e valutazione della
spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare fino a sei posizioni
dirigenziali tra quelle esistenti nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato da destinare allo svolgimento di
compiti di studio e ricerca.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di analisi e valutazione
della spesa di cui all'articolo 25 del presente decreto, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' avvalersi, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
di personale in posizione di comando, su richiesta del Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. Nell'ambito dei bandi per il reclutamento di funzionari del
Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una quota dei posti messi a
concorso puo' essere destinata a profili di tipo economico-statistico
ai fini dello svolgimento dell'attivita' di analisi e valutazione
della spesa.
Art. 27
Condivisione di banche dati per le attivita' di analisi
e valutazione della spesa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di
valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT) assicurano lo scambio dei dati utili all'analisi e
valutazione della spesa e trovano soluzioni per semplificare gli
adempimenti richiesti alle amministrazioni centrali in materia di
misurazione delle performance, nonche' per migliorare la
disponibilita' di informazioni quantitative sugli obiettivi e sui
risultati conseguiti con la spesa.
2. Gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello
Stato rendono disponibili, per via telematica, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, i dati utili alla realizzazione dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa provenienti dalle banche dati,
indagini e sistemi informativi dell'amministrazione. Facilitano
inoltre l'accesso a tali informazioni e ad altri dati provenienti dal
SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della
normativa vigente in materia di segreto statistico, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 25, comma 1,
le amministrazioni centrali implementano, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, i sistemi informativi
esistenti al fine di garantire il monitoraggio della spesa in termini
di realizzazione fisica, la misurazione del numero e delle
caratteristiche dei beneficiari dei servizi erogati, nonche' della
qualita' dei servizi e dei risultati conseguiti con gli interventi,
anche qualora si tratti di interventi e servizi la cui realizzazione
e' affidata ad altre amministrazioni e imprese pubbliche.
4. I dati di cui ai commi 1, 2 e 3 confluiscono nell'apposita
sezione della banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 39, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In caso di ritardata o mancata trasmissione dei dati senza
motivata giustificazione, su comunicazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente procede
nei confronti dei dirigenti responsabili alla riduzione della loro
retribuzione di risultato in una percentuale compresa tra un minimo
del 2 per cento e un massimo del 7 per cento in funzione della
gravita' del ritardo o del mancato invio delle informazioni
richieste.
Art. 28
Graduale estensione del programma di analisi e valutazione della
spesa alle altre amministrazioni pubbliche
1. Le altre amministrazioni pubbliche sottoposte alla vigilanza dei
Ministeri avviano progressivamente, inizialmente in via sperimentale,
in collaborazione con le amministrazioni vigilanti, le attivita' per
la realizzazione di analisi e valutazione della spesa collegate al
programma triennale di cui all'articolo 25, comma 1, del presente
decreto.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano in via
diretta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i
quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica.
Art. 29
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) l'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) l'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
d) l'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286;
e) l'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
f) l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97.
Art. 30
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2011
Avv. Antonino Sugamele

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