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Sentenza

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 142 Norme di attuazione dello statuto spe...
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 142 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi.
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 142
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed
amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di
Universita' degli studi. (11G0182)
GU n. 195 del 23-8-2011
testo in vigore dal: 7-9-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in
particolare l'articolo 79, comma 1;
Visto l'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto:
a) specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e
legislative statali in materia di Universita' degli studi di Trento,
di seguito in questo decreto denominata «Universita'», alla provincia
autonoma di Trento, di seguito nel presente decreto denominata
«provincia», e definisce i criteri e le modalita' per l'esercizio
delle medesime funzioni;
b) definisce le specifiche norme relative all'Universita', con
particolare riferimento al suo assetto statutario;
c) determina le modalita' per assicurare la piena integrazione e
partecipazione dell'Universita' al sistema delle Universita' italiane
e dell'ambito europeo ed internazionale.
Art. 2
Funzioni delegate alla Provincia
1. Le funzioni in materia di Universita' degli Studi di Trento
delegate con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la
Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi
fondamentali della legislazione statale in materia di universita',
nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia
del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonche' dai vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi
internazionali.
2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale
provvede, in particolare, a disciplinare:
a) il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento
provinciale dell'Universita' per l'attuazione dei Piani strategici di
Ateneo approvati dall'Universita' stessa compatibilmente con gli
indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di
pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria
disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e
i criteri relativi alla valutazione della
sostenibilita'/compatibilita' finanziaria dei piani di Ateneo, il
finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell'Universita'
per il perseguimento delle proprie finalita', l'attuazione degli
obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed
operativi che saranno adottati dall'Universita' medesima per la
promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il
funzionamento dell'Universita' e per le attivita' di didattica e di
ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in
misura inferiore a quella spettante all'Universita' ai sensi
dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, (Istituzione di
nuove universita') ed alle altre universita' statali italiane in base
ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai
competenti organi dello Stato nonche' a quelle assegnate, ai sensi
della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia
all'Universita' medesima per il finanziamento di iniziative di natura
ricorrente;
b) i criteri e le procedure per la definizione delle risorse
finanziarie e strumentali da assegnare all'Universita' sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
1) e' previsto un riferimento temporale pluriennale;
2) e' prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto
disposto alla lettera a), destinata al finanziamento delle spese di
funzionamento dell'Universita';
3) e' disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati
raggiunti dall'Ateneo nell'ambito dei propri compiti istituzionali,
tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i
servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a
quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalita';
4) e' disciplinata una quota programmatica, destinata
all'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Universita' come
individuati dalla programmazione strategica provinciale e
dell'Ateneo, con riferimento anche alle correlate spese di
investimento per beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali;
5) e' disciplinato il finanziamento per l'edilizia universitaria
nonche' la facolta' della Provincia di conferire beni, anche
immobili, alla Fondazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l):
6) e' disciplinato, ferma restando la potesta' legislativa
spettante alla Provincia nella materia secondo il proprio ordinamento
statutario, il finanziamento delle spese per il diritto allo studio,
ivi comprese quelle in conto capitale non correlate a progetti di
innovazione e sviluppo di cui ai punti precedenti.
c) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione della
disciplina, tra l'altro, del sistema di erogazione dei fondi, del
regime di tesoreria e del relativo modello di funzionamento e dei
controlli sulla gestione e i risultati dei bilanci. La legge
provinciale puo' altresi' prevedere la facolta' dell'Universita' di
utilizzare i beni della Provincia e di avvalersi dell'attivita' e dei
beni delle societa' e degli altri enti strumentali della Provincia,
nonche' di partecipare al loro capitale sociale;
d) i criteri e le modalita', fondati sull'utilizzazione di
indicatori applicati ad un insieme di Universita' di riferimento,
anche operanti in altri stati, per assicurare la valutazione, sul
piano finanziario, organizzativo e funzionale, dei risultati ottenuti
con i finanziamenti di cui alla lettera b) e per l'adozione delle
misure correttive da assumersi con gli atti di programmazione
successivi, sulla base di quanto disposto da questo comma, nel
rispetto comunque dell'autonomia di valutazione e di programmazione
di competenza dell'Universita' secondo quanto disposto dal suo
Statuto e da questo decreto. Per la valutazione la Provincia si
avvale dell'Agenzia nazionale costituita per la valutazione delle
universita' statali. Puo' avvalersi, in aggiunta, anche di ulteriori
organismi, operanti in ambito europeo o estero. Indicatori,
universita' di riferimento e organismo di valutazione sono
individuati dalla Provincia, sentita l'Universita' e il Ministero
competente in materia di universita'. Il Ministero e l'Universita' si
esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta:
trascorso inutilmente tale termine la Provincia puo' assumere il
provvedimento. Ove il provvedimento sia adottato non conformandosi
alle osservazioni presentate, esso deve specificatamente motivare
ogni scostamento;
e) i criteri, gli strumenti e le modalita' per l'attuazione del
diritto allo studio, perseguendo sia l'offerta di pari opportunita'
con il superamento degli ostacoli di' ordine economico e sociale al
pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone piu'
capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine
del perseguimento di obiettivi di eccellenza;
f) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia
dell'Universita', della collaborazione tra la stessa e le altre
universita', gli enti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e
privati, sia operanti nel territorio provinciale che in ambito
nazionale ed internazionale;
g) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia
dell'Universita', della collaborazione tra la stessa e il sistema
educativo di istruzione e formazione.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello
Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio
consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con
l'Universita', gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento
all'Universita'. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro
il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per
l'Universita' le disposizioni previste a livello statale.
4. La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in
base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia
di regolamenti di Ateneo.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine
al finanziamento dell'Universita' degli studi di Trento a carico del
bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti
la delega relativa all'Universita' degli studi di Trento ai fini di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 122, secondo periodo, della
legge n. 191 del 2009, la spesa e' determinata in base alla media
delle assegnazioni di competenza attribuite all'Universita' per le
medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 come indicate nella
Tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della provincia
per l'esercizio di tale funzione e' limitata, ai sensi dell'articolo
79, comma 1, lettera c), dello Statuto, come modificato con
l'articolo 2, comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese
sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative
e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di
euro annui. Gli oneri, a richiesta della provincia o dello Stato,
possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa
tra la provincia e le Amministrazioni statali competenti, con il
coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa valutazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione
della spesa dello Stato in favore delle Universita' statali. Nel caso
in cui gli oneri inerenti la delega relativa all'Universita' di
Trento risultino inferiori all'importo da porre a carico della
provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lettera c)
dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a
qualsiasi titolo spettanti alla provincia medesima. Nel caso in cui i
predetti oneri risultino superiori all'importo da porre a carico
della provincia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) dello
Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l'anno successivo
a quello di riferimento.
Art. 3
Disposizioni riguardanti l'Universita'
1. L'Universita' e' disciplinata dal proprio Statuto, definito nel
rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal presente
decreto. Il predetto Statuto e' altresi' definito in armonia con i
principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita' e
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) il perseguimento di una pluralita' di finalita', nello
svolgimento di ciascuna delle quali l'Universita' deve tendere al
raggiungimento di livelli di qualita' allineati ai migliori standard
internazionali;
b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di aree
scientifiche, in ambito sia umanistico che scientifico-tecnologico,
secondo un approccio del tipo research-intensive, con la presenza di
Scuole di dottorato orientate al raggiungimento di livelli di elevata
qualita' aventi come riferimento parametri europei, quali quelli
adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla ricerca,
aperte alla partecipazione competitiva di tutti i ricercatori
europei;
c) la definizione di un modello organizzativo, funzionale e di
governo dell'Universita' in cui ciascuna articolazione o struttura e'
chiamata ad un esercizio di auto-valutazione, di individuazione delle
funzioni nelle quali ritiene di potere eccellere in un quadro
comparativo internazionale e di conseguente definizione degli
obiettivi sui quali ottenere risorse ed essere successivamente
valutata;
d) l'attribuzione agli organi centrali dell'Ateneo della
valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse a disposizione
della struttura da un lato e obiettivi complessivi dell'Universita' e
risorse attivabili dall'altro;
e) l'adozione di un progetto strategico che stabilisce per ciascuna
articolazione dell'Ateneo e per ciascuna struttura una composizione
adeguata fra le diverse finalita' perseguite dall'Universita' e la
successiva valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi
stabiliti. Il metodo di valutazione e' congruente con gli obiettivi e
le funzioni da valutare e si ispira, in coerenza al loro specifico
scopo, al principio del giudizio indipendente dei pari per le
attivita' scientifiche ovvero a quello degli utilizzatori dei servizi
e delle prestazioni dell'Universita';
f) la individuazione di una struttura amministrativa dell'Ateneo
ispirata a principi di responsabilita', di semplificazione delle
procedure, agilita' e flessibilita', volti a sostenere e facilitare
il conseguimento degli obiettivi;
g) il perseguimento dell'attrazione di studenti meritevoli e di
risorse umane altamente qualificate, come elemento base per il
perseguimento dell'alta qualita' di cui alla lettera a);
h) la valorizzazione del capitale umano esistente nonche' il
riconoscimento della capacita' e del merito in tutte le componenti
che operano al suo interno, incentivando risultati coerenti con le
strategie e le finalita' dell'Ateneo e promuovendo politiche idonee a
garantire il radicamento nella realta' universitaria anche attraverso
la residenzialita';
i) la previsione delle modalita' che assicurano il raccordo
dell'attivita' dell'Universita' con le altre universita' nell'ambito
del sistema universitario italiano e in quello europeo ed
internazionale nonche' con il sistema educativo dell'istruzione e
della formazione;
j) il perseguimento del principio costituzionale delle pari
opportunita' tra persone dell'uno e dell'altro sesso.
2. Lo Statuto dell'Universita' prevede, tra l'altro, nell'ambito e
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma l:
a) gli organi, la composizione, le procedure di elezione o
nomina, i requisiti e le cause di ineleggibilita' e incompatibilita',
la durata in carica e le relative attribuzioni, secondo i principi di
efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione nonche' di
chiara individuazione dei poteri e delle correlate responsabilita',
in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:
1) semplificazione degli organi di governo, che implica una
composizione degli stessi con un numero limitato di membri;
2) previsione dell'istituzione dell'Organo di amministrazione, del
Presidente, del Rettore e dell'Organo di governo scientifico,
rispettando il principio della distinzione dei ruoli e delle
responsabilita';
3) previsione che i componenti degli organi accademici che hanno il
compito di assegnare le risorse siano diversi dai responsabili delle
strutture che utilizzano le risorse medesime per la realizzazione dei
piani scientifici e didattici; tali strutture utilizzatrici
rispondono a quelle assegnanti della qualita' del loro operato e del
raggiungimento degli obiettivi, sulla base della valutazione di
organismi di controllo indipendenti, alla quale possono seguire
effetti sanzionatori, nel rispetto del principio di responsabilita';
4) individuazione delle qualita' e delle competenze necessarie per
ricoprire le cariche di governo dell'Ateneo;
5) previsione che l'Organo di Amministrazione approvi i piani di
sviluppo scientifici e didattici formulati dal Rettore; garantisca la
stabilita' finanziaria dell'Ateneo; approvi i bilanci consuntivi e
preventivi; indirizzi e controlli l'utilizzo delle risorse
disponibili rispetto agli obiettivi programmati ed approvi la
relazione annuale del Rettore sull'attivita' dell'Ateneo. Esso e'
formato da un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri
devono possedere elevate doti di professionalita' e conoscenza del
sistema universitario e della ricerca. Le candidature all'OdA sono
vagliate da un Comitato per le candidature. I membri dell'OdA devono
avere scadenze sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare
contemporaneamente una maggioranza dei membri stessi. I componenti
dell'OdA devono rappresentare l'interesse dell'Ateneo nel suo
complesso. L'OdA ed il suo Presidente sono nominati dalla Provincia,
previo parere vincolante del Comitato per le candidature. Lo Statuto
prevede, tra l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali
cause di ineleggibilita' o incompatibilita' con la carica, le
modalita' e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di
formulazione del parere e i relativi termini. Lo Statuto medesimo
puo' prevedere altresi' che fino a tre componenti, in possesso dei
requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del
Comitato predetto, possano essere scelti nell'ambito di rose di
candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo Statuto
medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l'Universita'
degli studi di Trento non appartenenti al corpo docente
dell'Universita' medesima. Fanno parte di diritto dell'OdA il
Rettore, il Presidente del Consiglio degli Studenti e un componente
nominato dal Ministero dell' istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il Presidente assicura il collegamento con la provincia ed
opera per il reperimento delle risorse necessarie all'Universita', di
concerto con il Rettore e con l'ausilio dei membri dell'OdA;
6) previsione che il Comitato per le candidature sia formato da
persone in possesso di comprovata ed adeguata competenza
professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o
di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino
comunque in condizione di conflitto di interesse - come sara'
specificato dallo Statuto - con l'Universita' o con gli enti di
ricerca disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i
suoi enti strumentali. Ad essa e' demandata la valutazione dei titoli
e delle competenze relative alle candidature per ricoprire il ruolo
di membro dell'OdA dell'Universita'. I membri del Comitato per le
candidature (da 3 ad un massimo di 5) sono nominati dalla Provincia,
previa intesa con l'Universita', secondo modalita' previste dallo
Statuto;
7) attribuzione al Rettore della legale rappresentanza e della
responsabilita' della gestione dell'Universita', della formulazione
dei piani di sviluppo scientifici-didattici, dell'indirizzo e della
vigilanza sulla loro attuazione. Egli e' coadiuvato nella
programmazione e nella gestione dall'Organo di governo scientifico.
E' eletto sulla base di candidature. La presentazione delle
candidature e' formulata in modo tale da non escludere docenti di
altre universita'. Il Rettore e' eletto nell'ambito di una rosa di
candidati vagliata da un Comitato di selezione disciplinato dallo
Statuto. Il medesimo Statuto prevede anche le norme che assicurano il
rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di
eleggibilita' e durata in carica del Rettore nonche' le disposizioni
che consentono la nomina del Comitato di selezione entro un termine
temporale prefissato;
8) previsione che il Presidente, oltre ai compiti ad esso
specificatamente assegnati da questo decreto e dallo Statuto ed a
quelli connessi con il funzionamento dell'Organo di amministrazione,
svolga la funzione di impulso e di proposta sulle deliberazioni
dell'Organo riguardanti i bilanci e la gestione
amministrativo-finanziaria generale dell'ente nonche' di indirizzo e
vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresi', d'intesa con il
Rettore, la definizione delle proposte e degli atti individuati dallo
Statuto medesimo, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli
accordi di carattere generale aventi contenuto prevalentemente
finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere
istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con altri enti,
anche nazionali ed esteri. Lo Statuto disciplina i poteri di
sottoscrizione degli atti da parte del Presidente, individuandoli in
relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti ad esso o all'Organo
di amministrazione dallo Statuto medesimo o dal presente decreto.
9) previsione che l'Organo di governo scientifico cooperi con il
Rettore per la definizione dei piani di sviluppo scientifici e
didattici, per l'attuazione delle scelte strategiche, per
l'allocazione delle risorse, per il reclutamento dei docenti sulla
base delle proposte dalle singole strutture dell'Ateneo. La sua
composizione e' disciplinata sulla base di una combinazione tra
componente elettiva e componente nominata da parte del Rettore, in
modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata presenza delle
diverse aree scientifiche. Nell'Organo di governo scientifico e'
prevista una rappresentanza studentesca per la trattazione di tutte
le tematiche relative alla didattica e ai servizi per gli studenti;
10) istituzione di un Organo di valutazione che valuti la qualita'
dell'operato dell'Universita', anche in relazione al piano strategico
di Ateneo. Esso e' composto prevalentemente da membri esterni
all'Universita', le cui candidature sono proposte dal Presidente
dell'OdA. L'Organo di Valutazione opera per conto dell'OdA e per gli
organi di valutazione e controllo nazionali;
11) istituzione di un Organo di rappresentanza degli studenti che
abbia il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte su tutte
le questioni che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il
diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la
mobilita' internazionale degli studenti e le azioni di sostegno
post-laurea. L'Organo assembleare elegge al suo interno un
Presidente, che e' membro di diritto dell'Organo di amministrazione;
12) istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, scelti fra
persone di comprovata competenza ed esperienza. Lo Statuto prevede i
casi di ineleggibilita' e di incompatibilita', i requisiti necessari,
le modalita' di nomina e la durata in carica. E' prevista altresi' la
rinnovabilita' dell'incarico per una sola volta e il divieto di
conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Universita'.
Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri nominati uno dalla
Provincia, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno
dall'Universita'. Il Presidente del Collegio e' il membro nominato
dalla provincia;
13) previsione di una sede assembleare pubblica, convocata di norma
annualmente, aperta a rappresentanze politiche, sociali, economiche
ed istituzionali locali, con il compito di fornire pareri sugli
indirizzi generali, al fine di assicurare forme di partecipazione per
la comunita' trentina;
14) previsione delle procedure di composizione delle diverse
posizioni nel caso di formale dissenso tra gli organi dell'Ateneo in
ordine all'approvazione dei bilanci, del piano strategico o della
relazione annuale del Rettore nonche', in generale, di tutti gli atti
per i quali e' prevista l'intesa tra piu' organi, disciplinandone
anche gli effetti;
b) la definizione del modello organizzativo coerente con i principi
e criteri direttivi previsti da questo decreto. L'articolazione
interna dell'Ateneo e' definita dallo Statuto e attua il principio
dell'approccio unitario a didattica e ricerca, al fine anche di
superare la separazione di funzioni. E' previsto altresi' che la
struttura tecnico-gestionale sia diretta da un Direttore generale,
nominato dall'OdA su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente
dell'OdA;
c) la definizione, fermo restando quanto previsto da questo decreto
in materia di specifici regolamenti di Ateneo, degli ambiti nei quali
opera l'autonomia regolamentare dell'Ateneo, ampliandola rispetto a
quella previgente, al fine di rendere l'organizzazione piu' dinamica
e flessibile, con standard di servizio allineati a quelli
internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel rispetto dei
principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita'
nonche' in materia di contrattazione integrativa, dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 1 e del presente comma nonche' dei
vincoli di compatibilita' finanziaria previsti dalla legge
provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma
3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le
modalita' di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro e
l'istituzione di un significativo sistema premiale che possa
efficacemente motivare e riconoscere i risultati raggiunti;
d) l'adozione del piano strategico pluriennale di Ateneo, approvato
dall'Organo di amministrazione su proposta del Rettore, d'intesa con
l'Organo di governo scientifico. Il predetto piano individua, tra
l'altro, gli obiettivi e i programmi di sviluppo;
e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il grado di
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico di cui
alla lettera d) e in particolare i livelli di qualita' conseguiti. Il
metodo di valutazione deve essere congruente con gli obiettivi e le
funzioni da valutare ed e' definito nel rispetto dei principi e
criteri direttivi recati da questo articolo;
f) la definizione dei principi e dei criteri generali di
programmazione degli organici e di gestione del personale docente,
dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo
nonche' del personale non strutturato, che assicurino comunque il
rispetto dei vincoli di compatibilita' finanziaria stabiliti sulla
base della legge provinciale, dei requisiti previsti dalla
legislazione statale e l'attuazione dei principi di imparzialita' e
non discriminazione, di valutazione del merito, di chiara
individuazione delle attribuzioni e delle correlate responsabilita'
del personale a cui siano assegnate funzioni direttive e funzioni di
coordinamento;
g) la previsione dei criteri generali e delle modalita' per la
programmazione e per la chiamata dei docenti provenienti da altre
universita' estere ovvero per l'utilizzazione congiunta di docenti di
universita' estere, in attuazione delle finalita' di
internazionalizzazione dell'attivita' dell'Ateneo;
h) l'attuazione del principio di trasparenza dell'attivita'
dell'Universita' e dell'accessibilita' alle informazioni, riguardanti
anche i relativi costi, attinenti alle attivita' ed ai progetti di
ricerca e di didattica di Ateneo ed ai risultati conseguiti;
i) i criteri e le modalita' per assicurare e sviluppare la
collaborazione dell'Universita' con altre universita' anche estere e
con altri soggetti, pubblici e privati, per attivita' e progetti
didattici e di ricerca, nonche' per autorizzare gli organi competenti
dell'Universita' medesima a costituire, in concorso con altri enti
pubblici e privati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea,
forme associative o partecipative, anche dotate di personalita'
giuridica, finalizzate alla realizzazione dei propri fini
istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi di cooperazione;
l) la facolta' dell'Universita' di istituire, in armonia con i
principi fondamentali della legislazione statale nella materia, una
Fondazione mediante la costituzione di un apposito Fondo finalizzato
ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Universita'
stessa in particolare per progetti di innovazione didattica e di
ricerca. Lo Statuto della Fondazione puo' prevedere, tra l'altro,
che tutte le cariche per la gestione ed il controllo siano svolte a
titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute da
amministratori e sindaci per l'esercizio delle funzioni, e che alla
costituzione del Fondo concorrano, in particolare:
1) beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Universita';
2) altri beni trasferiti alla Fondazione da enti pubblici o
privati;
3) una quota delle somme spettanti all'Universita' a titolo
premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli;
4) una quota dell'avanzo di amministrazione;
5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;
m) i criteri e le modalita' per promuovere, sviluppare e sostenere
il sistematico raccordo tra l'Universita' e sistema delle imprese e
delle professioni nonche' il mercato del lavoro a livello locale,
nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'ambito
europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di opportunita'
offerte e di monitoraggio sistematico dei risultati, le risorse umane
formatesi nell'attivita' di didattica e di ricerca dell'Universita'
stessa;
n) il sistema contabile adottato e i relativi principi contabili di
riferimento, fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi
contabili previsti dalle leggi statali;
o) le modalita' e la procedura per le successive modificazioni
statutarie, prevedendo anche forme semplificate per le modifiche di
carattere non sostanziale, da individuare sulla base di criteri
oggettivi;
3. Per il controllo di legittimita' sugli atti si applicano le
disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto
speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti
della provincia. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79,
comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol,
spetta alla provincia svolgere le attivita' di controllo successivo
sulla gestione, ivi compresa la funzione di vigilanza sulle attivita'
di trasmissione dei dati ai fini di monitoraggio dei conti pubblici
nazionali, dando notizia degli esiti alla competente Sezione della
Corte dei conti. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Approvazione del nuovo Statuto dell'Universita'
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' costituita dal Rettore con proprio decreto, adottato di
concerto con il Presidente, una apposita Commissione con il compito
della predisposizione del progetto di Statuto dell'Universita'. Essa
e' composta dallo stesso Presidente e dal Rettore dell'Universita'
nonche' da altri cinque componenti, non facenti parte del Senato
accademico, individuati dal Rettore medesimo d'intesa:
a) tre con il Presidente;
b) uno con la Provincia;
c) uno con il Ministero competente in materia di universita'.
2. I componenti non di diritto della Commissione sono individuati
tra persone in possesso di qualificata competenza scientifica,
tecnico amministrativa ovvero professionale, e comprovata e coerente
esperienza - rispetto ai compiti attribuiti alla Commissione prevista
da questo articolo - acquisita in posizione di docente universitario,
di professionista iscritto ad albi nazionali disciplinati dalla legge
statale ovvero di dirigente di strutture complesse dipendenti da enti
pubblici o privati, per almeno quindici anni. La Commissione e'
presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
Nell'ambito della Commissione e' attribuito al Rettore, di concerto
con il Presidente stesso, il compito di formulare le proposte
iniziali da sottoporre alla trattazione ed alla approvazione della
Commissione medesima. Il Presidente del Consiglio degli studenti,
oppure un altro componente eventualmente a cio' designato dal
Consiglio medesimo, e' invitato a partecipare ai lavori della
Commissione per esprimere pareri e proposte quando si tratti delle
parti del progetto di Statuto che riguardano la didattica, le tasse
universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione
del merito, la mobilita' internazionale degli studenti e le azioni di
sostegno post-laurea.
3. La Commissione garantisce idonee forme di consultazione del
Senato accademico, della Commissione per la ricerca scientifica, del
Consiglio di Amministrazione, delle Facolta', dei Dipartimenti e del
Consiglio degli Studenti nonche' del personale docente, dei
ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo, del
personale non strutturato e degli studenti. A tal fine la Commissione
assicura altresi' ai predetti soggetti e strutture la possibilita' di
presentare progetti e proposte sulla base di un programma dei lavori
della Commissione medesima, comunicato con congruo anticipo rispetto
all'avvio delle consultazioni.
4. Gli enti competenti alla definizione delle intese per la nomina
di componenti la Commissione di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
trasmettere il curriculum della persona designata, atto a comprovare
il possesso dei requisiti previsti, entro venti giorni dalla entrata
in vigore di questo decreto. Il Rettore provvede alla costituzione
della Commissione entro i successivi dieci giorni. Nel caso in cui
gli enti competenti non esprimano l'intesa di rispettiva competenza
nel termine stabilito dal comma 1, il Rettore provvede comunque alla
costituzione della Commissione, salva successiva integrazione della
stessa ad ogni intesa successivamente avvenuta.
5. Lo Statuto e' predisposto, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, dalla Commissione di cui al comma 1
ed e' adottato, in conformita' alla proposta della Commissione, con
decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico. In
caso di mancata adozione dello Statuto entro il termine previsto da
questo articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 2 comma 6
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), intendendosi sostituiti agli
organi dello Stato i competenti organi della provincia. Il
provvedimento e lo Statuto sono trasmessi, entro cinque giorni
dall'adozione, alla provincia autonoma di Trento che esercita il
controllo previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. l68,
sentito il Ministero competente in materia di universita', che si
esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta. Nel caso il predetto termine sia trascorso inutilmente il
procedimento di controllo puo' essere completato dalla Provincia
prescindendo dal parere medesimo.
6. Lo Statuto prevede altresi' le norme transitorie per la sua
prima attuazione.
Art. 5
Norme per il coordinamento con il
sistema universitario nazionale
l. L'Universita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e
3, partecipa:
a) al sistema delle relazioni tra le universita' italiane ed
europee, secondo quanto previsto per le universita' statali dalla
legislazione statale e dalle norme dell'Unione europea;
b) al sistema nazionale di valutazione delle attivita' e dei
risultati;
2. I docenti e i ricercatori dell'Universita' partecipano, in
condizioni di parita', con i docenti e i ricercatori degli altri
Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi
statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione
di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di
parita' con gli altri Atenei italiani, l'Universita' puo' concorrere
all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi
quelli relativi alla mobilita' dei docenti.
3. L'Universita' partecipa agli organismi nazionali, europei ed
internazionali in materia di didattica e di ricerca nel rispetto
delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata
dall'Organismo nazionale competente in materia di valutazione del
sistema universitario, a cui la Provincia - sulla base di apposita
convenzione - puo' affidare la valutazione dei risultati
dell'Universita' e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli
obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di
programmazione finanziaria di propria competenza.
Art. 6
Norme particolari in materia di professori
e di ricercatori dell'Universita'
1. Ai professori e ai ricercatori dell'Universita', fatto salvo
quanto previsto da questo decreto, si applicano le norme statali in
materia di stato giuridico, anche con riferimento ai requisiti per il
conseguimento dell'idoneita' e alla mobilita' tra universita', in
materia di trattamento economico fondamentale e di previdenza e
quiescenza, nonche' i regolamenti di Ateneo. I predetti regolamenti
di Ateneo sono definiti nel rispetto dei principi fondamentali delle
leggi statali in materia di universita' e in materia di
contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera c), nonche' dei vincoli
di compatibilita' finanziaria stabiliti dalla legge provinciale di
recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello
Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.
2. I regolamenti di Ateneo disciplinano, tra l'altro, il
reclutamento mediante chiamata di docenti provenienti da universita'
estere, nonche' di studiosi vincitori di contratti internazionali di
ricerca di particolare prestigio, fino alla misura del 50 per cento
dei posti in organico.
3. Il modello di reclutamento dei professori e dei ricercatori e'
definito da regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e dei
criteri stabiliti dallo Statuto in armonia con i principi
fondamentali delle leggi statali in materia. Tra i principi dovranno
essere previsti la particolare valorizzazione dell'esperienza
internazionale e procedure di tenure-track, attraverso la figura del
ricercatore o docente a tempo determinato. E' altresi' prevista la
possibilita' di attivare posizioni di utilizzo congiunto di
professori e ricercatori tra l'Universita' degli studi di Trento ed
enti di ricerca ed atenei anche stranieri.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e in armonia con i
principi fondamentali delle norme statali sono previsti a livello
regolamentare specifici Comitati per il reclutamento (search
committee) per il vaglio delle candidature e la valutazione di titoli
e referenze, anche servendosi di studiosi esterni (refeeres).
Analoghi strumenti e criteri sono altresi' previsti per i passaggi di
ruolo (tenure committee) e per il passaggio all'ordinariato
(promotion committee), al fine di rendere efficiente e trasparente la
costruzione delle carriere.
5. I regolamenti di Ateneo disciplinano, altresi', le modalita' di
incentivazione dei professori e dei ricercatori sulla base della
modulazione degli impegni e dei risultati conseguiti.
6. I regolamenti di Ateneo, al fine di dare piena attuazione a
quanto previsto dall'articolo 3, comma l lettere a) e b), possono
inoltre disciplinare l'istituzione, a titolo sperimentale, della
figura di Research Professor per l'utilizzo di studiosi e ricercatori
di elevata qualificazione scientifica dedicati, di norma, ad
esclusiva attivita' di ricerca e nell'ambito dei dottorati di
ricerca. Tali regolamenti sono definiti sulla base di uno specifico
progetto di sperimentazione; gli stessi definiscono i compiti, le
modalita' di reclutamento e i requisiti richiesti, nonche' i criteri
per la definizione del relativo trattamento economico. I requisiti, i
criteri e le modalita' per il riconoscimento della figura del
Research Professor ai fini della carriera accademica e della
mobilita' tra atenei a livello nazionale ed internazionale sono
definiti d'intesa tra Universita' e Ministero.
7. Per quanto concerne il personale ricercatore a progetto e
docente a contratto, l'Universita' puo' utilizzare tutti gli
strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od
autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo che ne disciplinano
altresi' la durata e modalita' di rinnovo.
Art. 7
Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico
amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Universita'
1. Al personale dirigente, tecnico amministrativo e Collaboratori
esperti linguistici (CEL) dell'Universita' si applicano:
a) i Contratti collettivi nazionali di lavoro di Comparto per il
personale dirigente e tecnico amministrativo relativamente al
trattamento economico fondamentale e l'inquadramento professionale;
b) il Contratto collettivo integrativo di lavoro che puo' essere
stipulato al fine di disciplinare un sistema di adeguamento
retributivo e di sviluppo di carriera che consentano la
valorizzazione della flessibilita' interna e la differenziazione del
trattamento economico in relazione a criteri di merito. Il Contratto
e' stipulato dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale
(A.P.Ra.N.) con la partecipazione dei rappresentanti dell'Universita'
e delle organizzazioni sindacali del personale della medesima
Universita', secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale
in materia di contratti collettivi di lavoro e secondo le direttive
definite dall'Universita'. I relativi oneri dovranno essere previsti
negli atti di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a). Gli
istituti contrattuali riservati al Contratto collettivo integrativo
di lavoro che non fossero da esso disciplinati rimangono disciplinati
dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro di cui alla lettera a);
c) le leggi provinciali in materia di programmazione della spesa,
di autorizzazione delle risorse e di attuazione del patto di
stabilita' interno;
d) i regolamenti di Ateneo in materia di reclutamento, di
stabilizzazione e di gestione del rapporto di lavoro nonche' di'
contrattazione collettiva integrativa per quanto di competenza
dell'Universita', adottati nel rispetto dei principi fondamentali
della normativa statale e delle norme provinciali in materia di
ordinamento del personale;
e) la normativa statale in materia di previdenza e quiescenza.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, nelle parti
compatibili con questo decreto, le norme previste dal comma 5
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di istruzione).
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per la conclusione
di contratti di lavoro subordinato ed autonomo diversi da quelli a
tempo indeterminato l'Universita' puo' utilizzare tutti gli strumenti
di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo,
sulla base di regolamenti di Ateneo, che ne disciplinano altresi' la
durata e le modalita' di rinnovo.
Art. 8
Norme in materia di diritto allo studio
1. La legge provinciale disciplina la materia del diritto allo
studio nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea, dagli obblighi internazionali e
di quanto disposto dal presente decreto.
2. Sono riservate allo Statuto dell'Universita' e ai regolamenti di
Ateneo le funzioni e i compiti che la legge statale attribuisce alle
universita' in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei
vincoli posti dalla legge provinciale in materia di finanziamento e
controllo della spesa. La legge provinciale puo' altresi' delegare
all'Universita' funzioni amministrative in materia di diritto allo
studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i
principi e i criteri direttivi.
3. I regolamenti d'Ateneo disciplinano altresi' l'attivita' di
collaborazione a tempo parziale degli studenti, secondo standard
internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale in materia e comunque entro il limite di
utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011
Tabella
(Omissis)
Avv. Antonino Sugamele

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