DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanita' penitenziaria
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
della Sardegna in materia di sanita' penitenziaria. (11G0181)
GU n. 193 del 20-8-2011
testo in vigore dal: 4-9-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30
maggio 2008;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso
nella seduta del 28 ottobre 2010;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge Costituzionale n. 3
del 1948;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, e per la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 56 della
legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna) e in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le modalita', i criteri e le procedure per il
trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni
sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle
attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanita'
penitenziaria.
Art. 2
Trasferimento delle funzioni sanitarie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della regione tutte le
funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento
per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese
quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i
tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici,
delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza
medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
nonche' per il collocamento, disposto dall'autorita' giudiziaria,
nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di
cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 4,
comma 5 del presente decreto.
2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite con
il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie comprese nel
proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli
istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di
riferimento.
Art. 3
Modalita' ed esercizio delle funzioni e organizzazione
1. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria
disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni
trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli
interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della
salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari
nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale, in coerenza ai
principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e
criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie
e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita'
penitenziaria).
2. La Regione, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e di Custodia disciplina
con le modalita' indicate al comma 1, gli interventi da attuare in
coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 4
Trasferimento dei rapporti di lavoro
1. Il personale medico, infermieristico e tecnico di ruolo che
esercita funzioni sanitarie nel territorio della Regione con
contratti di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' trasferito alle Aziende
sanitarie locali con effetto dalla medesima data. Il personale viene
inquadrato - nel Servizio sanitario locale e con atti
dell'Amministrazione regionale - nelle categorie e nei profili
individuati da apposite tabelle redatte, entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa
dell'Amministrazione statale competente e dell'Amministrazione
regionale, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e della relativa tabella di
cui all'allegato B. Tali tabelle definiscono il trattamento giuridico
ed economico sulla base di criteri di equiparazione che tengano conto
della categoria e del profilo professionale di appartenenza, nonche'
dell'anzianita' di servizio e dei titoli posseduti; sono, altresi',
considerati ai fini dell'inquadramento i titoli posseduti, qualora
corrispondenti alle funzioni svolte da non meno di 3 anni, nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I contratti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre
1970, n. 740, ancora in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data,
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia
alle Aziende sanitarie locali della regione nei cui territori sono
ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di
riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla
citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza; i rapporti
con scadenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono prorogati dalla medesima data di dodici mesi.
3. In fase di prima applicazione al fine di garantire la
continuita' dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata
ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie locali nel cui
territori sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i
servizi minorili di riferimento possono stipulare con il Ministero
della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non
superiore a dodici mesi, redatte secondo convenzioni conformi allo
schema tipo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti
convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo
80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
4. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro
trasferiti ai sensi del presente articolo e' annesso ad apposito
decreto direttoriale del direttore generale del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del direttore generale del
personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero
della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il numero delle unita' da
trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto e'
indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo, nell'allegata
Tabella A.
5. Con apposite convenzioni da stipulare entro 60 giorni dalla data
di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il direttore
generale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio e il
Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e il
direttore del Centro per la giustizia minorile, in conformita' allo
schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' individuato il personale medico cui affidare
le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della
Polizia penitenziaria.
Art. 5
Trasferimento di attrezzature, arredi e beni strumentali e
concessione in uso dei beni
immobili
1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti
alle attivita' sanitarie di cui all'articolo 2, di proprieta' del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento
per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati
con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della
giustizia e la regione entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i
servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di
un verbale di consegna. Tali beni entrano a far parte del patrimonio
delle Aziende sanitarie locali - ove sono ubicati gli Istituti
penitenziari e i Servizi minorili di riferimento - di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
sono sottoposti al regime giuridico previsto dal predetto articolo 5.
2. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui
all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato
d'intesa tra il Ministero della giustizia e la regione entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle
Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono
ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla
base di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema
tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009.
3. Gli inventari di cui al comma 2 includono anche i locali gia'
utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le
attivita' connesse alle patologie da dipendenza.
Art. 6
Trasferimento risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale
delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le
risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008,
sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna nella misura e
secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali, per
il tramite della regione, delle risorse finanziarie di cui al comma
1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia
continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti
economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli
eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie locali del
Servizio sanitario nazionale.
Art. 7
Rapporti di collaborazione
1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della
sicurezza e i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario
e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da
dipendenza, sono disciplinati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 8
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal
presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011
Tabelle
(Omissis
22-08-2011 00:00
Richiedi una Consulenza