Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 Modifiche ed integrazioni al decreto l...
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4
marzo 2009, n. 15. (11G0183)
GU n. 194 del 22-8-2011
testo in vigore dal: 6-9-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, nonche' disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla
Corte dei conti; e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il
quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al
comma 1 del medesimo articolo 2, puo' adottare eventuali disposizioni
integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto
dei medesimi principi e criteri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20
aprile 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica
non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a na
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 6-ter, e' inserito il seguente:
«6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella
classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto
di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli
incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale,
conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la
percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto
previsto dal comma 6-bis».
Art. 2
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150
1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, e' sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al
personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio
nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti, se
il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e'
superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita
l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse
destinate al trattamento economico accessorio collegato alla
perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del
merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non
dirigente.».
Art. 3
Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150
1. All'articolo 31, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma
6.».
Art. 4
Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150
1. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».
Art. 5
Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150
1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei
contratti collettivi integrativi e' necessario solo per i contratti
vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si
applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo
decreto.
2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano
dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento
dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento
negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in
particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46,
commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quella
dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Art. 6
Norme transitorie
1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli
19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai
fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti
rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie
aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma
5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19,
comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali
i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e
regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa
del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo
determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9
marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo
restando la valutabilita' della conformita' dei contratti stessi e
degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza