DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2011, n. 105 . Accordo sindacale carriera prefettizia.
DECRETO DEL PRESIDETE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2011, n. 105
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico
2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia.
(11G0149)
GU n. 159 del 11-7-2011
testo in vigore dal: 26-7-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la
regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura
negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una
delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera
prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni
sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia
sono individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica
secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 22 luglio 2008, con il quale e' stata individuata la
delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la
definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009
riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n.
105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il
personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e
28 marzo 2007, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
che ha stanziato le risorse per i miglioramenti economici del
personale in regime di diritto pubblico per il biennio 2008 - 2009
(articolo 3, comma 144), nonche', a decorrere dal 2008, l'ulteriore
somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera
prefettizia relativo al biennio 2008 - 2009 (articolo 3, comma 149);
Tenuto conto che all'esito delle trattative riguardanti la
procedura negoziale prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, per il biennio economico 2008-2009, veniva
definita una bozza di ipotesi di accordo contenente un'intesa tecnica
per la distribuzione delle risorse corrispondenti ai tassi di
inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento,
nonche' le ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 3, comma
149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, intervenuto nelle more della sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, che ha stabilito che "i rinnovi contrattuali
del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il
biennio 2008 - 2009 ed i miglioramenti economici del rimanente
personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non
possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al
3,2 per cento" e che, conseguentemente, ha determinato la necessita'
di predisporre una nuova ipotesi di accordo;
Atteso che in data 20 aprile 2011 e' stata sottoscritta dalla
delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali
SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi),
S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti
Prefettizi), F.P.I. - CISL l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio
2008-2009, con la quale sono state distribuite le risorse
corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo
biennio, pari al 3,2 per cento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011, con la quale e' stata approvata, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle
osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta
ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale
appartenente alla carriera prefettizia.
Art. 2
Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed e' valido
per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
Art. 3
Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare e'
stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: 91.772,02;
viceprefetto: 60.743,51;
viceprefetto aggiunto: 43.714,09.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare di cui al
comma 1 e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera
prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: € 94.478,00;
viceprefetto: € 62.534,00;
viceprefetto aggiunto: € 45.003,00;
3. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono
le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di
indennita' di vacanza contrattuale per il biennio economico 2008 -
2009.
4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed
assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale
nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle
vigenti disposizioni.
Art. 4
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di
risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed
integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito
con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti
ulteriori risorse finanziarie:
€ 38,66 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2009 per tredici
mensilita'.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non
utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate
all'anno successivo.
Art. 5
Retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal
1° gennaio 2009:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.212,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto:
€ 13.792,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto:
€ 7.226,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione,
correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e
integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte
variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a):
€ 37.083,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b):
€ 32.093,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c):
€ 25.886,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d):
€ 24.426,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e):
€ 19.916,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f):
€ 16.006,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g):
€ 11.870,00.
3. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo
intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore,
e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova
qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione
di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita,
salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato
superamento del corso.
4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a
qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura
corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) del comma 2
in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti
vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle
predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero
dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.
5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata,
nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi,
la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la
qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e,
comunque, per un periodo massimo di due mesi.
6. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto
vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo
7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'Amministrazione
provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di
fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il
mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo
non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo
e senza oneri aggiuntivi.
7. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare
rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e
integrazioni, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nelle
componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui
lordi per tredici mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2009:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a):
€ 40.786,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b):
€ 35.298,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d):
€ 26.630,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale e):
€ 21.711,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale f):
€ 17.289,00.
8. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in
data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure
della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle
posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati
a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza
oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita'
ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel comma 2 del
presente articolo.
9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi
individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo
2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico
trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento
di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma
dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per
periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento
temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale
superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la
misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi
decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del
fondo e senza oneri aggiuntivi.
Art. 6
Retribuzione di risultato
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di
ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di
risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita' ai
funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il
Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante
dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento
della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione
Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e
degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle
diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2008 e 2009, nel rispetto
dei seguenti parametri:
a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.
2. La misura della retribuzione di risultato verra' definita in
sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del
sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139 e, in caso di modifica del decreto del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni entro valori annui lordi per tredici mensilita'
ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui
al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilita'
del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Art. 7
Trattamento economico dei consiglieri
1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4,
comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il
periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla
nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in
misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della
predetta qualifica, per tredici mensilita'.
Art. 8
Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del trattamento economico risultanti
dall'applicazione degli articoli 3 e 5 hanno effetto sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli
3 e 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2008 - 2009.
Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella
prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 9
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi,
ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai
precedenti decreti di recepimento degli accordi.
Art. 10
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari
ad euro 16.443.742 per l'anno 2011 ed euro 5.253.545 a decorrere
dall'anno 2012, si provvede:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 8.488.818, a valere sulle
disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo
3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale
delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi
compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia"; quanto
ad euro 3.710.515 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'Interno relative
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 4.244.409
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;
b) a decorrere dall'anno 2012, quanto ad euro 1.009.136 mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3,
comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro
4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti do osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011
11-07-2011 00:00
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