Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4952 EDILIZIA E URBANISTICA - SANITA' E SANITARI
In sede di applicazione sinergica della norma igienico-sanitaria di cui all'art. 216, R.D. n. 1265 del 1934 e della norma urbanistica demandata al Comune, ciò che rileva è la dimostrazione da parte dell'imprenditore che l'esercizio dell'industria insalubre, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non arrechi nocumento alla salute del vicinato e non tanto la formale osservanza di una determinata distanza imposta dalla medesima norma urbanistica.
È legittimo il provvedimento di concessione edilizia rilasciato dal Comune ad un insediamento di un complesso artigianale esercente attività di industria insalubre di prima classe avente ad oggetto il collocamento dello stesso ad una distanza inferiore ai 150 metri dagli insediamenti abitativi qualora non recante alcun pregiudizio agli abitanti della zona, preso atto delle tecniche di lavorazione all'interno del complesso. La circostanza ricorre, in particolare, nella fattispecie concreta, laddove la competente ASL ha ritenuto che le attività di cui alla concessione edilizia contestata (ossia rifinitura di lastre di marmo e deposito delle stesse) sono ammissibili da un punto di vista igienico-sanitario, stante l'intervenuta prova da parte dell'interessato, che l'esercizio dell'attività, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non reca nocumento alla salute del vicinato.
09-09-2011 00:00
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