Autenticazione delle liste collegate al candidato Sindaco Luigi De Magistris: il Tar Campania indica come orientarsi per la presentazione e autenticazione delle liste elettorali
Tar Campania Sez. Seconda - Sent. del 15.11.2011, n. 5352
Fatto e diritto
Il signor A. L., in qualità di cittadino elettore e di candidato con la lista”Liberi per Lettieri” ha impugnato gli atti del procedimento relativo alle elezioni per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale di Napoli, tenutesi in data 15 e 16 maggio 2011, con successivo turno di ballottaggio il 29 e 30 maggio 2011; in particolare, oltre al verbale di proclamazione degli eletti, il ricorrente ha impugnato gli atti della Commissione elettorale nella parte in cui ha ammesso alla competizione le liste “Di Pietro - Italia dei Valori”, “Napoli è tua” e “Partito del Sud- Meridionalisti Unitari”, tutte collegate alla candidatura a Sindaco del dott. Luigi De Magistris. Il ricorrente ha evidenziato che delegate alla presentazione della lista “Di Pietro Italia dei Valori”, adempimento assolto alle ore 17.00 del 15 aprile 2011, sono state M. C. P. e R. A. L. E. S.; dall'esame della documentazione presentata, secondo quanto rappresentato nel ricorso, risulterebbe che la sottoscrizione in calce alla dichiarazione di collegamento della predetta lista alla candidatura del dott. Luigi De Magistris sarebbe stata autenticata dalla stessa sottoscrittrice M. C. P., in qualità di consigliere provinciale ed anche in data successiva alla presentazione della lista, ossia il 16 aprile 2011. Tale situazione sarebbe causa di nullità dell'autenticazione, sia perché priva dell'indefettibile requisito di terzietà tra chi sottoscrive e chi procede all'autentica, sia perché mancherebbe una data certa, non essendo configurabile nessuna affidabile retrodatazione ad un momento anteriore rispetto al giorno di presentazione delle liste; ciò, in un procedimento, quale quello elettorale, ispirato a rigidi criteri formali, volti ad assicurare certezza e speditezza negli adempimenti prescritti.
Altro profilo di illegittimità sarebbe costituito dalla mancata presentazione da parte della consigliera provinciale M. C. P. della propria disponibilità all'autenticazione ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. La nullità della dichiarazione di collegamento della lista “Di Pietro - Italia dei Valori” per violazione dell'art. 73, secondo comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, avrebbe effetti patologici anche nei riguardi della dichiarazione di collegamento alle liste effettuata dal dott. Luigi De Magistris, che resterebbe infatti priva del requisito della “convergenza” con quelle provenienti dai sottoscrittori delle liste collegate alla sua candidatura ai sensi dell'art. 72, secondo comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Per la stessa ragione ad opinione del ricorrente avrebbero dovuto essere escluse anche le liste “Napoli è tua” e “Partito del Sud - Meridionalisti Unitari”, circostanza in merito alla quale è stata avanzata espressa istanza istruttoria. I vizi dedotti si ripercuoterebbero sull'intero procedimento, atteso che il corpo elettorale, in presenza di altri collegamenti e di un numero inferiore di liste ammesse avrebbe potuto orientarsi diversamente. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli e il Ministero dell'Interno - Commissione Elettorale Circondariale di Napoli, entrambi concludendo per il rigetto del ricorso, il secondo depositando documentazione relativa ai fatti per cui è controversia. Si sono altresì costituiti i signori A. B., e altri in veste di soggetti contro interessati. Altra costituzione in giudizio è stata quella del dott. Luigi De Magistris, candidato eletto alla carica di Sindaco di Napoli. Si è poi costituito, sempre in veste di contro interessato il signor A. D'A., in qualità di presentatore della lista “Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani”, nonché il partito Italia dei Valori, ambedue concludendo per il rigetto del ricorso.
Hanno invece spiegato intervento ad opponendum in giudizio i signori A. B. e altri. Con motivi aggiunti depositati in data 16 settembre 2011 il ricorrente, in base all'ulteriore documentazione versata agli atti del giudizio, nel rilevare di avere già dedotto che per la lista “Di Pietro - Italia dei Valori” non risultava la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 14, primo comma della legge 21 marzo 1990 n. 53, necessaria per attribuire potere certificativo ai consiglieri comunali e provinciali, con conseguente nullità di numerose autenticazioni eseguite dalla consigliera provinciale M. C. P., aggiungeva che, sebbene successivamente sia stato accertato che detta dichiarazione, recante la data del 29 marzo 2011, era stata invece presentata al Presidente della Provincia di Napoli il 31 marzo 2011, la nullità delle autenticazioni comunque restava confermata, essendone 47 su 48 comunque di epoca anteriore rispetto alla data della predetta dichiarazione, risalendo al periodo tra il 23 e il 25 marzo 2011. Allo stesso modo anche per la lista “Rifondazione comunista- Comunisti italiani” 36 su 48 autenticazioni sarebbero state effettuate dal consigliere comunale R. C. prima di rendere la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 14, primo comma della legge 21 marzo 1990 n.53, effettuata al Sindaco di Napoli in data 12 aprile 2011. Secondo l'assunto di parte ricorrente vi sarebbe nullità perché la dichiarazione di disponibilità di cui al richiamato art. 14, primo comma della legge 21 marzo 1990 n. 53 sarebbe atto unilaterale recettizio, per cui, prima della relativa trasmissione al destinatario (Sindaco o Presidente della Provincia), i consiglieri sarebbero privi di potere certificativo. Mancando l'autenticazione della sottoscrizione di accettazione di 47 candidature, ai sensi dell'art. 32, comma nono, numero 2 del d.p.r. n. 570/1960 la lista “Di Pietro - Italia dei Valori” avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto priva del numero minimo di trentadue candidati secondo quanto previsto dall'art. 73, primo comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il ricorrente ha poi rilevato che l'illegittima ammissione delle liste de quibus alla competizione elettorale avrebbe influenzato anche gli orientamenti del corpo elettorale, in considerazione della possibilità di voto disgiunto al primo turno che sarebbe stato magari diverso in presenza di differenti collegamenti tra liste e candidati alla carica di Sindaco; inoltre, anche presumendo che tutti coloro che hanno votato per le liste da escludere si fossero espressi per il candidato dott. Luigi De Magistris l'annullamento di tali voti, in sede di correzione del risultato elettorale, ne determinerebbe l'esclusione dal turno di ballottaggio. Ai motivi aggiunti hanno contro dedotto i signori A. B. e altri. Tutti i predetti contradditori hanno eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti che non si sono risolti nella specificazione delle censure già presentate, avendo piuttosto introdotto nuove ragioni di doglianza riferibili a differenti profili di illegittimità delle attività preliminari compiute dalla Commissione Elettorale nella fase di ammissione alla competizione elettorale delle liste “Di Pietro-Italia dei Valori Italia” e “Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani”, quest'ultimo soggetto nemmeno evocato in giudizio; altra ragione di inammissibilità è stata individuata nella tardività delle censure proposte con i motivi aggiunti, atteso che le circostanze di fatto su cui si fonda l'atto integrativo del thema decidendum erano conoscibili dal ricorrente ben prima del deposito in giudizio di documentazione ad opera delle controparti, avendone potuto egli assumere piena conoscenza già in fase di accesso, così come del resto accaduto per gli atti posti a base delle censure di cui al ricorso introduttivo. In data 10 ottobre 2011 l'Avvocatura dello Stato di Napoli ha depositato nota difensiva della Commissione Elettorale Circondariale di Napoli del 4 ottobre 2011 con allegata documentazione. In vista dell'udienza di discussione sono state depositate memorie conclusionali da A. B. e altri, nonché dal Sindaco Luigi De Magistris; quest'ultimo ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per tardività, in quanto proposti successivamente alla decorrenza del termine di 30 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati, da farsi risalire alla data di ammissione delle liste contestate e non anche a quella di proclamazione degli eletti.
Con altra eccezione di inammissibilità per carenza di interesse è stato poi rilevato trattarsi di una mera ed indimostrata congettura l'assunto che la non ammissione alla competizione elettorale delle liste ” Di Pietro-Italia dei Valori”, “Napoli è tua” e “Partito del Sud- Meridionalisti unitari” avrebbe potuto determinare un diverso esito quanto alla scelta del Sindaco. Altra eccezione di inammissibilità ha riguardato la genericità dell'impugnazione dei verbali della Commissione Elettorale nella parte in cui sono state ammesse le liste “Napoli è tua” e “Partito del Sud- Meridionalisti unitari”, atto avverso i quali parte ricorrente non ha articolato alcuna espressa censura. Alla memoria di replica alle eccezioni di inammissibilità depositata in data 21 ottobre 2011 da parte ricorrente ha fatto seguito nota difensiva di controreplica del dott. Luigi De Magistris.
All'udienza del 3 novembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione. Ritiene il Collegio di prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità proposte dalle controparti, essendo sia il ricorso che i motivi aggiunti privi di fondamento. Con riferimento alla prima questione di illegittimità dell'ammissione alla competizione elettorale della lista “Di Pietro-Italia dei Valori”, l'art. 28, commi penultimo ed ultimo del d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 stabilisce che “la presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale”. Relativamente alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Napoli del 15 e 16 maggio 2011, oltre che degli organi delle Municipalità, in data 25 marzo 2011, con atto del Vice Segretario Generale n. PG/2011/192113 sono state dettate disposizioni organizzative in merito al procedimento di presentazione ed accettazione delle liste e delle candidature; in particolare, nel rilevare che si tratta della medesima procedura applicata per le precedenti elezioni del 2006 e ricordando che il termine di scadenza per la presentazione delle liste era quello delle ore 12.00 di sabato 16 aprile 2011, si è stabilito che all'accettazione si sarebbe proceduto in un edificio di Parco Quadrifoglio sito in via dell'Epomeo, attraverso tre fasi consecutive: innanzitutto, gli incaricati presenti al portone principale dell'edificio entro le ore 12.00 del 16 aprile 2011 sarebbero potuti accedere al primo piano, consegnando la documentazione ad un addetto comunale al primo protocollo, il quale avrebbe provveduto a sigillarla ed ad assegnare un numero di protocollo corrispondente al numero di ordine di arrivo, numero annotato su un apposto registro (prima fase); indi, l'incaricato avrebbe dovuto portare il plico così sigillato in un'altra stanza e consegnarlo agli addetti alla ricezione del secondo protocollo, i quali dopo aver sistemato ciascun fascicolo relativo ad ogni lista presentata per il Comune o ciascuna Municipalità in singole buste, avrebbe dovuto attribuire un secondo numero di protocollo, costituito da due numeri separati da una barra, il primo corrispondente a quello del primo protocollo, il secondo recante l'ordine di priorità specificato dall'incaricato alla consegna; anche tali numeri di protocollo sarebbero stati iscritti in un apposito registro e i plichi sigillati e numerati (seconda fase). Infine, sempre l'incaricato, presi nuovamente i plichi, avrebbe dovuto recarsi al quarto piano dell'edificio e consegnarli presso una delle tre postazioni predisposte per l'elezione del Consiglio comunale o una delle dieci relative alle Municipalità; gli addetti a tali postazioni avrebbero dovuto aprire i plichi, riscontrare la documentazione presente ed apporre su ciascun documento il doppio numero di protocollo già riportato sul plico, rilasciando all'incaricato ricevuta di consegna. Quanto alla descritta procedura per la presentazione della lista “Di Pietro- Italia dei Valori” la consegna della documentazione è stata eseguita in data 16 aprile 2011, come si evince dall'annotazione sul registro del primo e del secondo protocollo (allegati 15 e 16 della documentazione depositata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 10 ottobre 2011) in cui è annotata la data e il numero progressivo di protocollo, che è stato il n. 38. Il documento da cui il ricorrente ha dedotto che la presentazione della lista sarebbe stata effettuata il giorno 15 aprile 2011 - circostanza da cui ha dedotto l'incertezza della data delle autenticazioni apposte dalla consigliera Maria Caterina Pace - è il modello 9/C, attestante le operazioni compiute nella terza e ultima fase del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature, quello cioè relativo alla verifica della presenza della documentazione prescritta; tale atto reca infatti una data diversa dal 16 aprile 2011, in quanto originariamente era stata riportata quella del 15 maggio 2011, successivamente corretta attraverso la dicitura “dico 4″ da parte del funzionario Valter Maffeo, che risulta essere il segretario verbalizzante della Commissione Elettorale Circondariale. Ritiene il Collegio che l'indicazione su tale modello 9/C sia della data originaria (15 maggio 2011), sia di quella successivamente corretta (15 aprile 2011, ove la cifra “4″, apposta con la postilla s'intenda ragionevolmente riferita al mese), integri un'ipotesi di mero errore materiale, innanzitutto emendato dalle successive note del 14 e del 20 luglio 2011 a firma di Eva Buonaiuto, funzionaria addetta alla ricezione e alla verifica della documentazione presentata nella terza delle descritte fasi di presentazione delle liste e candidature (penultimo ed ultimo allegato alla documentazione depositata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 11 agosto 2011); ma ciò che maggiormente rileva ai fini della confutazione delle ragioni prospettate da parte ricorrente è che non è dubitabile che la documentazione di cui alla lista “Di Pietro-Italia dei Valori” sia stata presentata il 16 aprile 2011 e non anche il giorno precedente, dal momento che tale circostanza risulta incontrovertibilmente confermata dalle corrispondenti ed univoche annotazioni apposte sui due precedenti registri di protocollo, in alcun modo contestate. Ne discende l'infondatezza in fatto dell'assunto di parte ricorrente, essendo la data delle autenticazione eseguite dalla consigliera provinciale Maria Caterina Pace per la lista “Di Pietro- Italia dei Valori” antecedente e comunque pienamente compatibile con i tempi di presentazione della documentazione di cui alla predetta lista. La seconda questione concerne invece la nullità dell'autenticazione della propria sottoscrizione da parte della consigliera provinciale M. C. P. apposta in calce alla dichiarazione dei delegati della lista “Di Pietro - Italia dei Valori” per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco, dott. Luigi De Magistris; a giudizio di parte ricorrente, nella fattispecie mancherebbe il necessario rapporto di terzietà tra chi appone la sottoscrizione e chi invece procede ad autenticarla.
Rileva al riguardo il Collegio che l'art. 72, secondo comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti stabilisce che “ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate”. Inoltre, l'art. 73 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'elezione dei consigli nei medesimi Comuni, prevede che “con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate”. Delle richiamate norme di settore nessuna prescrive a pena di nullità l'autentica della sottoscrizione della dichiarazione dei delegati di una lista di collegamento ad una candidatura alla carica di Sindaco; non l‘art. 72, secondo comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che richiede solo la presentazione di due dichiarazioni di collegamento in rapporto di reciprocità, quella del candidato a Sindaco e quella dei delegati di ciascuna lista collegata - tra l'altro a pena di inefficacia del solo collegamento - né l'art. 73, secondo comma del medesimo decreto legislativo; del resto, nemmeno l'art. 32, al quarto e ottavo comma n. 2) del d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 e s.m.i. - che disciplina la presentazione delle candidature nelle elezioni amministrative dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - contiene una simile disciplina, la prima norma richiedendo l'autentica unicamente delle firme dei sottoscrittori della lista, la seconda quella delle sole dichiarazioni di accettazione delle candidature; relativamente ai delegati di lista, l'autentica di firma è, tra l'altro, prevista dall'art. 32 soltanto per le designazioni che costoro effettuano dei rappresentanti di lista nei seggi e all'Ufficio Centrale.A parte l'assenza sia di un simile precetto, sia, ovviamente, della prospettata sanzione di nullità, a non convincere è la stessa prospettazione del ricorrente, secondo cui nell'attività di autenticazione delle sottoscrizioni debba sussistere necessariamente una condizione di terzietà - da intendersi, più propriamente, come alterità fisica - tra chi appone la sottoscrizione e colui che procede all'autentica. Quanto alle modalità e forme di autenticazione del procedimento elettorale, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 stabilisce che “sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che “l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15″ mentre il terzo che “le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”. Orbene, a seguito dell'abrogazione espressa della legge 4 gennaio 1968 n. 15 ad opera dell'art. 77 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, la disciplina applicabile risulta quella di cui al medesimo testo unico in materia di documentazione amministrativa che definisce l'autenticazione di sottoscrizione come “l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (art. 1, primo comma, lettera i)”; nozione sostanzialmente confermata dall'art. 21, secondo comma, ultima parte che, a proposito dell'autenticazione delle sottoscrizioni in generale, stabilisce - in ciò richiamando quanto a suo tempo previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 - che “l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”. Dalla richiamata disciplina emerge che la funzione generale di autenticazione, non resa diversa ai fini della censura in esame dalla specialità del procedimento elettorale, consta di due compiti specifici: il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza in luogo e data specificati da parte di un soggetto di cui egli ha proceduto all'identificazione. Si tratta, quindi, dell'attestazione del compimento di un'attività materiale, segnatamente l'apposizione della sottoscrizione, con immediata trasposizione del risultato di tale percezione in un documento rappresentativo dell'accaduto munito di fede privilegiata, come avviene per gli atti pubblici. Ebbene, a parte la considerazione che nemmeno in questo caso è dato rinvenire nella disciplina di settore alcuna norma che ponga formalmente come limite all'attività di autenticazione la necessaria alterità soggettiva tra chi autentica e chi sottoscrive, è proprio all'essenza della funzione di autenticazione che non osta la mancanza di un'indefettibile dualità fisica; invero, l'autenticazione non rientra, né si risolve in una funzione di controllo, attività, quest'ultima, a cui in linea generale può ricondursi l'esigenza di una differenziazione soggettiva tra controllore e controllato, che, assecondando logiche di trasparenza e di imparzialità amministrativa, consente di giustificare il fatto che il titolare del potere di controllo sia, in questi termini, “terzo”, ossia indipendente o comunque svincolato da un punto di vista organizzativo e funzionale da chi ha svolto l'attività di primo grado. Nell'attività di autenticazione, invece, non sussiste una finalità di controllo, essendovi unicamente la certificazione da parte del pubblico ufficiale dell'avvenuta apposizione in sua presenza di una sottoscrizione da parte di un soggetto identificato, quindi di un'attività materiale, magari in calce ad un'istanza o dichiarazione della cui veridicità sotto il profilo ideologico egli non si pone nemmeno come garante; a ben vedere, anche nell'affine attività di autenticazione di copie di atti e documenti (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) chi procede all'attestazione di conformità non risponde del contenuto ideologico di questi, ma solo della loro accertata identità fisica. Non ricorrendo i presupposti di applicazione del principio generale per cui nessuno sarebbe idoneo a controllare se stesso - principio, tra l'altro, di discutibile rigidità in diritto pubblico, in cui il dominio dei canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento sottendono piuttosto un generale potere di revirement che si risolve nella funzione di autotutela a cui non sono estranee finalità di controllo successivo - nel caso di specie non vi è ragione di ritenere che il soggetto titolare del relativo potere non possa autenticare anche la propria sottoscrizione, purché, ovviamente, l'attestazione contenga i requisiti minimi prescritti dalla legge, ossia l'identificazione di chi appone la sottoscrizione e l'indicazione della data e del luogo in cui la stessa è stata apposta; opinare diversamente, significherebbe introdurre una presunzione assoluta di incompatibilità di cui manca ogni traccia in diritto positivo e che non trova giustificazione nemmeno in esigenze sostanziali di certezza giuridica ulteriori rispetto a quelli esigibili dall'attività di autentica della sottoscrizione di soggetti diversi dal pubblico ufficiale che vi procede. La terza censura proposta nel ricorso introduttivo concerne l'applicazione del potere di autenticazione che l'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 riconosce ai consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della Provincia e al sindaco. A giudizio di parte ricorrente la comunicazione di disponibilità costituirebbe presupposto indefettibile per il conferimento del potere di autenticazione, in tal senso richiamandosi la disciplina degli atti recettizi, in difetto della quale tutte le autentiche sarebbero nulle perché eseguite in carenza di potere. Tale vizio concernerebbe la lista “Di Pietro- Italia dei Valori” e le autenticazioni eseguite dalla consigliera provinciale M. C. P., nonché, probabilmente, anche le liste “Partito del Sud- Meridionalisti Unitari” e “Napoli è Tua”, in ordine alle quali è stata avanzata espressa istanza istruttoria. Nei motivi aggiunti parte ricorrente, constatato che la consigliera provinciale Maria Caterina Pace aveva comunicato la propria disponibilità al Presidente della Provincia di Napoli con atto del 29 marzo 2011, consegnato il 31 marzo 2011, ha comunque insistito nella domanda di annullamento degli atti e delle operazioni elettorali, comunque restando confermato che le autenticazioni di sottoscrizione di candidature per la lista ” Di Pietro - Italia dei Valori” sarebbero nulle, in quanto di data antecedente alla citata comunicazione. Sempre con i motivi aggiunti analoga censura è stata proposta relativamente all'ammissione della lista “Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani” per la quale l'autenticazione di numerose candidature sarebbe stata eseguita dal consigliere comunale R. C. anche in questo caso in data antecedente alla comunicazione di disponibilità di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 resa al Sindaco di Napoli. In punto di fatto, rileva il Collegio che dalla documentazione depositata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 10 ottobre 2011 resta confermato l'assunto di parte ricorrente relativamente alla data di autentica delle sottoscrizioni dei candidati della lista “Di Pietro- Italia dei Valori” eseguite dalla consigliera provinciale M. C. P. tra il 23 e il 25 marzo 2011; le autentiche eseguite sempre dalla stessa per le sottoscrizioni dei candidati della lista “Napoli è Tua” sono invece comprese tra il 22 marzo 2011 e il 13 aprile 2011, mentre quelle relative alla lista ” Partito del Sud - Meridionalisti Unitari” risalgono al periodo compreso tra il 5 e il 10 aprile 2011. Le autentiche eseguite dal consigliere R. C. per le sottoscrizioni dei candidati della lista “Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani” sono invece comprese tra il 24 marzo 2011 e il 14 aprile 2011.
Di contro, la comunicazione ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 risulta presentata dalla consigliera provinciale Maria Caterina Pace al Presidente della Provincia di Napoli il giorno 31 marzo 2011 e reca la data del 29 marzo 2011, mentre quella del consigliere comunale R. C. risulta redatta e consegnata al Sindaco di Napoli il 12 aprile 2011. Tutte le citate censure sottendono la risoluzione della medesima quaestio iuris, afferente alle modalità applicative del potere di autenticazione di cui al citato art. 14. Preliminarmente, non condivide il Collegio il richiamo operato dal ricorrente al principio generale di cui all'art. 1334 del codice civile, secondo cui “gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”. Trattasi, infatti, di norma di principio volta a disciplinare rapporti giuridici tra privati, tra l'altro limitata alla categoria specifica degli atti unilaterali di disposizione che, come tali, configurano l'esistenza di un destinatario degli effetti, a tutela del quale gli stessi non si producono se non al momento in cui quest'ultimo ne abbia avuto conoscenza. Non vi è al riguardo nessun percorso interpretativo che consenta di applicare tale principio all'istituto pubblicistico di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, né ne sono stati proposti dal ricorrente. Nel rilevare che la prospettazione offerta dal ricorrente mostra altresì l'estrema difficoltà di individuare nel Presidente della Provincia o nel Sindaco il destinatario degli effetti dell'esercizio del potere - sempre nella pretesa di un'assimilazione di questo all'atto unilaterale privatistico - dal momento che in ambito civilistico quest'ultimo coincide con il destinatario della comunicazione, ritiene il Collegio che la normativa da assumere come riferimento debba piuttosto essere quella pubblicistica generale costituita dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., segnatamente l'art. 21 bis; tale norma, che si riferisce a fattispecie provvedimentali, ma che può senz'altro ritenersi applicabile anche ai meri atti, pone la ricettizietà come condizione di efficacia in termini di eccezione rispetto ad una regola generale, dal momento che la comunicazione al destinatario è richiesta nella sola ipotesi generale di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati. E non vi è dubbio che l'istituto di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 non ricade affatto in tale ipotesi eccezionale, rivelandosi piuttosto come disciplina di favore, in quanto recante la semplificazione di adempimenti richiesti nel procedimento elettorale. Escluso che la problematica investa questioni di efficacia delle autentiche, resta da verificare se la comunicazione da rendere al Presidente della Provincia o al Sindaco, costituisca un presupposto che la norma stessa dell'art. 14 esiga per un valido esercizio del potere di autenticazione. La risposta, a giudizio del Collegio, non può che essere negativa. Innanzitutto, sotto il profilo strutturale della norma, avrebbe scarsa ragionevolezza subordinare l'esercizio del potere di autentica, la cui attribuzione trova diretto fondamento nella legge, ad una mera comunicazione di disponibilità del suo titolare, ad immagine di una sorta di condizione meramente potestativa, dal momento che non è previsto un potere di inibizione o comunque di natura conformativa da parte del destinatario della comunicazione, cioè il Sindaco o il Presidente della Provincia. In questo senso, la costruzione della fattispecie o risulterebbe incompleta, oppure eccedente sotto il profilo della rilevanza degli effetti da riconoscere alla mancata comunicazione. Dal punto di vista funzionale va poi evidenziato che la comunicazione al Presidente della Provincia o al Sindaco è destinata non già ad interessare l'esercizio della funzione di autentica, quanto lo svolgimento della carica di consigliere comunale o provinciale da parte di chi l'abbia resa; in tal senso, costui assume un impegno istituzionale straordinario che trova causa ed occasione nella carica di consigliere, impegno di cui la legge ritiene opportuno venga informato l'organo di governo rappresentativo dell'ente locale di appartenenza, per ragioni di trasparenza politica e di conoscenza dei margini di disponibilità personale. Ne discende che alla comunicazione di disponibilità va riconosciuta una mera funzione informativa, la cui mancanza potrà avere conseguenze di natura fiduciaria sul consigliere provinciale o comunale che l'abbia omessa o ritardata, ma non già rilevare ai fini della validità delle autentiche delle sottoscrizioni che costui abbia eseguito. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche della terza censura del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. Attesa la particolarità e la novità di alcune questioni esaminate sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2011
18-11-2011 00:00
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