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Sentenza

Anche le ordinanze che impongono interventi sulle abitazioni dei cittadini debbo...
Anche le ordinanze che impongono interventi sulle abitazioni dei cittadini debbono essere motivate. Pena l'illegittimità.Tar Basilicata Sez. Prima - Sent. del 12.08.2011, n. 448
Tar Basilicata Sez. Prima - Sent. del 12.08.2011, n. 448

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2010, proposto da:
R. B. e G. L. R.,

contro

Comune di Lagonegro, in persona del Sindaco p.t., Comune di Lagonegro, Responsabile Ufficio Tecnico; n.c.;
Azienda Sanitaria Locale Potenza (A.s.p.) -Ambito Territoriale ex A.s.l. n.3 di Lagonegro; n.c.;
nei confronti di

G. C.; n.c.;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza 19 novembre 2009, n. 60 con la quale il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Lagonegro ha ordinato ai ricorrenti “di eseguire lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e anti incendio delle canne fumarie delle abitazioni e di non usare i caminetti a legna collegati alle stesse, fino all'esecuzione dei predetti lavori”.

 
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il magistrato Paola Anna Gemma Di Cesare e udito l' Avv. C. B., per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 
FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe R. B. e G. L. R. hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza 19 novembre 2009, n.60 con la quale il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Lagonegro ha ordinato loro “di eseguire lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e anti incendio delle canne fumarie delle abitazioni e di non usare i caminetti a legna collegati alle stesse, fino all'esecuzione dei predetti lavori”.

I ricorrenti affermano l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per i seguenti motivi di gravame:

1) per mancata indicazione della fonte normativa attributiva del potere esercitato con l'adozione dell'ordinanza;

2) per violazione dei principi che regolano l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

3) per omessa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, in violazione dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento di potere, poiché l'ordinanza, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stata adottata sulla sola base della contestazione di C. G., condomino dello stesso edificio, senza procedere ad altri e più approfonditi accertamenti.

Né le amministrazioni intimate né G. C. si sono costituiti in giudizio.

Alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 la domanda cautelare è stata accolta.

All'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato quanto all'assorbente motivo di difetto di motivazione dell'impugnato provvedimento con il quale il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Lagonegro ha ordinato ai ricorrenti di eseguire lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e anti incendio delle canne fumarie delle abitazioni e ha inibito loro l'uso dei caminetti a legna fino all'esecuzione dei predetti lavori.

L'ordinanza fa generico riferimento ai seguenti presupposti: a) alla nota 6 novembre 2009 con la quale l'Azienda sanitaria locale comunica che a seguito di sopralluogo eseguito in data 4 novembre 2009 presso l'abitazione del condomino C. G. è stato accertato che le canne fumarie “in acciaio senza coibentazione, chiuse in un cassonetto non ispezionabile, attraversano il corridoio dell'appartamento sito al terzo piano di proprietà C.”; b) alla circostanza che le canne fumarie sono collegate a caminetti a legna e che la “deviazione di oltre 45° dalla verticale può favorire il deposito di residui di combustione e condensa che potrebbero rallentare il regolare deflusso dei fumi”; c) alla necessità di procedere all'adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio violate.

Orbene, né nell'impugnato provvedimento né nell'atto istruttorio ivi richiamato è data alcuna indicazione delle norme di sicurezza ed antincendio violate, né è fatta menzione alcuna della fonte normativa attributiva del potere esercitato, il che non consente in alcun modo di ricavare da una lettura del provvedimento medesimo alcun elemento idoneo a ricostruirne i presupposti di diritto.

Poiché alla luce dell'articolo 3 della legge_241_1990 l'amministrazione deve illustrare nel provvedimento non solo i presupposti di fatto, ma anche le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda l'esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, non può non rilevarsi, per quanto testé detto, la carenza motivazionale e quindi l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Il Collegio ritiene pertanto che sotto questo profilo il ricorso sia da accogliere, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione vorrà adottare.

L'accoglimento del ricorso per difetto di motivazione, da solo sufficiente a viziare il provvedimento impugnato e a determinarne l'annullamento, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso proposti. Infatti, “nel giudizio amministrativo, l'accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell'atto impugnato, fa venire meno l'interesse del ricorrente all'esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame, autorizza la dichiarazione di assorbimento” (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4829).

Le spese e gli onorari di giudizio, regolamentati secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidati in dispositivo e vanno posti esclusivamente a carico del Comune di Lagonegro autore dell'ordinanza illegittima.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Condanna il Comune di Lagonegro al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 2500, 00 (duemilacinquecento/00) per diritti, onorari, oltre I.v.a., C.p.a. e alla rifusione delle spese per il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/08/2011
Avv. Antonino Sugamele

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