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Sentenza

Anche l’Autority della Concorrenza e del Mercato sbaglia - Non è ingannevole il ...
Anche l’Autority della Concorrenza e del Mercato sbaglia - Non è ingannevole il messaggio pubblicitario su quotidiani Italiani di una Università Svizzera
Consiglio di Stato Sez. Sesta - Sent. del 26.09.2011, n. 5360

Fatto e diritto

È impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 28 marzo 2007 n. 2702 che ha accolto il ricorso delle odierne appellate avverso il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 31 maggio 2006 n. 24684/06 con cui è stata accertata la ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari diffusi dall'Associazione L.U.de.S. (Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche), di Lugano, ed è stata conseguentemente irrogata la sanzione pecuniaria di euro 3.100,00.
Assume l'Agcm garante la erroneità dell'appellata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la non ingannevolezza, per i consumatori italiani, dei messaggi apparsi sui quotidiani La Prealpina di Varese ( del 9 maggio 2005) e Corriere della Sera ( del 21 e del 26 maggio 2005) volti a sollecitare la iscrizione ai corsi per l'ottenimento, presso l'appellata avente sede a Lugano, della laurea in osteopatia ed alla laurea in scienze della sicurezza.
A dire dell'appellante Amministrazione, al contrario, il carattere decettivo dei messaggi sarebbe evidente, nella misura in cui non sarebbe stato posto in evidenza fin dalla loro iniziale formulazione che il primo titolo sarebbe sfornito di valore legale in Italia, mentre il secondo sarebbe relativo alla formazione superiore di tipo non universitario secondo la legislazione elvetica e dovrebbe essere un diploma riconosciuto soltanto dall'ordinamento rumeno. Di qui la richiesta di accoglimento dell'appello, con consequenziale reiezione, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso di primo grado.
Nessuna delle parti intimate si è costituita in questo grado di giudizio.
All'udienza del 19 luglio2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.
L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, non par dubbio - la circostanza è incontestata - che la ticinese L.U.de.S. (Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche) possa denominarsi ” università” ai sensi della legge cantonale. Non rileva pertanto che la predetta università non sia abilitata a svolgere attività in Italia, quale filiazione di istituzione privata svizzera, secondo quanto precisato dalla nota del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca acquisita agli atti del giudizio.
Dalla formulazione del messaggi appare chiaro che l'università ha sede in Lugano e che pertanto i titoli che conseguono ai corsi di laurea non possono che essere quelli dell'ordinamento svizzero, in cui l'Università è costituita e opera. Inoltre, come è stato precisato nel parere endoprocedimentale reso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di tenore contrario all'ipotizzata decettività dei messaggi, la pubblicizzazione di corsi che si tengono in uno Stato estero e secondo il relativo ordinamento (il che non è qui contestato), in quanto preordinati al conseguimento di titoli riconosciuti su tale territorio (il che non è parimenti contestato), non è idoneo ad indurre in errore le persone alle quali è rivolto, non potendosi intendere che i corsi stessi siano diretti a conseguire titoli con valore legale in Italia.
D'altra parte, come ha osservato il Tribunale amministrativo, l'iscrizione ad un corso universitario non è scelta che si suol fare d'istinto, cioè senza una attenta ponderazione di ogni profilo giuridico ed accademico inerente al corso prescelto, con particolare riguardo alla validità legale, nei distinti Paesi, del titolo che si andrà a conseguire.
In tale prospettiva, non appare irrilevante, sul piano della non ingannevolezza intrinseca dei messaggi, che nel testo degli stessi fosse indicato il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica nonché gli estremi del sito internet della Università, risultando in tal modo facilitato l'accesso degli utenti a tutte le informazioni aggiuntive di possibile interesse in ordine ai corsi pubblicizzati attraverso i messaggi oggetto di causa. Di fronte a tali dati, l'informazione dell'interessato poteva essere ritenuta ordinariamente consapevole; sicché stava alla sua libera autoresponsabilità valutare la convenienza dell'accettazione della proposta della L.U.de.S..
In definitiva, l'appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
Non vi è spazio per provvedere sulle spese di lite del grado in difetto di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( RG n. 5059/07), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Depositata in Segreteria il 26.09.2011
Avv. Antonino Sugamele

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