T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13 dicembre 2010, n. 36253 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Le deliberazioni con le quali il C.S.M. conferisce ai magistrati uffici direttivi o semidirettivi, pur costituendo espressione di ampia attività discrezionale, possono essere oggetto di sindacato giuridizionale di legittimità in relazione ad eventuali carenze motivazionali nonchè rispetto all'esistenza di un nesso logico di conseguenzialità tra i presupposti valutati e le conclusioni desunte. Il riscontro di legittimità ammissibile è, pertanto, solo quello relativo a quei gravi difetti della deliberazione di conferimento che possano risolversi in un vizio di eccesso di potere. In tal senso, rispetto alla determinazione del punteggio relativo al singolo candidato, insindacabili (in sede di legittimità) risultano le attribuzioni per merito (stante, appunto, l'ampia discrezionalità che ne connota il riconoscimento), mentre possono essere oggetto di censura quelle che attengono ai profili professionali dei magistrati, in relazione all'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni analoghe a quelle da conferire. Si tratta, all'evidenza, di valutazioni attinenti gli indicatori oggettivi per l'attitudine direttiva (c.d. profilo attitudinale) e, quindi, la sussistenza di presupposti di mero fatto sottratti, in quanto tali, ad apprezzamento discrezionale.
17-12-2010 00:00
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