Sicilia: pubblicato il Piano Casa. Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana legge n.6/2010
Sicilia: pubblicato il Piano Casa
Ammessi gli interventi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, purché nel rispetto delle distanze minime e in conformità alla normativa antisismica
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la legge n.6/2010 sul Piano Casa.
La legge è composta da 12 articoli, ma i comuni con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità della stessa ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.
Secondo la nuova normativa regionale sarà possibile:
- ampliare gli edifici ultimati entro il 31 dicembre 2009, di cubatura non superiore a mille metri cubi, che non abbiano giù usufruito di condono.
- potranno essere ampliati gli edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi sino al 20 % che potrà arrivare al 35 % in caso di demolizione e ricostruzione, a condizione che si impieghino fonti rinnovabili e tecniche costruttive di bioedilizia;
- realizzare parcheggi sotterranei in cambio della concessione ai Comuni delle aree sovrastanti da adibire a verde;
- ampliare del 15% della superficie coperta, e del 25%, sempre della superficie coperta ma in caso di demolizione e ricostruzione, gli edifici industriali esistenti nelle aree D.
Sono ammessi gli interventi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.
Non è possibile eccedere il limite di 200 metri cubi per l'intero corpo di fabbrica, risultante alla data del 31 dicembre 2009, suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare.
E' inoltre possibile riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati restando esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio salvo quelli oggetto di accertamento di conformità.
sono realizzabili in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione con la precisazione che l'ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009.
Tutti gli interventi sono subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell'intero edificio ed all'eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.
Da "Edilizia Urbanistica" Maggioli editore
09-04-2010 00:00
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