La Cass. sancisce che il cittadino morso da un cane randagio deve essere risarcito dal Comune. Avv. Sugamele
La Cassazione ha sancito che quando a mordere il cittadino è un cane randagio deve essere il Comune a pagare i danni. Sentenza 28.4.10.-
03/05/2010 - Con la sentenza n. 10190 depositata il 28 aprile 2010 la Suprema Corte di cassazione ha sancito, sulla scia di una preesistente filone giurisprudenziale, che l'ente territoriale comunale ha l'obbligo di risarcire il soggetto che subisce danni danni a seguito dell'aggressione di un cane randagio.
La Corte, ha precisato, che detto obbligo non può essere rapportato alla taglia del cane randagio e all'età avanzata della donna aggredita. Insomma il Sindaco risponde senza mezzi termini. Secondo la ricostruzione della vicenda, la donna aveva lamentato di essere caduta rovinosamente a terra per difendersi dai morsi del cane randagio, mentre il comune aveva eccepito che la caduta della donna era da attribuire alla stessa che, spaventatasi alla vista del cane, sarebbe caduta procurandosi la rottura del femore. Su ricorso della donna, il Supremo Collegio ha stabilito che la Corte di Appello territoriale, non riconoscendo il risarcimento all'anziana donna, aveva violato le norme contro il randagismo e cioè quelle norme che pongono degli obblighi in capo all'ente locale (in questo caso, il comune) di assumere provvedimenti in modo che gli animali randagi non rechino disturbo alle persone.
In conseguenza ha aggiunto la Corte “la peculiare debolezza e sensibilità della vittima che si è spaventata e caduta, per il timore di essere morsa dall'animale che le abbaiava contro, manifestando intenzioni aggressive, non rende il danno meno grave ed ingiusto”. Infatti “anche le persone anziane debbono poter circolare sul territorio pubblico senza essere esposte a situazioni di pericolo, ed in particolare a quelle che l'ente pubblico è espressamente obbligato a prevenire, quali il randagismo. Né l'eventuale debolezza o lo scarso controllo dei propri movimenti da parte della vittima valgono di per sé ad escludere il nesso causale fra l'illecito e il danno, salvo che si dimostri che tali condizioni fossero di tale gravità da potersi considerare sufficienti da sole a produrre l'evento”.-
03-05-2010 00:00
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