DIRITTO URBANISTICO TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 14 luglio 2010, n. 3034 - Cubatura - Alienazione o cessione - Autonoma patrimonialita' rispetto al terreno - Lotto di terreno ricevente - Superamento del volume ordinariamente consentito -
La cubatura che un terreno esprime o possiede può essere alienata o ceduta indipendentemente dalla alienazione o dalla cessione del terreno medesimo: ciò perchè la cubatura, pur se intrinsecamente collegata al terreno che la esprime, costituisce una utilità separata da questo, autonomamente valutabile e con una propria commerciabilità e patrimonalità . La cubatura espressa dal terreno può, dunque, essere oggetto di un contratto di trasferimento con il quale il proprietario di un'area trasferisce a titolo oneroso parte delle sue possibilità edificatorie ad altro soggetto allo scopo di consentire a quest'ultimo di realizzare nell'area di sua proprietà , una costruzione di maggior volume, nel rispetto dell'indice di densità fondiaria . Il lotto di terreno ricevente è sempre destinato a superare il volume ordinariamente in esso consentito (anche se in deroga rispetto agli indici ordinari), proprio per effetto dell'acquisto di cubatura da altro lotto, che, poi, non potrà più essere oggetto di edificazione. Sicchè il sistema edificatorio di zona, sotto il profilo del volume complessivo, rimane integro. Pres. Zingales, Est. Savasta - C. s.r.l. e altro (avv. Scuderi) c. Comune di Misterbianco (avv. Giuffrida) -
25-07-2010 00:00
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