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Sentenza

Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8293.Forze armate. Diritto indennità ...
Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8293.Forze armate. Diritto indennità trasferimento
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di trasferimento a favore del personale delle Forze Armate la distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio rappresenta ancora, pur nel mutato quadro normativo di riferimento risultante in seguito alla novella di cui alla legge n. 86 del 2001 (recante la nuova disciplina di tale indennità nelle Forze Armate), una condizione determinante, così come in precedenza, nel vigore delle legge n. 100 del 1987, abrogata dalla richiamata successiva normativa in materia. 
L'indennità di trasferimento riconosciuta, ex art. 1 della legge n. 86 del 2001, al personale delle Forze Armate ha la funzione di compensare il disagio conseguente allo spostamento di sede di servizio per distanze superiori a 10 Km, a cui usualmente si collega, a causa della distanza, anche lo spostamento di domicilio, di norma non necessario per distanze inferiori al limite menzionato.
Avv. Antonino Sugamele

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