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Sentenza

Il diritto di accesso agli atti concerne il documento materiale non le informazi...
Il diritto di accesso agli atti concerne il documento materiale non le informazioni detenute dalla PA
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., (ud. 08/02/2023) 07-03-2023, n. 343

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 974 del 2022, proposto da -OMISSIS-, costituito personalmente e, altresì, rappresentato e difeso dall'avv. Angelino Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ciriaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del provvedimento di "diniego - rifiuto", datato -OMISSIS- notificato a mezzo p.e.c. in pari data, e di tutti quelli ad esso presupposti e conseguenti, all'istanza di accesso del -OMISSIS-;

- del diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta, con l'istanza di accesso e dichiarazione dell'obbligo in ordine ad essa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - L'odierno ricorrente -OMISSIS-, abogado stabilito iscritto all'Albo degli Avvocati di Lamezia Terme, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ha negato l'accesso agli atti richiesti con istanza del -OMISSIS-.

2. - Gli atti richiesti erano i seguenti:

a) certificazione, ad uso esibizione a terzi, con l'attestazione della data in cui l'odierno ricorrente ha proposto istanza per l'iscrizione al registro dei praticanti, nonché, la data in cui l'iscrizione è stata deliberata e la data in cui la deliberazione è stata formalmente notificata all'interessato;

b) certificazione, ad uso esibizione a terzi, recante attestazione della data in cui l'istante ha proposto richiesta di iscrizione all'albo degli avvocati, sezione speciale avvocati stabiliti, nonché della data in cui l'iscrizione è stata deliberata ed è stata formalmente comunicata;

c) certificazione, ad uso esibizione a terzi, con l'attestazione della data in cui l'Ordine ha inoltrato richiesta di pubblicazione dell'indirizzo p.e.c. -OMISSIS-, all'ufficio responsabile della tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC), presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, ovvero presso la società I. S.C.p.A., quale ente gestore del servizio tecnico;

- certificazione, ad uso esibizione a terzi, recante attestazione della data in cui l'odierno ricorrente ha proposto istanza per il rilascio del tesserino identificativo personale, nonché la data in cui il l'Ordine ha inoltrato richiesta di emissione al proprio fornitore di fiducia e, infine la data in cui esso è pervenuto ed è stato materialmente consegnato;

- certificazione, ad uso esibizione a terzi, con attestazione della data in cui è stata inoltrata richiesta di pubblicazione del nominativo dell'odierno ricorrente all'ufficio responsabile della tenuta del pubblico elenco nazionale degli avvocati iscritti agli albi, reso disponibile online dal Consiglio Nazionale Forense.

3. - L'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in data -OMISSIS-, ha opposto diniego al rilascio di quanto richiesto, rilevando che "la tipologia di documentazione richiesta non è nella diretta e immediata disponibilità dell'Ente, implicando attività di ricerca, raccolta, indagine e certificazione del contenuto non esigibile".

4. - L'istante ha impugnato l'atto di diniego, deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. c) e 24, c. 7, L. n. 241 del 1990, degli artt. 3, 24, 51 e 97 Costituzione, del D.Lgs. n. 33 del 2013, dell'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Egli ha concluso chiedendo che sia annullato l'atto impugnato e che sia dichiarato il diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste e sia ordinato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme di provvedere sull'istanza di accesso, determinandone le modalità esecutive, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della sentenza e che sia nominato un commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inottemperanza.

Con condanna della parte intimata al pagamento integrale delle spese di giudizio, nonché dei diritti ed onorari di difesa, comprensivi di maggiorazione forfetaria e rivalsa Cassa di Previdenza Avvocati ed I.V.A. in favore dell'avv. M.A., dichiaratosi difensore distrattario ex art. 93 c.p.c.

5. - Si è costituito l'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, che ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di accesso per genericità e ha dedotto la carenza di fondamento di essa per difetto di un interesse legittimante, nonché la carenza di motivazione della domanda di accesso.

Parte resistente ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio.

6. - Nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023, sentito il difensore dell'amministrazione intimata, la causa è stata assegnata in decisione.

7. - Il ricorso non può trovare accoglimento.

Va rilevato, innanzi tutto, che l'istanza di accesso è stata presentata inequivocabilmente ai sensi degli art. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990, per cui la pretesa azionata in questa sede è inquadrabile unicamente nelle previsioni degli artt. 31 e 117 c.p.a.

Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990 oggetto dell'istanza deve essere un documento amministrativo, intendendosi per esso: "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Si tratta di nozione assai ampia, che, tuttavia, comprende documenti già esistenti nella loro materialità, non essendo accessibili le informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documenti amministrativo.

Come ribadito dalla giurisprudenza, anche di recente, l'istanza di accesso ai documenti può avere ad oggetto solamente la documentazione già formata ed in possesso dell'amministrazione (Cons. St., sez. V, 6 settembre 2022, n. 7764) e non può, comunque, comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario dell'istanza.

Nel caso di specie, l'istanza di accesso ha riguardato una serie di certificazioni contenenti l'attestazione di determinati dati, che il ricorrente ha affermato essere in possesso dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

Oggetto della richiesta presentata dall'odierna ricorrente sono stati, non documenti amministrativi, quali definiti dal menzionato art. 22 della L. n. 241 del 1990, di cui parte ricorrente ha invocato l'applicazione, ma atti dichiarativi concernenti determinati dati.

Non documenti già esistenti, quindi, ma una serie di atti che l'amministrazione intimata avrebbe dovuto formare, contenenti le informazioni richieste con l'istanza di accesso.

8. - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Francesco Tallaro, Consigliere

Manuela Bucca, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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