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Sentenza

L'ingiusta bocciatura determina il risarcimento del danno patrimoniale e mor...
L'ingiusta bocciatura determina il risarcimento del danno patrimoniale e morale subito dalla studentessa.
TAR LIGURIA, SEZ. I,

SENTENZA DEL 5 OTTOBRE 2022, N. 834

BOCCIATURA – RESPONSABILITÀ – LUCRO CESSANTE – DANNO MORALE.


Qualora l'attività provvedimentale illegittima abbia leso l'interesse pretensivo della studentessa ad essere ammessa alla classe successiva è da riconoscere la responsabilità ex art. 2043 c.c. della P.A., potendosi formulare un giudizio prognostico positivo circa il fatto che, se l'azione amministrativa non fosse stata inficiata dai molteplici vizi censurati, l'interessata avrebbe potuto ottenere l'agognata promozione e non avrebbe rallentato il suo percorso di istruzione ed il successivo ingresso nel mondo del lavoro. Spetta all'interessata il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante patito, per avere differito di un anno gli studi universitari e l'inizio dell'attività professionale, tenuto conto che a causa del ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore, la ricorrente – laureatasi in corso – ha subito un allungamento dei tempi per svolgere l'attività lavorativa produttiva di reddito, sebbene il pregiudizio economico ristorabile non coincida in toto con il mancato reddito medio di un anno di lavoro, perché la percezione dei guadagni è stata (non già definitivamente persa, bensì) posticipata nel tempo. Tale ritardo, inoltre, si ripercuote sui contributi previdenziali da versare.  Spetta alla ricorrente anche il ristoro del danno morale cui immaterialità, unitamente all'assenza sia di base organica che di componenti relazionali, sfugge ad un accertamento fondato sugli ordinari canoni probatori, imponendo il ricorso al ragionamento logico-inferenziale fondato sull'id quod plerumque accidit e, quindi, sulle massime di esperienza, che possono da sole fondare la determinazione dell'organo giudicante. In applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche, si reputa corrispondente ad una massima di esperienza che, nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell'alunno patema d'animo, afflizione, frustrazione ed angoscia.
Avv. Antonino Sugamele

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