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Sentenza

Il riparto di giurisdizione in tema di graduatorie del personale docente....
Il riparto di giurisdizione in tema di graduatorie del personale docente.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI
SENTENZA DEL 09 MARZO 2021, N. 2007
Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato si sofferma sul riparto di giurisdizione in materia di graduatorie permanenti (GAE) del personale docente e di graduatorie di istituto.
Preliminarmente il Collegio chiarisce che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle suddette graduatorie permanenti non sono procedure concorsuali, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001: tali atti sono, infatti, ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, co. 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste esclusivamente nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria.
In senso conforme: Cons. Stato, Ad. Pl., 12 luglio 2011, n. 11; Cass. civ., sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27991.
Tanto premesso, il Consiglio di Stato rileva che sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo qualora non venga in considerazione il diritto a permanere nelle GAE, bensì la diversa ipotesi che ha come presupposto le graduatorie d'istituto, a cui il Dirigente scolastico attinge per supplenze annuali o temporanee: in tal caso, la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo di formazione delle predette graduatorie di istituto a cui corrisponde una posizione soggettiva di interessa legittimo.
Avv. Antonino Sugamele

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