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Sentenza

OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DI RIGETTO. EFFETTIVITA' DELLA TUTELA....
OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DI RIGETTO. EFFETTIVITA' DELLA TUTELA.
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV
SENTENZA 22 GIUGNO 2020, N. 4003
La sentenza di rigetto è autoesecutiva e il giudicato che ne deriva non è attributivo di alcun bene della vita da eseguire: sicché non è ammissibile l'azione per l'ottemperanza di una sentenza di appello che abbia dichiarato irricevibile il gravame proposto avverso una sentenza di rigetto emanata in primo grado.
La suddetta conclusione il Consiglio di Stato perviene esaltando il ruolo del giudizio di ottemperanza in relazione al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale: in questo senso, il Consesso spiega che l'effettività della tutela giurisdizionale è la capacità del processo di conseguire risultati nella sfera sostanziale, vale a dire di garantire la soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente il cui ricorso, rivelandosi fondato, sia stato accolto; sicché, in sostanza, il principio di effettività della tutela si traduce nella capacità del processo di garantire al ricorrente vittorioso in giudizio il bene della vita, finale o strumentale, del quale sia stata accertata la spettanza.
Ciò posto, con specifico riguardo al giudizio di ottemperanza il Collegio evidenzia che il suddetto giudizio costituisce uno strumento fondamentale per garantire che la tutela dell'interesse legittimo sia piena ed effettiva, in quanto, attribuendo al giudice amministrativo la giurisdizione con cognizione estesa al merito, ha la funzione di adeguare la situazione di fatto, ove del caso attraverso la sostituzione del giudice all'amministrazione inerte, alla situazione di diritto scolpita nel giudicato o, comunque, in una sentenza esecutiva. Pertanto, ove il ricorrente agisca per l'ottemperanza di una sentenza di appello che abbia dichiarato irricevibile il gravame proposto avverso una sentenza di rigetto emanata in primo grado (come nella fattispecie), il ricorso per ottemperanza va dichiarato inammissibile, perché – come detto innanzi – la sentenza di rigetto è evidentemente autoesecutiva e non sussiste alcun giudicato attributivo di un bene della vita da eseguire.
Avv. Antonino Sugamele

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