Domenica 9 Agosto 2020
La norma che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza non distingue affatto tra incarichi autorizzabili ma non autorizzati o incarichi non autorizzabili perché assolutamente incompatibili, sicché esprime un divieto di carattere generale concernente tutti gli incarichi. La limitazione dell'obbligo di riversamento dei compensi percepiti alle sole ipotesi di svolgimento di incarichi autorizzabili ma non autorizzati, avrebbe quale anomalo effetto di sanzionare in maniera più gravosa ipotesi, di fatto, meno gravi rispetto all'assunzione di incarichi viziati dalla c.d. incompatibilità assoluta.
Corte dei conti-Calabria, sentenza 20 aprile 2020, n. 115