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Sentenza

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020, serie gene...
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020, serie generale, il decreto scuola (d.l. n. 22/2020, vigente al 9 aprile 2020), con le misure urgenti adottate per la regolare conclusione e l’avvio ordinato dell’anno scolastico, nonché per lo svolgimento degli esami di Stato.
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22;in G.U. dell'8 aprile 2020, n. 93Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e   l'ordinato   avviodell'anno scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato.(20G00042)Vigente al: 9-4-2020  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  glieffetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   staproducendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie inmateria di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinatoavvio  dell'anno  scolastico   2020/2021   e   di   accelerazione   esemplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenzadel Ministro dell'istruzione; Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  dover  prevedere   misureeccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di  abilitazioneall'esercizio  delle   professioni,   nonche'   per   assicurare   lacontinuita', pur in  costanza  dell'emergenza  epidemiologica,  delleattivita' formative delle Universita', ivi comprese quelle pratiche edi tirocinio; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nellariunione del 6 aprile 2020; Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  delMinistro dell'istruzione e  del  Ministro  dell'universita'  e  dellaricerca, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e dellacooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  dellefinanze e per la pubblica amministrazione; Emanail seguente decreto-legge:Art. 1Misure urgenti per gli esami di Statoe la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/20201. Con una o piu' ordinanze del  Ministro  dell'istruzione  possono
essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,  specifiche  misuresulla valutazione degli alunni e sullo  svolgimento  degli  esami  diStato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione,  neicasi e con i limiti indicati ai commi successivi. 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono  le  strategie  e  lemodalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli  apprendimentirelativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolasticosuccessivo, a decorrere dal 1° di  settembre  2020,  quale  attivita'didattica  ordinaria.  L'eventuale  integrazione  e  recupero   degliapprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifichenecessita' degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  icicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  dellecompetenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  dellascuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alleindicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istitutitecnici e professionali. 3. Nel caso in cui  l'attivita'  didattica  delle  istituzioni  delsistema nazionale di istruzione riprenda  in  presenza  entro  il  18maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza,  leordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuolesecondarie, tenuto conto del possibile recupero  degli  apprendimentidi cui al comma 2 e comunque del processo formativo e  dei  risultatidi apprendimento conseguiti sulla base della  programmazione  svolta,in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del  decreto  legislativo  13aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e  6,  del  decreto  delPresidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; b) le prove dell'esame di Stato conclusivo  del  primo  ciclo  diistruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di  esse  erimodulando  le  modalita'  di  attribuzione  del  voto  finale,  conspecifiche disposizioni per i  candidati  privatisti,  salvaguardandol'omogeneita'  di  svolgimento  rispetto  all'esame   dei   candidatiinterni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62del 2017; c) le modalita' di costituzione e di  nomina  delle  commissioni,prevedendo  la  loro  composizione  con   commissari   esclusivamenteappartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidenteesterno  per  l'esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  diistruzione,  in  deroga  all'articolo  16,  comma  4,del   decretolegislativo n. 62 del 2017; d) le prove dell'esame di Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo,prevedendo anche la sostituzione  della  seconda  prova  a  caratterenazionale con una prova  predisposta  dalla  singola  commissione  diesame affinche' detta prova sia aderente  alle  attivita'  didatticheeffettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifichediscipline  di  indirizzo,  sulla  base  di  criteri  del   Ministerodell'istruzione  che  ne  assicurino  uniformita',  in  deroga   agliarticoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017. 4.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  didattica  in  presenza  delleistituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie  non  possano  svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al  comma  3,  in  quantocompatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalita',  anche  telematiche,  della  valutazione  finaledegli  alunni,  ivi  compresi  gli   scrutini   finali,   in   derogaall'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e  all'articolo4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclodi istruzione con la valutazione finale da  parte  del  consiglio  diclasse che tiene conto altresi' di un elaborato del  candidato,  comedefinito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri perl'attribuzione del voto finale, con  specifiche  disposizioni  per  icandidati privatisti,  salvaguardando  l'omogeneita'  di  svolgimentorispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e10 del decreto legislativon. 62 del 2017; c) l'eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  ununico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematichee punteggio per  garantire  la  completezza  e  la  congruita'  dellavalutazione,  e  dettando  specifiche  previsioni  per  i   candidatiesterni, per  l'esame  di  stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  diistruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del  decreto  legislativon. 62 del 2017; d) la revisione, nel limite delle risorse finanziariedisponibilia legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza edel relativo premio, anche  in  deroga  all'articolo  2  del  decretolegislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di  tutelare  la  pienavalorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate aisensi del comma 3. 5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifichemodalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e  disturbispecifici di  apprendimento,  nonche'  con  altri  bisogni educativispeciali. 6. In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  aifini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si  prescindedal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5,  comma  1,  6,  7,comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, deldecreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando  quanto  stabilitonel primo periodo, nello scrutinio  finale  e  nell'integrazione  delpunteggio di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  del  citato  decretolegislativo, anche in deroga ai  requisiti  ivi  previsti,  si  tieneconto  del  processo  formativo  e  dei  risultati  di  apprendimentoconseguiti sulla base  della  programmazione  svolta.  Le  esperienzematurate nei percorsi per le competenze trasversali e  l'orientamentocostituiscono comunque parte del colloquio di  cui  all'articolo  17,comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 7. I candidati esterni svolgono in presenza gli  esami  preliminaridi cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  62  del2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame diStato  conclusivo  del  secondo  ciclo  nel  corso   della   sessionestraordinaria di cui all'articolo 17, comma 11,  del  citato  decretolegislativo. La configurazione dell'esame di Stato  per  i  candidatiesterni corrisponde a quella prevista per i candidati  interni  dalle
ordinanze di cui al comma 1. 8.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazioneinternazionale, sentito il  Ministro  dell'istruzione,  puo'  emanarespecifiche  disposizioni,   con   proprio   decreto,   per   adattarel'applicazione delle ordinanze  di  cui  al  presente  articolo  allespecificita' del sistema della formazione italiana nel mondo  di  cuial decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  anche  avuto  riguardoall'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operanole istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 9. I provvedimenti di cui al  presente  articolo  devono  garantirel'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di  istruzionee, per il secondo ciclo, il limite di spesa di  cui  all'articolo  3,comma  2,  della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  come   integratodall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, eridotto dall'articolo 18, comma 2,  del  decreto-legge  12  settembre2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  di  concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esamidi Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati  a  valeresul predetto limite dispesa. I predetti risparmi sono  versati  alleentrate dello Stato per essere successivamente riassegnati  al  fondoper il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26dicembre 2006, n. 296,  nel  rispetto  del  saldo  dell'indebitamentonetto. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Art. 2Misure urgenti per l'ordinato avvidell'anno scolastico 2020/20211. Con una o piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  sentitiil Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  lapubblica amministrazione, per l'ordinato avvio  dell'anno  scolastico2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni  vigenti,misure volte: a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'annoscolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anchetenendo   conto   dell'eventuale   necessita'   di   recupero   degliapprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusionedelle procedure di avvio dell'anno scolastico; b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  edelle tempistiche di immissione in  ruolo,  da  concludersi  comunqueentro  la  data  del  15  settembre  2020,  nonche'   degli   aspettiprocedurali  e  delle  tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,assegnazioni  provvisorie  e  attribuzioni  dicontratti   a   tempodeterminato, anche in deroga al termine di conclusione  delle  stesseprevisto dall'articolo 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  3  luglio2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  agosto2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei  vincoli  di  permanenzasulla sede previsti  dalle  disposizioni  vigenti  e  delle  facolta'assunzionali disponibili; 
c) alla previsione,  con  riferimento  all'ordinata  prosecuzionedell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui aldecreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  64,  che,  qualora  alcunegraduatorie  di  cui  al  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca del  15  luglio  2019,  n.  1084,  esuccessive  modificazioni,  risultino  esaurite,  esclusivamente  perl'anno  scolastico  2020/2021,  hanno   vigenza   le   corrispondentigraduatorie di cui ai decreti del Ministero  degli  affari  esteri  9agosto 2013, n. 4055 e  25  novembre  2013,  n.  4944,  e  successivemodificazioni,   concernenti   l'approvazione    delle    graduatoriedefinitive delle prove  di  accertamento  linguistico,  affinche'  ilMinistero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,attingendo alla suddette graduatorie,  anche  per  aree  linguistichediverse  e  per  classi   di   concorso   affini,   in   applicazionedell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possaprocedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico; d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cuial comma 4 dell'articolo 1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  deilibri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga  aquanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  deldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2.  Relativamente  alle  attivita'  del  sistema  della  formazioneitaliana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di  cui  al  comma  1,sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale. 3. In corrispondenza della sospensione delle  attivita'  didattichein presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personaledocente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' adistanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   adisposizione. Le prestazioni lavorative e  gli adempimenti  connessidei dirigenti  scolastici  nonche'  del  personale  scolastico,  comedeterminati  dal  quadro  contrattuale  e  normativo  vigente,  fermorestando quanto stabilito al primo  periodo  e  all'articolo  87  deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'del lavoro agile  anche  attraverso  apparecchiature  informatiche  ecollegamenti telefonici e telematici, per contenere  ogni  diffusionedel contagio. 4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per lesupplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3  maggio1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di  cuiall'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima  legge,  sono  attuatenell'anno  scolastico  2020/2021  per  spiegare  efficacia   per   ilconferimento  delle  supplenze  a  decorrere   dall'anno   scolastico2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021,  restanovalide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi irelativi  elenchi  aggiuntivi,  di  cui  al  decreto   del   Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno  2015,e  successive  modificazioni,  da  compilarsi,per  la  finestra  diinserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31  agosto2020,  anche  per  i  soggetti  in  possesso  del  solo   titolo   di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle  graduatorie  adesaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, perspiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere  dall'annoscolastico 2021/2022. 5. In relazione al periodo di  formazione  e  prova  del  personaledocente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nelcaso di reiterazione del periodo di prova ai sensi  dell'articolo  1,comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuateentro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo resodal dirigente tecnico in sede  di  comitato  di  valutazione  di  cuiall'articolo 1, comma 117, della legge citata. 6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020,  sono  sospesi  i  viaggid'istruzione, le iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  le  visiteguidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.Art. 3Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigoredel presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato diemergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto  legislativo30 giugno  1999,  n.  233,  il  Consiglio  superiore  della  pubblicaistruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di  sette  giornidalla richiesta da parte del  Ministro  dell'istruzione.  Decorso  iltermine di sette giorni,si puo' prescindere dal parere. 2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 deldecreto legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  a  decorrere  dalladeliberazione dello stato di emergenza, per i  quali  non  sia  statoancora reso il parere e non sia scaduto il termine per  renderlo,  iltermine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. Art. 4Sospensione delle prove concorsualiper l'accesso al pubblico impiego1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali perl'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5,  primoperiodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende  riferitaesclusivamente  allo  svolgimento  delle  prove   concorsuali   dellemedesime procedure. Art. 5
Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazioneper  l'accesso  alle  professioni  vigilate  dal  Ministero   dellagiustizia1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo  periodo,del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  si  applicano,  in  quantocompatibili,  anche  alle  procedure   concorsuali   previste   dagliordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanzadel Ministero della  giustizia  e  agli  esami  di  abilitazione  perl'accesso  alle  medesime  professioni,  ivi   comprese   le   misurecompensative per il  riconoscimento  delle  qualifiche  professionaliconseguite all'estero. Art. 6 Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di  Stato   diabilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e   dei   tirociniprofessionalizzanti e curriculari1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  5,  qualora  sianecessario in relazione al protrarsi dello stato  di  emergenza, conuno o piu' decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricercapossono essere definite, anche in deroga  alle  vigenti  disposizioninormative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del  decretolegislativo 6 novembre 2007, n. 206,  in materia  di  riconoscimentodelle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' dellaprima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato diabilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate  ai  sensidel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.  328,delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,  tecnologoalimentare, dottore  commercialista  ed  esperto  contabile,  nonche'delle  prove  integrative  per  l'abilitazione  all'esercizio   dellarevisione legale. 2. Con i  decreti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  altresi'individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivicomprese modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'  pratiche  o  ditirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professionidi cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste  nell'ambito  deivigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successiveal conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  alconseguimento dell'abilitazione professionale. 3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui  all'articolo  41della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade ilperiodo   di   sospensione   delle   udienze   dovuto   all'emergenzaepidemiologica  determinata  dal  diffondersi  del  COVID-19,  e'  daconsiderarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticantenon abbia assistito al numero minimo di udienze di  cui  all'articolo8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17  marzo  2016,n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionaledi cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n.  247,per i tirocinanti che hanno conseguito la  laurea  in  giurisprudenzanella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensionedelle udienze dovuto  all'emergenza  epidemiologica  determinata  daldiffondersi del COVID-19, sono sospese tutte leattivita'  formativedei tirocini, di cui all'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il  Ministro  dellagiustizia  predispone  con  proprio  decreto  tutti   gli   strumentinecessari alla prosecuzione  delle  attivita'  formative  a  distanzadurante il suddetto periodo di sospensione. 4.  Ai  fini  del  conseguimento  dei  requisiti   necessari   allapartecipazione agli esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  diuna professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le  solesessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso trail 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato  dalConsiglio dei Ministri in data 31 gennaio  2020,  le  amministrazionicompetenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non  tenerconto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti,  al  finedi  consentire  il  riconoscimento  degli   anzidetti   requisiti   el'ammissione dei candidati che abbiano  conseguito  la  laurea  nellasessione di  cui  all'articolo  101,  comma  1,  primo  periodo,  deldecreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Art. 7Misure urgenti per assicurare la  continuita'  della  gestione  delleUniversita'  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione  artisticamusicale e coreutica1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli  ateneie delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreuticadi cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le  procedure  elettoraliper il rinnovo degli organi collegiali  e  monocratici  dei  predettienti, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decretoovvero da svolgersi durante lo  stato  di  emergenza  deliberato  dalConsiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino  alperdurare dello stato di emergenza  medesimo.  Per  la  durata  dellostato di emergenza, nei casi di impossibilita' o mancata prosecuzionedell'incarico  da  parte  degli   organi   monocratici,   intervenutasuccessivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge  o  dallostatuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di  prima  fasciadelle strutture interessate. I  soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo,svolgono, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  lefunzioni  degli  organi  di  cui  al  primo  periodo,  ovvero  quellisubentrati ai sensi del  secondo  periodo,  proseguono  nell'incaricofino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alledurate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge  30dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto  del  Presidentedella Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle  disposizionidi  legge  o  statutarie  che  prevedano  limitazioni  alle  relativefunzioni. Al termine dello stato di emergenza,  gli  enti  provvedonoalla rinnovazione degli atti relativi  alle  procedure  elettorali  e
allo svolgimento delle stesse nei termini indicati  dallo  statuto  edai regolamenti interni. Art. 8Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelleregioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  diBolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  normedi attuazione. 2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  delpresente decreto  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  efinanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 9Entrata in vigore1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  aquello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   dellaRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversionein legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Avv. Antonino Sugamele

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