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Sentenza

Il Comune di Buseto Palizzolo contro la Regione Sicilia - Assessorato dell'Energ...
Il Comune di Buseto Palizzolo contro la Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., (ud. 16-04-2019) 25-07-2019, n. 1933


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2018, proposto da

Comune di Buseto Palizzolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

S.L. n. q. di Commissario ad acta, non costituito in giudizio;

nei confronti

S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Stagno D'Alcontres, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto Assessoriale n. 73/GAB del 3 settembre 2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, notificato al Comune di Buseto Palizzolo in

data 6 settembre 2018, con nota prot. n. (...) del 4 settembre 2018, con il quale Dott. S.L. è stato nominato Commissario ad acta presso i Comuni di Buseto Palizzolo e Paceco per adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 16 del 2017, riportati nell'elenco allegato ai punti A.1 ed A.8;

- del verbale di insediamento del commissario ad acta - Dott. S.L. - del 5 ottobre 2018;

- della nota del commissario ad acta - Dott. S.L. - assunta al protocollo comunale al n.(...)del 05.10.2018, con cui si dispone che il Responsabile del Settore C del Comune di Buseto Palizzolo e il Consiglio Comunale adottino gli atti necessari per la presa in carico delle reti EAS;

- della diffida intimata dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana con nota n. prot. (...) del 28/06/2018;

- della nota prot. n. (...). del 17.09.2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana;

- della delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 23/10/2018, con la quale la gestione degli impianti e delle reti idriche prima gestite dell'EAS in liquidazione è stata posta a carico dell'amministrazione comunale;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 31 ottobre 2018, e depositato il successivo 13 novembre, il Comune di Buseto Palizzolo ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, e la società S..

Con ordinanza n. 1176/2018 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 aprile 2019.

2. Il Comune di Buseto Palizzolo ha impugnato davanti a questo Tribunale amministrativo:

a) il Decreto Assessoriale n. 73/GAB del 3 settembre 2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, con il quale Dott. S.L. è stato nominato Commissario ad acta presso i Comuni di Buseto Palizzolo e Paceco per adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 16 del 2017;

b) il verbale di insediamento del commissario ad acta - Dott. S.L. - del 5 ottobre 2018;

c) la nota del commissario ad acta - Dott. S.L. - assunta al protocollo comunale al n. (...) del 05.10.2018, con cui si dispone che il Responsabile del Settore C del Comune di Buseto Palizzolo e il Consiglio Comunale adottino gli atti necessari per la presa in carico delle reti EAS;

d) la diffida intimata dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana con nota n. prot. (...) del 28/06/2018;

e) la nota prot. n. (...). del 17.09.2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana;

f) la delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 23/10/2018, con la quale la gestione degli impianti e delle reti idriche prima gestite dell'EAS in liquidazione è stata posta a carico dell'amministrazione comunale.

Il ricorso risulta affidato alle seguenti censure.

1) "ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 4 COMMA 2 DELLA L.R. n. 16 del 2017 - VIOLAZIONE DELL'ART. 117, SECONDO COMMA, LETTERA e) COST., IN RELAZIONE AL "PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA GESTIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE" (ARTT. 147, 149-BIS E 172 DEL D.LGS. n. 152 DEL 2006, E 3-BIS, COMMA L, DEL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138) E IN RELAZIONE AL DIVIETO DI GESTIONE DIRETTA DEL S.I.I. (ART. 149-BIS DEL D.LGS. n. 152 DEL 2006) - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 93/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE".

2) "ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 4 COMMA 2 DELLA L.R. n. 16 del 2017 DELLA REGIONE SICILIANA, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 117 LETT. e), e 119, PRIMO, SECONDO, QUINTO, SESTO, SETTIMO ED OTTAVO COMMA DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ CON L'ART. 15, SECONDO COMMA DELLO STATUTO REGIONALE SICILIANO".

3) "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 comma 2, L.R. n. 16 del 2017 IN RELAZIONE ALL'ART. 1 COMMA 1 L.R. n. 8 del 2018".

4) "ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA".

5) "ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA AUTORITA' REGIONALE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE".

6) "VIOLAZIONE DI LEGGE - ART. 49, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE".

7) "VIOLAZIONE DI LEGGE - ART. 239, comma 1 lettera b) n. 3) D.Lgs. n. 267 del 2000".

3. Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa regionale.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato nel presente giudizio un unico scritto difensivo, in data 19 marzo 2019, denominato "memoria di replica", in prossimità dell'udienza di discussione del merito (16 aprile 2019).

L'art. 73, primo comma, del codice del processo amministrativo recita in materia: "Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi".

Alla data del 19 marzo 2019, dunque, la difesa dell'amministrazione regionale non era più in termini per la presentazione di memorie difensive a contenuto libero (mai fino a quel momento peraltro presentate nel corso del giudizio), ma unicamente per la presentazione di memorie di replica, tali essendo, secondo la disposizione citata, quelle vincolate alla formulazione di "repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza".

In tale scritto però l'amministrazione regionale solleva per la prima volta nel giudizio un'eccezione di difetto di legittimazione attiva, che non replica evidentemente al contenuto degli scritti difensivi della parte ricorrente depositati "in vista dell'udienza", ma semmai al ricorso introduttivo.

Tale eccezione è dunque tardivamente proposta, perché andava sollevata con memoria da produrre nei quaranta giorni precedenti l'udienza di trattazione, dal momento che nella memoria (tempestivamente) depositata dal Comune ricorrente il 14 marzo 2019 per l'udienza medesima non si fa menzione di tale argomento (del resto fino a quel momento del giudizio assolutamente scontato), sicché non vi è materia di replica.

Nondimeno, poiché l'eccezione investe un profilo rilevabile d'ufficio, la stessa merita di essere comunque esaminata.

La difesa regionale lamenta in argomento che "Il Comune ricorrente è solo uno dei soggetti che compongono il nuovo Ente di governo del S.I.I.: è dunque, l'ATI di Trapani il soggetto giuridico-in tesi - legittimato a insorgere contro i provvedimenti riguardanti il S.I.I. dell'ATO della circoscrizione

della provincia di Trapani".

L'eccezione è infondata.

E' fin troppo agevole, sul punto, la successiva replica del Comune ricorrente, condivisa dal Collegio, secondo la quale "i provvedimenti impugnati sono stati adottati tutti direttamente nei confronti del Comune di Buseto Palizzolo. L'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana ha nominato un commissario ad acta presso l'anzidetta amministrazione, esercitando il potere sostitutivo nei confronti degli organi ordinari della stessa e non nei confronti della Assemblea Territoriale Idrica. D'altra parte, la L.R. n. 16 del 11 agosto 2017 ha previsto che l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvedesse alla consegna ai comuni e non alle AA.TT.II. degli impianti e delle reti idriche per assumerne la gestione. I provvedimenti impugnati, quindi, incidono in modo immediato e diretto la posizione del comune ricorrente, chiamato a farsi carico della gestione della rete idrica e, come tale, legittimato allo loro impugnazione giudiziale".

I provvedimenti impugnati nel presente giudizio producono effetti diretti ed immediati nella sfera giudica del Comune odierno ricorrente, il quale, oltre ad esserne il formale destinatario, è l'ente che sul piano sostanziale ne subisce gli effetti lesivi (meglio descritti infra, in sede di esame delle censure).

E' appena il caso di ricordare in proposito che "la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. ex multis Ad. Plen. 25 febbraio 2014 n. 9 ) ritiene che l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo sia soggetta a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione (cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero come altri dice la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all'esercizio del potere amministrativo); l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c. ); la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva, discendente dall'affermazione di colui che agisce in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo)" (Consiglio di Stato, sez. IV, 19/07/2017, n.3563).

I profili strutturali ed effettuali della fattispecie dedotta, come peraltro efficacemente riassunti nella richiamata replica del Comune ricorrente, e come meglio definiti nei paragrafi successivi, depongono nel senso della piena sussistenza in capo alla parte odierna ricorrente di tutte e tre le condizioni sopra elencate.

L'eccezione è pertanto infondata e come tale va rigettata.

4. Nel merito, stante la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla parte ricorrente in merito alla norma attributiva del potere, si procede con separata ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa dell'amministrazione regionale.

Dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza non definitiva sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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