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Sentenza

La sentenza è in forma semplificata in caso di opposizione di una delle parti...
La sentenza è in forma semplificata in caso di opposizione di una delle parti
T.R.G.A. Trento 22 marzo 2019, n. 51
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2019, proposto dal Consorzio Integra
Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario del RTI con le imprese mandanti Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. e
Zorzi geom. Mario S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi
Damiani e Nicola Creuso, con domicilio eletto in Trento, via Grazioli n. 5, presso
lo studio dell'avvocato Beatrice Tomasoni;
contro
la Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Sabrina
Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto con Giuliana Fozzer in Trento, piazza Dante n. 15, presso gli uffici
dell'Avvocatura provinciale;
L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, non costituita in giudizio;
nei confronti
I.T.I. Impresa Generale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Maria Bonazza, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Mosna n.
8, presso lo studio del predetto avvocato;
Gianluca Perottoni, Stea Progetto S.r.l., Studio Fontana & Lotti Ingegneri Associati,
Giorgia Lorenzi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento di aggiudicazione in favore della società I.T.I. Impresa
Generale - giusta verbale della V seduta di gara del 31 gennaio 2019, rep. 38/2019 -
dell'appalto per la «progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione dei nuovi laboratori per
l'innovazione, sviluppo e ricerca Polo Meccatronica – Rovereto», comunicato in data 5 febbraio
2019 con nota prot. 198/2016 (pure essa impugnata), a mezzo della quale è stato
reso noto che «con verbale di gara n. 38/2019 del 31/01/2019, relativo alla V seduta,
l'appalto in oggetto è stato aggiudicato, con un ribasso del 21,940% (come risulta dal verbale
relativo alla terza seduta di gara), in favore del concorrente I.T.I. Impresa Generale Spa»; b) del
verbale della IV seduta di gara del 12 luglio 2018, rep. 277/2018, e della relazione
conclusiva delle verifiche di cui all'allegato B) dello stesso verbale, per la parte
censurata nel ricorso; c) di tutti i verbali di gara, sia di seduta pubblica che di seduta
riservata, per le parti in cui hanno disposto l'ammissione e la valutazione dell'offerta
della società I.T.I. Impresa Generale; d) della relazione finale di valutazione
dell'offerta potenzialmente anomala allegata al verbale della V seduta di gara; e) di
ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi comprese
l'aggiudicazione provvisoria e, ove occorra, la nota della Provincia prot. 448677 del
18 agosto 2017, la nota del Dipartimento infrastrutture e mobilità della Provincia
prot. 504473 del 19 settembre 2017, la nota prot. 327156 del 5 giugno 2018, con la
quale il presidente della Commissione tecnica ha trasmesso la relazione conclusiva
allegata al verbale della IV seduta di gara;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 121 e 122 cod. proc. amm., e per la condanna della stazione
appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di
misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla
ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e della
controinteressata I.T.I. Impresa Generale s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 il dott. Carlo Polidori e
uditi gli avvocati Nicola Creuso e Nicola De Zan (in sostituzione dell'avvocato
Saverio Sticchi Damiani) per la parte ricorrente, l'avvocato Giuliana Fozzer per la
Provincia autonoma di Trento e l'avvocato Flavio Maria Bonazza per la società
controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Provincia autonoma di Trento con bando di gara in data 8 febbraio 2016 ha
avviato una procedura di tipo aperto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto la «progettazione ed esecuzione lavori
di costruzione dei nuovi laboratori per l'innovazione, sviluppo e ricerca “Polo Meccatronica” -
Rovereto», per un importo complessivo di 11.893.436,00 euro. Alla gara hanno
partecipato otto concorrenti, tra i quali il RTI (di seguito denominato RTI Integra)
composto dal medesimo Consorzio Integra Società Cooperativa, quale mandatario,
e dalle imprese mandanti Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. e Zorzi geom. Mario S.r.l., ed
il RTI (di seguito denominato RTI Collini) composto dalla Collini Lavori S.p.a.,
quale mandataria, e dalle imprese mandanti Ediltione S.p.a., Progress S.p.a. e
Cooperativa Lagorai. Dopo la valutazione delle offerte tecniche ed economiche il
RTI Collini si è classificato al primo posto della graduatoria, con un punteggio
complessivo di 87,790 punti (di cui 68,810 per l'offerta tecnica e 18,980 per l'offerta
economica), mentre il RTI Integra si è classificato al secondo posto, con un
punteggio complessivo di 79,149 punti (di cui 70,000 per l'offerta tecnica e 9,149
per l'offerta economica); al terzo posto si è posizionata la società I.T.I. Impresa
Generale s.p.a. (di seguito denominata I.T.I.).
2. Avverso i provvedimenti di ammissione alla gara e di aggiudicazione dell'appalto
in favore del RTI Collini il RTI Integra ha proposto ricorso innanzi a questo
Tribunale (poi integrato con motivi aggiunti). La Società Collini, oltre a costituirsi in
giudizio, ha impugnato la mancata esclusione del RTI Integra dalla gara con ricorso
incidentale (anch'esso integrato con motivi aggiunti). Questo Tribunale con la
sentenza 8 luglio 2017, n. 252 ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui sono
state disposte l'ammissione alla gara del RTI Collini e l'aggiudicazione dell'appalto
in favore del medesimo RTI, nonché nella parte in cui è stata disposta l'ammissione
del RTI Integra. In particolare il Tribunale ha ritenuto che sia il RTI Integra, sia il
RTI Collini avrebbero dovuto essere esclusi per aver presentato un progetto
definitivo avente ad oggetto un edificio non corrispondente a quello richiesto con il
progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante - precisando che nel caso
di appalto integrato con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta la
Commissione di gara avrebbe dovuto tener conto delle caratteristiche del bene
richiesto come cristallizzate nel capitolato speciale, anche ai fini della verifica
dell'ammissibilità delle offerte, procedendo all'esclusione del concorrente nel caso
in cui il progetto definitivo avesse ad oggetto la realizzazione di un'opera priva delle
caratteristiche essenziali individuate con il progetto preliminare - ed ha statuito infine
che «sarà cura della stazione appaltante, qualora intenda procedere allo scorrimento della
graduatoria, tenere conto dei principi di diritto affermati nella presente decisione».
3. La società Collini ha appellato la suddetta sentenza chiedendone la riforma nella
parte in cui è stato accolto il ricorso principale. Il Consorzio Integra, a sua volta, ha
proposto nello stesso giudizio appello incidentale autonomo avverso la medesima
sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui è stato accolto il ricorso
incidentale. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con l'ordinanza 2 gennaio 2019, n. 7, ha
sospeso il giudizio di appello ritenendo rilevante, ai fini della decisione, la questione
di interpretazione sollevata alla Corte di Giustizia UE dall'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, con l'ordinanza 11 maggio, n. 6, in tema di rapporto tra ricorso
principale e ricorso incidentale.
4. La Provincia di Trento con la nota prot. 198/2016 in data 5 febbraio 2019 ha
comunicato alla ricorrente, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a), del decreto
legislativo n. 163/2006, che «con verbale di gara n. 38/2019 del 31/01/2019, relativo alla
V seduta l'appalto in oggetto è stato aggiudicato, con un ribasso del 21,940% (come risulta dal
verbale relativo alla terza seduta di gara) in favore del concorrente I.T.I. Impresa Generale Spa».
In particolare, come risulta dall'impugnato verbale n. 5, il Presidente del seggio di
gara ha dichiarato che gli atti successivi alla sentenza n. 252/2017 sono stati assunti
in esecuzione della sentenza medesima, fatta salva l'eventuale diversa statuizione in
sede di appello; ha dato atto dell'esclusione di quattro concorrenti disposta dalla
Commissione tecnica, giusta verbale della IV Seduta; ha dato atto della ammissione
dell'offerta presentata dal concorrente I.T.I. Impresa Generale, nonostante le
irregolarità riscontrate (ritenute dalla Commissione non significative in quanto
inferiori ad una soglia economica limite per la sanabilità delle carenze stimata in euro
300.000,00); ha dato atto che l'Avvocatura della Provincia ha comunicato
l'ordinanza del Consiglio di Stato di sospensione del giudizio di appello; ha dato
lettura per estratto della relazione di valutazione dell'anomalia dell'offerta di I.T.I.
con la quale la medesima offerta è stata ritenuta complessivamente congrua; ha
disposto l'aggiudicazione in favore della I.T.I. con un ribasso del 21,940 %.
5. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con l'ordinanza 8 marzo 2019, n. 1190, ha rigettato
le domande cautelari di sospensione dell'appellata sentenza n. 252/2017,
evidenziando in motivazione che «le ragioni di periculum invocate dagli istanti originano da
un atto - la sopraggiunta aggiudicazione dell'appalto ad altro concorrente - che non forma oggetto
d'impugnazione nel presente giudizio, atto che costituisce allo stato l'autonoma e distinta fonte del
potenziale pregiudizio lamentato».
6. Avverso gli atti impugnati con il presente ricorso il Consorzio Integra deduce le
seguenti censure.
I) Eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità dell'azione amministrativa,
violazione della lex specialis sotto una pluralità di profili, violazione dei principi di imparzialità e
di par condicio, violazione del principio del giusto procedimento, erronea valutazione dei presupposti,
difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità dell'azione amministrativa, violazione del
principio di buona amministrazione; illegittimità derivata.
La Commissione tecnica - pur avendo accertato rilevanti carenze nel progetto della
I.T.I. (sintetizzabili come segue: sottodimensionamento delle superfici costruite,
sottostima delle azioni di progetto delle strutture, inadeguatezza della
compartimentazione antincendio, carenze degli impianti meccanici) - ha ritenuto
l'offerta tecnica sostanzialmente conforme ai requisiti minimi richiesti dal capitolato
speciale, «salvo alcuni aspetti di gravità complessiva pari ad € 188.600,00 (pari all'1,7%
dell'importo dei lavori posto a base di gara), che risulta quindi significativamente inferiore a
300.000 euro che si può ritenere quale soglia economica limite per la sanabilità delle carenze».
Tuttavia gli appositi criteri elaborati dalla Commissione tecnica ai fini della
valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti rimasti in gara - lungi dal
conformarsi ai principi di diritto stabiliti nella sentenza n. 252/2017 - si pongono in
radicale contrasto con la sentenza stessa, ove è stato affermato che le proposte
progettuali oggetto delle offerte tecniche sono da considerarsi un “aliud pro alio”
allorquando la soluzione progettuale configuri un'opera del tutto diversa per qualità,
struttura e funzione da quella risultante dal progetto posto a base di gara. Pertanto
l'applicazione dei principi di diritto statuiti dalla predetta sentenza avrebbe dovuto
condurre all'esclusione della I.T.I., sia perché il suo progetto presenta carenze tali da
comportare la realizzazione di un'opera diversa da quella risultante dal progetto
posto a base di gara, sia perché il criterio elaborato dalla Commissione, che ha
ritenuto sanabili in sede esecutiva le carenze in relazione alla «semplicità di correzione»,
è del tutto estraneo ai principi di diritto affermati nella predetta sentenza.
Inoltre i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica (semplicità di correzione e
fissazione di una soglia limite di 300.000,00 euro per la sanabilità delle carenze
rilevate) sono stati elaborati ex post, allorché le offerte tecniche ed economiche erano
già conosciute e valutate.
La contraddittorietà e la perplessità dell'azione amministrativa emergono infine dal
comportamento complessivo della stazione appaltante che, da un lato, ha affermato
di voler far salvi gli esiti del pendente giudizio di appello (dando atto della
sospensione dello stesso) ma, dall'altro, ha proceduto alla rinnovazione della
valutazione delle offerte rimaste in gara, con l'aggiudicazione all'unico concorrente
la cui offerta è stata ritenuta ammissibile.
II) Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, erronea presupposizione, difetto di
istruttoria e di motivazione, contraddittorietà dell'azione amministrativa, violazione del principio
di par condicio sotto altro profilo, sviamento; illegittimità derivata.
L'analisi della relazione finale del subprocedimento di verifica dell'anomalia
dell'offerta I.T.I. palesa gravissime carenze e macroscopici errori nell'attività di
verifica. Innanzi tutto il metodo di verifica adottato dalla stazione appaltante risulta
generico, incompleto e confuso, limitandosi il giudizio finale a generiche ed errate
valutazioni su percentuali di anomalia ed utile di impresa tra esse disomogenee e
derivanti dall'acritica assunzione delle giustificazioni prodotte dalla I.T.I..
Inoltre l'azione della stazione appaltante appare mirata a far sopravvivere almeno
una delle offerte presentate, piuttosto che ad accertare se effettivamente sussista il
fumus di insostenibilità dell'offerta della I.T.I.. In particolare è gravissimo ed
irrimediabile l'errore consistente nella mancata considerazione, nella verifica di
anomalia, degli oneri che l'aggiudicataria dovrebbe sostenere per sanare i vizi
dell'offerta tecnica accertati dalla Commissione tecnica, ma ritenuti sanabili, costi
che l'aggiudicataria dovrà sostenere per riallineare l'opera oggetto della propria
offerta tecnica ai minimi richiesti dalla lex specialis.
7. Inoltre la parte ricorrente - pur affermando che l'eventuale accoglimento
dell'appello dalla stessa proposto avverso la suddetta sentenza n. 252/2017
comporterebbe la caducazione dell'aggiudicazione disposta in favore della I.T.I. - ha
riproposto i motivi di censura già fatti valere nel giudizio di appello con riferimento
alla propria esclusione dalla gara.
8. La Provincia autonoma di Trento con memoria depositata in data 19 marzo 2019
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso osservando che la
posizione della ricorrente - quale concorrente attualmente esclusa, sia pur non
definitivamente, nelle more della decisione sugli appelli proposti avverso la sentenza
n. 252/2017 - induce a dubitare della sussistenza dell'interesse e della legittimazione
al ricorso, anche perché la predetta sentenza non è stata sospesa. Inoltre la Provincia
ha diffusamente replicato alle suesposte censure.
9. Anche la società controinteressata con memoria depositata in data 19 marzo 2019
ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di
interesse ad agire.
10. Alla camera di consiglio del 21 marzo 2019 le parti sono state avvisate della
possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.. Il difensore
della parte ricorrente si opposto alla definizione del giudizio con sentenza in forma
semplificata, rappresentando l'intenzione della propria assistita di proporre motivi
aggiunti avverso il giudizio di non anomalia dell'offerta presentata dalla I.T.I. non
appena la Provincia avrà depositato la relativa documentazione, ed ha insistito per
l'accoglimento della domanda cautelare. Quindi la domanda cautelare è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per definire il giudizio con
sentenza in forma semplificata, nonostante l'intenzione della parte ricorrente di
proporre motivi aggiunti avverso il giudizio di non anomalia dell'offerta presentata
dalla I.T.I., e che - in accoglimento dell'eccezione processuale sollevata dalla
Provincia autonoma di Trento e dalla società controinteressata - il ricorso debba
essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse ad agire,
alla luce delle seguenti considerazioni.
2. Innanzi tutto è palese il rapporto di pregiudizialità che sussiste tra il presente
giudizio (causa pregiudicata) ed il giudizio d'appello pendente innanzi al Consiglio
di Stato per la riforma della sentenza di questo Tribunale n. 252/2017 (causa
pregiudicante), in quanto - come si evince dall'impugnato verbale n. 5 -
l'aggiudicazione in favore della I.T.I. è stata disposta in dichiarata esecuzione della
predetta sentenza.
3. Ciò posto, il RTI Integra risulta, allo stato, estraneo alla procedura di gara per
l'aggiudicazione dell'appalto per la «progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione dei
nuovi laboratori per l'innovazione, sviluppo e ricerca Polo Meccatronica – Rovereto», perché la
sua ammissione alla gara è stata annullata con la sentenza n. 252/2017, che risulta a
tutt'oggi esecutiva ed efficace - nonostante la pendenza del giudizio di appello avente
ad oggetto la medesima sentenza - perché la domanda di sospensione di tale
pronuncia è stata respinta dal Consiglio di Stato con l'ordinanza cautelare n.
1190/2019. Trova, quindi, applicazione, nella fattispecie il principio, sancito da una
consolidata e condivisibile giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 20
aprile 2016, n. 1560; Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 892), secondo il quale, se di regola
è sufficiente, ai fini del riconoscimento di una posizione differenziata e qualificata in
capo all'operatore economico che ha preso parte ad una procedura di gara, l'interesse
strumentale ad ottenere la riedizione della gara stessa, deve tuttavia ritenersi che tale
interesse non sussista in capo al concorrente legittimamente escluso dalla gara
perché tale soggetto, per effetto dell'esclusione, rimane privo non soltanto del titolo
legittimante a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli
esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali, dovendosi qualificare il suo
interesse come un interesse di mero fatto (non diverso da quello di qualsiasi
operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a
impugnare gli atti, pur essendo portatore di un interesse - di mero fatto - alla
caducazione dell'intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in caso
di riedizione della gara).
4. Né può opinarsi diversamente in ragione dell'ipotetico esito favorevole al RTI
Integra del giudizio appello, tuttora pendente. Difatti, secondo una consolidata e
condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5445;
id., 11 ottobre 2016, n. 4182), la mancata impugnazione dell'aggiudicazione
definitiva (ovvero di una nuova aggiudicazione), pronunciata in esecuzione della
sentenza di primo grado, non rende inammissibile l'appello in quanto l'eventuale
accoglimento di quest'ultimo - stante il principio dell'effetto espansivo esterno della
riforma della sentenza appellata, sancito in tema d'impugnazioni dall'art. 336,
comma 2, cod. proc. civ. (secondo il quale “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti
ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”), applicabile anche
nel processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall'art. 39 cod. proc.
amm. - implica l'automatica caducazione dell'aggiudicazione medio tempore disposta
in esecuzione della sentenza esecutiva del giudice di prime cure. Pertanto, la parte
ricorrente non ha comunque interesse all'accoglimento del presente ricorso perché
- in caso di reiezione dell'appello principale proposto dal RTI Collini avverso la
suddetta n. 252/2017 e di contestuale accoglimento dell'appello incidentale
proposto dalla ricorrente medesima, con conseguente conferma dell'annullamento
dell'ammissione alla gara e dell'aggiudicazione in favore del RTI Collini e
scorrimento della graduatoria in favore del RTI Integra - l'interesse di quest'ultimo
raggruppamento al bene della vita (aggiudicazione dell'appalto), azionato nel
presente giudizio, risulterebbe pienamente soddisfatto dalla caducazione ex lege
dell'aggiudicazione disposta in favore della I.T.I. con l'impugnato verbale n. 5. Di
converso, l'eventuale reiezione dell'appello incidentale proposto dalla parte
ricorrente non produrrebbe altro effetto che confermare la carenza di legittimazione
ad agire della ricorrente medesima, in ossequio al consolidato orientamento
giurisprudenziale innanzi richiamato.
5. Le ragioni che precedono valgono a dimostrare anche la palese infondatezza
dell'opposizione alla definizione del presente giudizio con sentenza in forma
semplificata, motivata dal difensore della ricorrente con l'intenzione di proporre
aggiunti. È ben vero che, secondo l'art. 60 cod. proc. amm., in sede di decisione della
domanda cautelare il giudice può definire, in camera di consiglio, il giudizio con
sentenza in forma semplificata “salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi
aggiunti”. Tuttavia - come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato
sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 31 ottobre 2018,
n. 2453) - «nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa
l'azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è invero consentito adire il giudice al solo
fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche
in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed
argomentato. Ciò in quanto in detto processo l'interesse a ricorrere è condizione dell'azione e
corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della
vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché
dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza, sussiste interesse al ricorso se la posizione
azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta
legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una
lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto
della rimozione del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l'azione si
traduce in un abuso della tutela giurisdizionale». Pertanto - risultando evidente che anche
gli eventuali motivi aggiunti avverso il giudizio di non anomalia dell'offerta
presentata dalla I.T.I., preannunciati dal difensore della parte ricorrente,
incorrerebbero irrimediabilmente nella declaratoria di inammissibilità già evidente
per il ricorso in esame, in quanto proposti da un soggetto palesemente privo di
legittimazione e di interesse ad agire - la suddetta opposizione non può essere
accolta, integrandosi altrimenti un'ipotesi di abuso degli strumenti processuali posti
a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale.
6. Il ricorso è, conclusivamente, inammissibile.
7. Le spese del giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, in
applicazione della regola della soccombenza devono essere poste a carico della parte
ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma
Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul
ricorso n. 37/2019, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,
quantificate nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di ciascuna delle
due parti resistenti, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con
l'intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
Antonia Tassinari, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Polidori Roberta Vigotti
IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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