Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

In materia di richiesta di emersione del lavoro irregolare dell'I.N.P.S, la giur...
In materia di richiesta di emersione del lavoro irregolare dell'I.N.P.S, la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, atteso che la posizione della parte privata non può essere qualificata come di "interesse legittimo" ma di "diritto soggettivo".
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 27-11-2018, n. 2471
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2009, proposto da

P.C.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Galfano e Antonino Marra, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Russo, in Palermo, via M.Se di Villabianca n. 111;

contro

Ispettorato Provinciale del Lavoro di Trapani - Collegio per l'Emersione del Lavoro Irregolare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

per l'annullamento

del rigetto dell'istanza volta ad ottenere la regolarizzazione di due lavoratori dipendenti, accertati in seguito a visita ispettiva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Ispettorato Provinciale del Lavoro di Trapani - Collegio per L'Emersione del Lavoro Irregolare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Considerato che la ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento adottato da parte del Collegio per l'emersione del lavoro irregolare dell'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 1. co. 1201, della L. n. 296 del 2006, di rigetto con la motivazione che la domanda di emersione non riguarda tutti i lavoratori in nero rinvenuti in sede di ispezione;

Considerato che, come preavvisato a verbale ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a. alle parti presenti in pubblica udienza - avuto riguardo alla circostanza che, nonostante la prospettazione della domanda, formulata secondo il modello del ricorso avverso il provvedimento di diniego, il petitum sostanziale è connesso all'accesso alle disposizioni agevolative di cui all'art. 1, commi 1192 e ss della L. n. 296 del 2006, a seguito delle omissioni previdenziali e contributive in cui la parte ricorrente è incorsa, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con i dipendenti, accertate dal Servizio Ispettivo I.N.P.S. e tenuto in considerazione che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1192 ss., della L. n. 296 del 2006 vanno a integrare il sistema complessivo delle leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenza e previdenza obbligatoria, quali norme speciali che accedono alla normativa generale e che il comma 1192 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006 stabilisce i presupposti oggettivi per l'accesso alle agevolazioni, senza attribuire all'autorità amministrativa alcun margine valutativo - la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, atteso che la posizione della parte privata non può essere qualificata come di "interesse legittimo" ma di "diritto soggettivo" (non rilevando eventualmente, in senso contrario, l'indicazione, nel provvedimento impugnato, quale rimedio esperibile, il ricorso al T.A.R., in quanto il riparto delle giurisdizioni è sottratto alla disponibilità delle parti) (cfr. nei termini, da ultimo, C.d.S, sez. 2, n. 1675/2012; T.A.R. Catanzaro, sez. 2, n. 532/2014);

Considerato che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al Giudice Ordinario, con conseguente conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice munito di giurisdizione, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.;

Considerato che si ravvisano giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito con salvezza dei diritti ai sensi dell'art. 11 c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere
Massime	Classificazione	Nuova Ricerca
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza